CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 03191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Omogeneità delle condotte e dei beni giuridici, se valutate unitamente alla sovrapponibilità delle modalità di realizzazione, avrebbero dovuto indurre a diversa decisione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e tende indebitamente a far operare, in sede di legittimità, una rivalutazione del merito. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non ha ignorato che in fase di cognizione è stata riconosciuta la continuazione in riferimento a serie consistenti di reati in danno di diverse persone offese. Ha precisato che ciò è avvenuto per la strettissima consequenzialità temporale tra le violazioni e per la medesimezza del contesto in cui le condotte sono state commesse. Ha quindi escluso, senza con ciò incorrere in contraddizione o in una violazione delle valutazioni operate in sede di cognizione, che l'unicità del disegno criminoso possa essere ritenuta per gruppi di reato giudicati nelle diverse sentenze oggetto di esame, che siano distanziati temporalmente con intervalli ben più estesi. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato come, dalla lettura delle sentenze rilevanti, non emergano le condizioni per l'accoglimento della richiesta ed ha anzi aggiunto che il riconoscimento del vizio parziale di mente rende assai meno plausibile la tesi di una unitaria ideazione criminosa per un lungo lasso temporale. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. Ì, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il con Il president