CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 20175/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale della Libertà di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso sentito l’[OSCURATO:PERSONA] del F oro di L ecce , difensore di fiducia di Carrisiche ha chiesto l'accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale, decidendo su appello del Pubblio minist ero , in riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha dispostonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare con riferimento al reato exart. 416-biscod. pen. descritto nel capo 1) del le imputazioni provvisor ie e contestato «da data anteriore al 18/10/2017, con permanenza». 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dell’ordinanza. 2.1. Con il primo motivo diricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazionecirca la sussistenza di una associazione per delinquere ex a r t. 416-biscod. proc pen. diversa dalla associazione dedita allo spacci o di sostanze stupefacenti. In particolare, si osserva che non è provato che le attività illecitedei soggetti coinvolti fossero connesse fra loro e i relativiproventi confluissero i n una cassa comune. 2.2. Con il secondomotivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente allapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere ex art. 4 1 6 - bis cod. pen. Si osserva che il Tribunale, puravendoriconosciuto che la emissione di fatture false relativeal lavanderia da lui gestita era finalizzata al pagamento “in nero” dei suoi compensi lavorativi, ha infondatamente ipotizzato che costituisse attività di riciclaggioper conto del gruppo criminale guidato da [OSCURATO:PERSONA] , amico fraterno del ricorrente.Si contesta che la intraneità di Carris i alle dinamiche del gruppocriminale possa desumersi dalle su a risposta a chi gli chiedeva se avesse venduto il bar da lui gestito assieme a [OSCURATO:PERSONA], che questi era st at o arrestato , o dallasua frequentazione dell’immobile indicato come punto di riferimento degli associati, o dai suoi viaggi a Nuoro per trovare l’amico detenuto e dal suo organizzargli contatti in videochiamata . Si esclude che l’avere [OSCURATO:PERSONA] appellato Carrisicome «socio» possa denotare una infiltrazione dell’ associazione nel settore delle riprese cinematografiche in cui [OSCURATO:PERSONA] era introdotto o che il lavaggio della biancheria utilizzata in presunti alloggi di prostitute possa integrare un concorso nello sfruttamento della prostituzione, o che il reperimento di un alloggio per la moglie di [OSCURATO:PERSONA], o il trasporto di bevande o il recupero di un motociclo rubato, o la pretesa di restituzione di una somma di cui era creditore, menzionati nell’ordinanza, possano costituire indizi di appartenenza alla associazione criminale. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari fondate soltanto sulla natura del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], trascurando la sua incensuratezza e il tempo trascorso dai fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il primo motivo e il secondo motiv o di ricorso posson o essere valutati unitariamentee risultano fondati nei termini che seg uono . [OSCURATO:PERSONA] basato il riconoscimento dell’esistenza della associazione per delinquereex art. 416 - bis cod. pen. , quale frangia della cosiddetta “[OSCURATO:PERSONA]” sulla sentenza, divenuta irrevocabile , della Corte di appello di Lecce del 6/07/2023 emessa nel procedimenton. 9621/2017, partecipe della quale, con un ruolo rilevante, è stato giudicato [OSCURATO:PERSONA] , e sugli ulteriori elementi di valutazione richiamati nelle pagine 20 - 30 della ordinanza , nella quale s ono illustratele attività, ulteriori rispetto al traffico di sostanze stupefacenti , svolte dal gruppo. 1.2. Al riguardo, deve rilevarsi che, con sentenza del 10 aprile 2025 n. 17924 questa Sezione ha annullato, con rinvio per nuovo giudizio, l’ordinanza con la quale, 1l 21 dicembre 2024, il Tribunale di Lecce, accogliendo l’appello cautelareproposto dal Pubblico Ministero contro il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere relativamente ai reati ex art. 416 - bis cod. pen., per la partecipazione a una frangia della [OSCURATO:PERSONA] , guidata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), nonché ex artt. 110, 648-ter.1, 416 -bis.l. cod. pen. (capi 119, 134 e 136). La Corte ha rilevato che gli elementi valorizzati dal Tribunale nell’ordinanza che ha annullato documentano condotte anteriori alla sentenza che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] p er la partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 1), e c on la quale si determinat a la cessazione della permanenza del reato associativo. In particolare, nel ritenere che tali condotte possanoda sole costituire gravi indizidel reato di cui al capo 1) non ha spiegato perché esse potrebbero costituire gravi indizi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla stessa associazione anche nel periodo successivo alla sua condanna. In particolare, con riferimento al contenuto di una lettera sequestrata nel luglio del 2021, il Tribunale non ha spiegato perché, pur ritenendo esistenti due associazioni, una delle quali dedita al traffico di sostanze stupefacenti , il riferimento,da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella lettera, a un nuovo gruppo e a «vecchie glorie» indicasse il riavvio della attività della associazione per delinquere di stampo mafioso . Néil Tribunale ha adeguatamente chiarito perché ─ riferendosi a sé e a tale «M.» quali garanti ─ [OSCURATO:PERSONA] alluderebbe a un controllo del territorio da lui svolto quale partecipe della associazione ex art. 416 - bis cod. pen. e non di quella ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 che, secondo quanto argomentato dal Giudice per le indagini preliminari, costituiva l'attività principale di [OSCURATO:PERSONA], così trascurando che l'esistenza di una gerarchia e del controllo del territorio sono elementi che connotano anche le associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, mentre il carattere che distingue l'associazione ex art. 416 - bis cod. pen ., è un dominio sul territorio, con una sfera di azione non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019,Rv. 276469). 1.3. Risulta evidente che i vizi del la motivazione della predetta ordinanza del Tribunale si riversano sulla valutazione della ordinanza impugnata con il ricorso in esame poiché la ipotesi accusatoria che attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] una partecipazione alla associazione per delinquere ex art. 4 1 6 - bis cod. pen. oggetto del dopo1) poggia sui suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Questa conclusione tanto più vale nella fattispecie dovendosi osservare che comunque i singoli elementi indiziari evidenziati posti dal Tribunale a carico di [OSCURATO:PERSONA] già di per sé richiederebbero ─ pur nel quadro di una valutazione non atomistica ─ una più approfondita disamina critica per acquisire la gravità necessariaper giustificare l’applicazione di una misura cautelare i n relazione al reato per il quale si procede non sufficientementeprecisi. In particolare: la conversazione fra [OSCURATO:PERSONA], la moglie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riguardanteattività nel settore cinematografico in cui [OSCURATO:PERSONA] chiama [OSCURATO:PERSONA] «socio» e le condotte intimidatorie di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di alcuni operatori del settore, del quale Carrisiha affermato di avere acquisito il monopolio (p. 30-32), richiede l’indicazionedi dati che denotino la connotazione mafiosa di tale monopolio; il favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] , gli stretti rapporti di collaborazione con la moglie di Penz a ([OSCURATO:PERSONA]) evidenziando le molte attività, in relazione al le qual i , [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione intercettata ha affermato «è quella che comanda»,mentre in altra conversazione ella stessa disse a [OSCURATO:PERSONA] «di aver preso il posto del marito» , richiedono una argomentazione a sostegnodell’assunto che le condotte di [OSCURATO:PERSONA] in tali contesti siano collegabili a attività illecite connesse allaassociazione per delin quer e ex art. 416 - bis cod. pen . e non a altre cause; la considerazione dellefatture false emesse dalla lavanderia di [OSCURATO:PERSONA] in favore della Coop erativa Vitruvio (p. 42 - 43 ) , rich iede appro p riate argomentazioni per assumere che esse siano state finalizziate al riciclaggio . Analoghi canoni valutativi sono necessari circa le preoccupazioni espresse da [OSCURATO:PERSONA] per le telecamere i nstallate presso l’ abitazione del la Legno (punto di riferimentoper gli associati) e circa i contatti con [OSCURATO:PERSONA] det enut o organizzati da [OSCURATO:PERSONA] in occasione dei colloqui in videochiamata con la moglie ( in altre occasioni accompagnataal carcere di Nuoro ) e altri dati indicati nell’ ordinanza (pp. 48 - 5 1 ). 2. Da quanto precede deriva che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio, correlato alla rivalutazione della pos iz ione di [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso Tribunale andrà a effettuare,alla luce della richiamata precedente sentenza di questa Sezione e dei rilievi prima espressi circa i dati specificamente concernenti [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di lecce competente ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. Così è deciso, 16/04/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Aprile