CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 12019/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Traninel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], nata ad Afragola il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/09/2025 del Tribunale di Tranivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestopronunciare l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria di replica nell’interesse dell’imputataRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trani ha assolto, per non averecommesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 640 cod. pen.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero pressoil Tribunale, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con un unico motivo di ricorso, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione all’art. 640 cod. pen., attesa la presenza di prove dirette(segnatamente l’intestazione formale della carta prepagata in capo all’imputata, le provedocumentali costituite dalla conversazione tra quest’ultima e la persona offesa) nonché diindizi gravi, precisi e concordanti (segnatamente, la mancata denuncia di smarrimento dellacarta da parte dell’imputata) e di elementi di riscontro (quali l’utilizzo di utenza telefonica, concui la [OSCURATO:PERSONA] comunicava con la vittima, intestata a un soggetto diverso - cittadinoextracomunitario – secondo una prassi assai diffusa nelle truffe simili a quella del caso dispecie. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito precisate.2. Il contenuto della doglianza impone di rievocare il consolidato principio, che nonsfugge all’attenzione del ricorrente stesso, secondo cui «il giudice, nell’apprezzamento deirisultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi,non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi,ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in unacostruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitariadel contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto» (Sez. 2, n.32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071).L’unitarietà di siffatta valutazione non può comportare, tuttavia, un abbassamento dellasoglia di verifica della tenuta razionale degli indizi (come ribadito, ad esempio, da Sez. 5, n.1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, in motivazione, con ampi riferimenti a Sez. U, n.42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017-8, in tema di valutazione della provaindiziaria). Ritiene il Collegio che il giudice, nel motivare la decisione impugnata, abbia fattobuon governo di tali principi, là dove ha evidenziato come l’unico elemento a caricodell’imputata vale a dire l’essere intestataria della carta prepagata su cui è stato dispostol’accredito per quanto fortemente indiziante, non bastasse anche ad attribuire alla [OSCURATO:PERSONA],oltre ogni ragionevole dubbio, la condotta illecita ovvero la consapevolezza della truffa postain essere ai danni della persona offesa. Sebbene, nel caso di specie, fosse indubitabile la ricorrenza della materialitàdell’ascritta condotta, con riguardo a tutti gli elementi del reato contestato (artifici o raggiri,l’induzione in errore, il profitto ingiusto a sé procurato e l’altrui danno), il Tribunale, consufficiente iter argomentativo, ha tuttavia chiarito come, nel corso delle indagini, non fosseroemersi elementi ulteriori (rispetto al dato dell’intestazione della carta), utili a collegare lacondotta contestata all’imputata. In particolare, è stata adeguatamente dimostratal’impossibilità di un collegamento certo tra le persone con cui la persona offesa avevainterloquito al telefono e l’imputata (v. p. 4 della motivazione del gravato provvedimento).Dunque, diversamente da quanto contestato dal ricorrente, l’elemento di riscontro fornitodalle interlocuzioni telefoniche (tramite un numero risultato intestato a un cittadinoextracomunitario) è stato bensì valutato dal Tribunale, per poi essere ritenuto inadeguato acomprovare la condotta ascritta. La ragionata esclusione della rilevanza di tale riscontro èstata operata dal giudice non astrattamente e, cioè, prescindendo dal più generale contestoprobatorio, ma con precipuo riferimento allo stesso. E, dal più generale compendio, comechiarito in motivazione, non sono emersi ulteriori elementi indizianti, qualitativamente dotatidi forza logica conducente al fatto da dimostrare.È, dunque, sulla base dell'esame globale e unitario del compendio indiziario che ilgiudice ha ritenuto di non potere, per un verso, dissolvere l’ambiguità o, comunque, lamancata decisività dei singoli indizi, né, per altro verso, valorizzare i riscontri, pur nonirragionevolmente rimarcati dal ricorrente.Si ritiene, pertanto, che le censure del ricorrente non siano sufficienti, nelcomplesso, a scalfire la motivazione dell’avversato provvedimento, che, in vistadell’incertezza degli elementi probatori indicati, ha fondatamente invocato il canoneermeneutico del ragionevole dubbio (che esplica i suoi effetti conformativi non solosull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi diaccertamento del fatto: v. ad es., Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468 – 01)nell’assolvere, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., l’imputata. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]