CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10133/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uale è rappresentato e difeso, giusta procurain calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso la sentenza n. 12/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA,pubblicata in data 11/1/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente.Numero registro generale 20343/2021Numero sezionale 2961/2025Numero di raccolta generale 10133/2026Data pubblicazione 19/04/20261. Con atto di citazione notificato in data 9/10/2012, LucaValeriani convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Teramo, CarloCerino, chiedendo il pagamento di euro 8.798,08 a titolo di pagamentoresiduo del corrispettivo pattuito per l’attività professionale svolta perconto del convenuto e, cioè, la progettazione e realizzazione di uncampo da golf; rappresentò pure di aver ricevuto un acconto, sulcompenso pattuito, di euro 1.500.2. Con sentenza n. 1128/2016, il Tribunale di Teramo rigettò ladomanda; in particolare, ritenne non provato né il conferimento di unincarico professionale né, in ogni caso, l’esecuzione della dedotta3. Con sentenza n. 12/2021, la Corte d’appello di L’Aquila harigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, per quel che quirileva, ha ribadito che la documentazione prodotta dall'attoreappellante in primo grado non costituiva una prova sufficiente, perchéla dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) del 6/7/2010 indicava«un’attività di deposito di uno strato superficiale (cm. 30) di terrenovegetale» su terreni in [OSCURATO:PERSONA] d'Accio e ladocumentazione datata 17/5/2010 era composta dal solo frontespiziodi un «esecutivo planimetrico» e di una «planimetria generale» senzaalcuna indicazione ulteriore sul deposito effettivo e il contenuto diquesti elaborati; ha pure escluso che il ritaglio di giornale del31/8/2010 potesse costituire indizio dell’effettività dell’incarico e delsuo conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto inattendibile perchécontraddetta dalla documentazione la testimonianza resa dal testeCantoresi; ha rimarcato, inoltre, la genericità della stessa indicazione,in citazione, del contenuto dell’incarico svolto per cui è stato chiestocompenso, senza alcuna precisazione di quali tra le attività previstedalla tariffa professionale sia stata affidata e poi espletata, nonché delRic. 2021 n. 20343 sez. S2 - ud. 4-12-2025 -2-Numero registro generale 20343/2021Numero sezionale 2961/2025Numero di raccolta generale 10133/2026Data pubblicazione 19/04/2026valore delle opere, sicché anche la richiesta di c.t.u. non era risultataaccoglibile perché meramente esplorativa.4. Avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila LucaValeriani ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi,illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.In data 17/5/2025, il Consigliere delegato della Seconda sezionecivile ha formulato proposta di definizione accelerata ex art. 380 biscod. proc. civ., per manifesta infondatezza del ricorso.Avverso questa proposta il ricorrente ha depositato tempestivaistanza di decisione del ricorso e della causa è stata disposta latrattazione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento ai n. 4e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] hadenunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, inviolazione degli articoli 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.Secondo il ricorrente, il Giudice di secondo grado avrebbe«laconicamente» (così in ricorso) confermato la sentenza di primogrado che aveva ritenuto non provato l’affidamento dell’incaricoprofessionale e l’effettiva esecuzione delle prestazioni relative a taleincarico riproducendo pedissequamente quanto affermato dalTribunale, senza adeguatamente motivare il giudizio di infondatezzadelle specifiche censure formulate in appello, di fatto non consentendoalcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamentoseguito; non avrebbe effettuato alcuna analisi delle testimonianze il cuicontenuto era stato riesaminato in impugnazione, limitandosi aformulare un giudizio di sostanziale inattendibilità del teste, senzaevidenziare gli elementi a sostegno di detta conclusione, né avrebbe«correttamente valorizzato» i documenti prodotti, quali, ad esempio,la copia della D.I.A.Ric. 2021 n. 20343 sez. S2 - ud. 4-12-2025 -3-Numero registro generale 20343/2021Numero sezionale 2961/2025Numero di raccolta generale 10133/2026Data pubblicazione 19/04/20261.1. Il motivo è manifestamente infondato e, quanto al secondoprofilo ex art. 360, n. 5 c.p.c., inammissibile.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sentenza di appelloche riporti le ragioni della decisione alla motivazione della statuizioneimpugnata non è nulla qualora quelle ragioni siano, in ogni caso,giudice del gravame può aderire a quella motivazione senza necessità,ove la condivida, di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri(tra le numerose, Sez. 1, n. 10937 del 26/05/2016, Sez. L, n. 21037del 23/08/2018; Sez. 1, n. 16504 del 19/06/2019); in particolare, lamotivazione della sentenza pronunziata in sede di gravame perrelationem dev’essere ritenuta legittima e compiuta ove contengaespliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie leargomentazioni in punto di diritto, e fornisca, pur sinteticamente, unarisposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni,dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto ilpercorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione dellaparte motiva delle due sentenze (Sez. L n. 21037 del 23/08/2018).Nella fattispecie la Corte d’appello ha proprio ribadito, in rispostaalle censure formulate con l’appello come evidenziate con il primomotivo di ricorso, che la documentazione prodotta, in primo grado,dall'attore appellante non costituiva una prova sufficiente, perché laD.l.A. del 6/7/2010 indicava «un’attività di deposito di uno stratosuperficiale (cm. 30) di terreno vegetale» su terreni in Teramo, LocalitàPiano d'Accio, e la documentazione datata 17/5/2010 era composta dalsolo frontespizio di un «esecutivo planimetrico» e di una «planimetriagenerale» senza alcuna indicazione ulteriore sul deposito effettivo e ilcontenuto di questi elaborati; ha pure escluso che il ritaglio di giornaledel 31/8/2010 potesse costituire indizio dell’effettività dell’incarico edel suo conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] «poiché dalla lettura delloRic. 2021 n. 20343 sez. S2 - ud. 4-12-2025 -4-Numero registro generale 20343/2021Numero sezionale 2961/2025Numero di raccolta generale 10133/2026Data pubblicazione 19/04/2026stesso non si evince assolutamente l’esistenza di alcun nesso tra l’idearealizzativa attribuita dalla stampa al Valeriani e il [OSCURATO:PERSONA], che vieneindicato solo quale imprenditore proprietario del terreno su cui tradurrein pratica il progetto, ma non già quale committente del progetto» (cfr.pag. 5-6 sentenza di appello); ha ritenuto inattendibile (punti 2.3, 2.4,2.5), perché intrinsecamente non coerente e comunque contraddettada questa documentazione, la testimonianza resa dal teste Cantoresiperché «la documentazione prodotta sembra far riferimentoall’esistenza di una progettazione esecutiva», laddove il teste «siriferisce ad un disegno di massima “forse” coincidente con quelloriprodotto nell’articolo di giornale e attribuisce l’affidamentodell’incarico di redigere il disegno al solo [OSCURATO:PERSONA], in contraddizione conle proprie precedenti affermazioni» (cfr. pag. 5 sentenza di appello).In tal senso, allora, la Corte ha esaminato le censure formulatein impugnazione e proceduto ad una valutazione autonoma delle prove.A queste considerazioni, inoltre, la Corte ha aggiunto lagenericità della stessa indicazione, in citazione, del contenutodell’incarico svolto per cui è stato chiesto compenso, senza alcunaprecisazione di quali attività, tra le previste dalla tariffa professionale,fosse stata affidata e poi espletata, nonché del valore delle opere; inconseguenza, anche la richiesta di c.t.u. non era risultata accoglibileperché meramente esplorativa.È evidente, allora, la linearità e l’autonomia del percorsoargomentativo, tutt’altro che apparente, sicché è infondata la censuraex n. 4 (sull’apparenza della motivazione, v. Sez. U, n. 8053 del07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del03/03/2022).1.2. Quanto al profilo ex n. 5, la censura è inammissibile per piùragioni. Innanzitutto, la chiesta rivalutazione dei documenti e delletestimonianze è, infatti, preclusa in questa sede di legittimità perchéRic. 2021 n. 20343 sez. S2 - ud. 4-12-2025 -5-Numero registro generale 20343/2021Numero sezionale 2961/2025Numero di raccolta generale 10133/2026Data pubblicazione 19/04/2026già effettuata dal Giudice dell’appello e, perciò, non ripetibile: sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dilegge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio, non è infatti consentito chiedere, aquesta Corte di legittimità, una rivalutazione dei fatti storici operatadal giudice di merito (Sez. U n. 34476 del 27/12/2019). A ciò siaggiunga che la censura ex n. 5 e, cioè, per omesso esame di un fattodecisivo, è preclusa, nella specie, ex art. 348 ter IV comma cod. proc.civ., applicabile alla fattispecie perché l’appello è stato proposto nel2016: l’appello è stato, infatti, rigettato sulla base dello stesso iterlogico del primo Giudice e, per principio consolidato, ricorre l'ipotesi di«doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc.civ., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esamedi fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., non soltantoquando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sianofondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appelloabbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare lastatuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 - 2, n. 7724 del09/03/2022).2. Con il secondo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n.3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettatola violazione e falsa applicazione degli articoli 3 comma II, 24 e 111della Costituzione, dell’articolo 1988 cod. civ. e degli articoli 115 e 116cod. proc. civ.: il Giudice di secondo grado sarebbe incorso in unaviolazione dell’art. 1988 cod. civ. perché non avrebbe valutato la naturadi riconoscimento di debito del pagamento parziale di euro 1.500,00,effettuato da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di acconto; per questa sua natura,l’acconto avrebbe, quale effetto processuale, l’inversione dell’onereRic. 2021 n. 20343 sez. S2 - ud. 4-12-2025 -6-Numero registro generale 20343/2021Numero sezionale 2961/2025Numero di raccolta generale 10133/2026Data pubblicazione 19/04/2026della prova e l’esonero per lui, quale attore, dall’onere di provare ilrapporto fondamentale.2.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha sempre ribadito chela promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, noncostituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effettoconfermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo adoperarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramenteprocessuale della causa debendi, comportante una semplice relevatioab onere probandi per la quale il destinatario della promessa èdispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale,che si presume fino a prova contraria e che, oltre a essere preesistente,può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione dipromessa (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cuiesistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, conil conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessastessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapportofondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero cheesista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapportofondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivantedal riconoscimento (Cass. Sez. 1, n. 2091 del 25/01/2022).Ciò precisato, a fronte dello specifico rilievo, nella censuraimpugnata, della genericità della stessa indicazione, in citazione, delcontenuto dell’incarico svolto per cui è stato chiesto compenso, senzaalcuna precisazione di quali tra le attività previste dalla tariffaprofessionale fosse stata affidata e poi espletata, nonché del valoredelle opere, tanto da essere precluso l’espletamento di una c.t.u., nonrisulta dal ricorso che il pagamento parziale sia stato accompagnatodalla precisazione – e, perciò, da una dichiarazione di riconoscimento -dell’ammontare dell’intero debito azionato in giudizio. In tal senso,nessuna violazione dell’art. 1988 cod. civ. è ravvisabile nella specieRic. 2021 n. 20343 sez. S2 - ud. 4-12-2025 -7-Numero registro generale 20343/2021Numero sezionale 2961/2025Numero di raccolta generale 10133/2026Data pubblicazione 19/04/2026perché risulta acquisito al processo l’assenza di qualsivogliaspecificazione, prima ancora che di riscontro, delle attivitàeffettivamente demandate e svolte e, in conseguenza, difetta diqualsiasi prova il rapporto professionale e il relativo compenso pretesoper cui è giudizio.3. Il ricorso è perciò respinto. Non vi è luogo a statuizione sullespese perché [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ. e del quartocomma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve essere condannatoal pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favoredella Cassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusodel processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente chetrovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MRic. 2021 n. 20343 sez. S2 - ud. 4-12-2025 -8-Numero registro generale 20343/2021Numero sezionale 2961/2025Numero di raccolta generale 10133/2026Data pubblicazione 19/04/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodi euro 1.200,00, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., in favore dellaCassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 4 dicembre 2025.Il PresidenteRic. 2021 n. 20343 sez. S2 - ud. 4-12-2025 -9-