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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 37527/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17622-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], quali ex soci di [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal Registro delle imprese il 13 marzo 2014, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend - avverso la sentenza n. 4440/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 17622 sez.

ML - ud. 15-09-2021 -2- RG 17622/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 10 dicembre 2019, la Corte d'appello di Napoli dichiarava inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA]Ascoli avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di pagamento di differenze retributive, perché tardivo in quanto depositato (il 5 settembre 2016), oltre il termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione a mezzo PEC (il 6 luglio 2016) da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già cancellata dal registro delle imprese ed estinta, al suo procuratore costituito, ai sensi dell'art. 285 c.p.c.;

2. essa riteneva che la notificazione della sentenza, di cui l'appellante (che pure dava atto di averla ricevuta) deduceva la nullità o l'inesistenza per omessa indicazione nel messaggio PEC delle indicazioni prescritte dall'art. 3bis

I. 53/1994 (così da non percepire l'importanza del messaggio), fosse non già inesistente, ma al più viziata di nullità (se non soltanto di irregolarità) e pertanto sanata dal raggiungimento dello scopo;

3. infine, la Corte reputava irrilevante la cancellazione della società, sia perché la notificazione era stata compiuta anche a nome, oltre che di [OSCURATO:SOCIETA]. estinta, anche di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sia per ultrattività del mandato del suo procuratore costituito;

4. con atto notificato il 29 giugno 2020, la lavoratrice ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui [OSCURATO:SOCIETA]. e gli ex soci della società estinta resistevano con unico controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 9, comma lbis

I. 53/1994, per erronea assunzione di validità e di prova della notifica a mezzo PEC della sentenza di primo grado sul presupposto di decorrenza del termine breve di impugnazione, nonostante il suo deposito in appello con modalità cartacea, meramente residuale, anziché telematica (primo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 3bis, 11

I. 53/1994, per l'incertezza ingenerata nel difensore destinatario della notificazione a mezzo PEC dei vizi del messaggio con RG 17622/2020 essa veicolato, privo in particolare del riferimento alla legge 53/1994 e di sottoscrizione telematica (terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono manifestamente infondati;

3. ai sensi degli artt. 3bis, terzo comma e 6, primo comma I. 53/1994, come modificata dall'art. 16quater d.l. 179/2012, introdotto dalla

I. 228/2012, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell'atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis; qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia fatto con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., dell'avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito (in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti) del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall'art. 6, secondo comma d.p.r. 68/2005 (Cass. 19 dicembre 2016, n. 26102; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23951);

3.1. in ogni caso, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. s.u. 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. s.u. 29 settembre 2018, n. 23620): come appunto avvenuto nel caso di specie;

4. la ricorrente deduce poi violazione o falsa applicazione degli artt. 110, 285, 299, 300 c.p.c. in relazione all'art. 2495 c.c., per erronea assunzione di validità della detta notifica compiuta da [OSCURATO:SOCIETA]., benché già cancellata dal registro delle imprese e da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui neppure indicato il codice fiscale (secondo motivo);

5. anch'esso è manifestamente infondato;

6. la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, RG 17622/2020 costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero alla notificazione dell'evento alle altre parti; da tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ai sensi dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, primo comma c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante (Cass. s.u. 4 luglio 2014, n. 15295; Cass. 17 settembre 2014, n. 23141; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23563; Cass. 23 novembre 2018, n. 30341; Cass. 29 settembre 2020, n. 20531; Cass.10 marzo 2021, n. 6771);

7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la statuizione sulle spese del vGliiU ,,ittm tq.,,fto tic/c/ Q, giudizio secondo il regime di soccombenza\le raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto RG 17622/2020 Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17622-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], quali ex soci di [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal Registro delle imprese il 13 marzo 2014, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend - avverso la sentenza n. 4440/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 17622 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- RG 17622/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 10 dicembre 2019, la Corte d'appello di Napoli dichiarava inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA]Ascoli avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di pagamento di differenze retributive, perché tardivo in quanto depositato (il 5 settembre 2016), oltre il termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione a mezzo PEC (il 6 luglio 2016) da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già cancellata dal registro delle imprese ed estinta, al suo procuratore costituito, ai sensi dell'art. 285 c.p.c.; 2. essa riteneva che la notificazione della sentenza, di cui l'appellante (che pure dava atto di averla ricevuta) deduceva la nullità o l'inesistenza per omessa indicazione nel messaggio PEC delle indicazioni prescritte dall'art. 3bis I. 53/1994 (così da non percepire l'importanza del messaggio), fosse non già inesistente, ma al più viziata di nullità (se non soltanto di irregolarità) e pertanto sanata dal raggiungimento dello scopo; 3. infine, la Corte reputava irrilevante la cancellazione della società, sia perché la notificazione era stata compiuta anche a nome, oltre che di [OSCURATO:SOCIETA]. estinta, anche di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sia per ultrattività del mandato del suo procuratore costituito; 4. con atto notificato il 29 giugno 2020, la lavoratrice ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui [OSCURATO:SOCIETA]. e gli ex soci della società estinta resistevano con unico controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 9, comma lbis I. 53/1994, per erronea assunzione di validità e di prova della notifica a mezzo PEC della sentenza di primo grado sul presupposto di decorrenza del termine breve di impugnazione, nonostante il suo deposito in appello con modalità cartacea, meramente residuale, anziché telematica (primo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 3bis, 11 I. 53/1994, per l'incertezza ingenerata nel difensore destinatario della notificazione a mezzo PEC dei vizi del messaggio con RG 17622/2020 essa veicolato, privo in particolare del riferimento alla legge 53/1994 e di sottoscrizione telematica (terzo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono manifestamente infondati; 3. ai sensi degli artt. 3bis, terzo comma e 6, primo comma I. 53/1994, come modificata dall'art. 16quater d.l. 179/2012, introdotto dalla I. 228/2012, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell'atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale, secondo le disposizioni vigenti ratione temporis; qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia fatto con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., dell'avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito (in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti) del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall'art. 6, secondo comma d.p.r. 68/2005 (Cass. 19 dicembre 2016, n. 26102; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23951); 3.1. in ogni caso, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. s.u. 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. s.u. 29 settembre 2018, n. 23620): come appunto avvenuto nel caso di specie; 4. la ricorrente deduce poi violazione o falsa applicazione degli artt. 110, 285, 299, 300 c.p.c. in relazione all'art. 2495 c.c., per erronea assunzione di validità della detta notifica compiuta da [OSCURATO:SOCIETA]., benché già cancellata dal registro delle imprese e da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui neppure indicato il codice fiscale (secondo motivo); 5. anch'esso è manifestamente infondato; 6. la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, RG 17622/2020 costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero alla notificazione dell'evento alle altre parti; da tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ai sensi dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, primo comma c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante (Cass. s.u. 4 luglio 2014, n. 15295; Cass. 17 settembre 2014, n. 23141; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23563; Cass. 23 novembre 2018, n. 30341; Cass. 29 settembre 2020, n. 20531; Cass.10 marzo 2021, n. 6771); 7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la statuizione sulle spese del vGliiU ,,ittm tq.,,fto tic/c/ Q, giudizio secondo il regime di soccombenza\le raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto RG 17622/2020 Così
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