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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02555/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo raccoglimento del ricorso.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del 9 giugno 2021 del Tribunale di Napoli che ha rigettato la loro richiesta di riesame avverso il provvedimento del 17 maggio 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendoli gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. (perché, in Napoli da ottobre 2014 con condotta perdurante, avevano partecipato, ciascuno nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, all'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-Formicola che, insieme ad altre organizzazioni riconducibili alla c.d.

Alleanza di Secondigliano, aveva costituito un cartello criminale contrapposto a quello facente capo all'associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile alla famiglia camorristica dei Mazzarella, con il fine di affermare il controllo egemonico sul territorio, sopprimere o, comunque, intimidire tutti soggetti che a quel controllo si contrapponevano, assicurare impunità agli affiliati e conseguire profitti e vantaggi ingiusti, attraverso varie attività delittuose); in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero assunto il ruolo di partecipi per l'esecuzione delle azioni di fuoco, delle estorsioni, del traffico e della gestione delle sostanze stupefacenti e delle altre attività illecite dell'organizzazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost., perché il Tribunale — omettendo di considerare che, a differenza di quanto evidenziato nel capo di imputazione (che, sul punto, non sarebbe chiaro), dagli atti di indagine si evinceva la sussistenza di un unico clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-Formicola — avrebbe in maniera errata concentrato le sue valutazioni circa la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza rispetto all'intraneità o meno dell'indagato al solo [OSCURATO:PERSONA].

Così facendo, infatti, il giudice di merito avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa, posto che l'indagato non era stato messo in grado di sapere se dovesse difendersi dall'accusa di aver partecipato all'associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], oppure a quella relativa al sodalizio [OSCURATO:PERSONA]-Formicola-[OSCURATO:PERSONA].2.2.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe potuto applicare nei suoi confronti una misura cautelare in ordine ai medesimi fatti per i quali era stata già rigettata l'applicazione della misura cautelare per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Secondo il ricorrente, infatti, la nuova e successiva fattispecie - che avrebbe giustificato l'applicazione della misura cautelare - era relativa ad una condotta usuraia del tutto scollegata dall'attività del sodalizio criminale, anche considerando che la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. era stata contestata sotto il profilo oggettivo del metodo mafioso e non sotto quello soggettivo della c.d. agevolazione del sodalizio.

Il ricorrente, inoltre, evidenzia che, anche tenendo conto delle dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non vi era agli atti alcun elemento in forza del quale fosse possibile affermare che l'indagato aveva posto in essere condotte tali da garantire un qualche apporto alla vita dell'associazione (elemento, invece, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per il perfezionamento del reato in esame).

3. [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 291, 292, 173 e 521 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché la contestazione provvisoria aveva ad oggetto una realtà fenomenica diversa (l'appartenenza al cartello [OSCURATO:PERSONA]Formicola) da quella valutata dal giudice di merito (l'appartenenza al [OSCURATO:PERSONA] come gruppo camorristico autonomo).

Il giudice di merito, pertanto, non avrebbe potuto affermare che il richiamo, nel capo d'imputazione, al cartello [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-Formicola avesse esclusivamente una funzione essenzialmente descrittiva dell'alleanza stretta tra i diversi gruppi criminali in funzione di contrasto con la confederazione riconducibile al [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe in maniera errata ritenuto che l'associazione riferibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] fosse di tipo mafioso, quando dalla lettura delle indagini si evinceva solo che la stessa fosse stata attiva nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti.Dalla lettura del capo di imputazione, infatti, si evinceva che solo il cartello [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-Formicola aveva le caratteristiche tipiche di un'associazione per delinquere di tipo mafioso.

Conseguentemente, l'accertamento della qualifica mafiosa dell'associazione per delinquere relativa al gruppo [OSCURATO:PERSONA] risultava effettuato dal giudice di merito in assenza di una esplicita richiesta del pubblico ministero sul punto.

3.3. Con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 273 e 192, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe ritenuto che l'indagato fosse soggetto partecipe di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

Secondo il ricorrente, infatti, non vi era agli atti alcun indicatore fattuale, dal quale evincere logicamente la sua appartenenza a un'associazione di tale natura, non potendo in tal senso ritenersi sufficienti le dichiarazioni di Mazzarella (il quale si era limitato a indicare l'indagato quale soggetto impegnato nel narcotraffico), di D'[OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva fornito dichiarazioni prive di riscontri esterni) e di Schisa (il quale aveva rilasciato dichiarazioni generiche circa il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del sodalizio).

3.4. Con il quarto motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 192, comma 3, 273, 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non potendo bastare in tal senso quanto dedotto circa il pericolo di recidiva, ritenuto sussistente in forza della stabile attività svolta dagli indagati nell'ambito dei rispettivi sodalizi e del protrarsi della condotta partecipativa, nonché dei numerosi provvedimenti penali giudiziari a loro carico.

Il giudice di merito, quindi, si sarebbe limitato a offrire una motivazione unica per tutti gli indagati coinvolti, senza specificare in maniera chiara quale fosse la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

3.5. Con motivi aggiunti del 28 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] evidenzia l'assoluta genericità delle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva indicato il primo come capo dell'associazione, senza fornire sul punto alcun elemento a supporto.

Inoltre, nel diverso procedimento contro il c.d. [OSCURATO:PERSONA] pendente dinanzi alla settima sezione penale del Tribunale di Napoli (nel quale [OSCURATO:PERSONA] non è imputato), D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva i compiti che gli assegnava il fratello (in particolare, di effettuare i servizi a [OSCURATO:PERSONA]), circostanza che - secondo il ricorrente - costituirebbe una negazione del ruolo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, in violazione dei canoni valutativi delle dichiarazioni dei collaboratori (poiché non sarebbe stata precisata la collocazione temporale e le altre notizie sulla fonte di conoscenza di dette informazioni).

Anche le dichiarazioni degli altri accusatori sarebbero generiche e, quindi, non adeguatamente vagliate dal giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/1/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Segnatamente, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.

Nel caso di specie, entrambi i ricorsi sono fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di appello, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

In particolare, i ricorrenti, confondendo la realtà relativa alle singole associazioni con quella relativa all'alleanza tra le stesse, omettono di considerare che sul punto - come già rilevato dal Tribunale - non vi era stata alcuna violazione del loro diritto di difesa.

Come evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, la vicenda della quale sono stati chiamati a rispondere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si inseriva all'interno di una più complessa attività di indagine che aveva riguardato l'organigramma delle associazioni criminali denominate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, la loro confederazione, posta in essere al solo fine di contrapporsi alla diversa associazione per delinquere di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] (tutte operanti nella zona orientale della città di Napoli nell'arco temporale a partire dall'anno 2014).

Il giudice di merito, quindi, ha correttamente evidenziato sul punto che l'addebito mosso ai ricorrenti era incentrato sulla loro partecipazione alle associazioni per delinquere riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] e che il richiamo al cartello [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avesse una funzione essenzialmente descrittiva dell'alleanza stretta tra i diversi gruppi criminali in funzione di contrasto con la confederazione riconducibile alla diversa associazione per delinquere di tipo mafioso antagonista.

In altri termini, il giudice di merito avrebbe accertato che tale cartello operava con i medesimi soggetti e con i medesimi obiettivi criminali, nei medesimi territori e nei medesimi ambiti in cui i citati gruppi erano attivi, senza che vi fosse un originario e autonomo organismo criminale di tipo mafioso.

Tale realtà, pertanto, esisteva solo in funzione di una condivisione di comuni scelte strategiche dei vari gruppi criminali.

Inoltre, la Corte condivide il rilievo svolto dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], per cui la consistenza e l'operatività del singolo clan non era stata contestata dalla difesa nella richiesta di riesame con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il ricorso col quale si formulano siffatte contestazioni.

1.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non tiene conto della ricostruzione effettuata dal giudice di merito in forza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle attività di intercettazione.

In particolare, li Tribunale, ha evidenziato che le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (i quali avevano attribuito un ruolo primario dell'indagato nell'associazione per delinquere di tipo mafioso di riferimento) avevano trovato riscontro nelle intercettazioni telefoniche (captate anche sull'utenza in uso allo stesso [OSCURATO:PERSONA]).

Dall'analisi di tale atto di indagine, infatti, si evinceva il ruolo di esattore dell'indagato, il quale aveva svolto un ruolo sicuramente non secondario all'interno dell'associazione, occupandosi di fatto di qualsiasi questione del sodalizio (circostanza confermata anche dalla condanna del 31 marzo 2021 all'esito di giudizio abbreviato a suo carico per tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.).

1.3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha rilevato che lo stesso, come evidenziato dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non solo aveva fatto parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso di riferimento, ma che ne era stato il capo.

Tale circostanza era stata confermata dalle conversazioni intercettate tra lo stesso e Nurcaro.

Il Tribunale, inoltre, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ritenuto sussistenti a suo carico le esigenze cautelari 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., evidenziando che, oltre alla dimostrazione della stabile attività svolta dal ricorrente nell'ambito del rispettivo sodalizio di appartenenza (protrattasi per un apprezzabile lasso temporale e in tempi recenti) vi era stato anche il dato costituito dalla sussistenza di numerosi precedenti penali giudiziari a suo carico (anche specifici), nonché quello dell'assenza di una stabile occupazione e di fonti lecite di guadagno.

In tema di esigenze cautelari, infatti, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo, Rv. 258786).

In ogni caso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 24135 del 10/5/2019, Castorina, Rv. 276193).

2. In forza di quanto sopra, la Corte ritiene che i giudici abbiano esaminato e adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, riconducendoli nell'ambio di una valutazione complessiva ed unitaria, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, abbiano legittimamente ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti, in ordine al reato agli stessi contestato.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/6/2000).

4. Stante lo stato di detenzione dei ricorrenti, si dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. mt- pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l'ordinanza del 9 giugno 2021 del Tribunale di Napoli che ha rigettato la loro richiesta di riesame avverso il provvedimento del 17 maggio 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendoli gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. (perché, in Napoli da ottobre 2014 con condotta perdurante, avevano partecipato, ciascuno nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, all'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-Formicola che, insieme ad altre organizzazioni riconducibili alla c.d. Alleanza di Secondigliano, aveva costituito un cartello criminale contrapposto a quello facente capo all'associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile alla famiglia camorristica dei Mazzarella, con il fine di affermare il controllo egemonico sul territorio, sopprimere o, comunque, intimidire tutti soggetti che a quel controllo si contrapponevano, assicurare impunità agli affiliati e conseguire profitti e vantaggi ingiusti, attraverso varie attività delittuose); in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero assunto il ruolo di partecipi per l'esecuzione delle azioni di fuoco, delle estorsioni, del traffico e della gestione delle sostanze stupefacenti e delle altre attività illecite dell'organizzazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost., perché il Tribunale — omettendo di considerare che, a differenza di quanto evidenziato nel capo di imputazione (che, sul punto, non sarebbe chiaro), dagli atti di indagine si evinceva la sussistenza di un unico clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-Formicola — avrebbe in maniera errata concentrato le sue valutazioni circa la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza rispetto all'intraneità o meno dell'indagato al solo [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo, infatti, il giudice di merito avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa, posto che l'indagato non era stato messo in grado di sapere se dovesse difendersi dall'accusa di aver partecipato all'associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], oppure a quella relativa al sodalizio [OSCURATO:PERSONA]-Formicola-[OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe potuto applicare nei suoi confronti una misura cautelare in ordine ai medesimi fatti per i quali era stata già rigettata l'applicazione della misura cautelare per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Secondo il ricorrente, infatti, la nuova e successiva fattispecie - che avrebbe giustificato l'applicazione della misura cautelare - era relativa ad una condotta usuraia del tutto scollegata dall'attività del sodalizio criminale, anche considerando che la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. era stata contestata sotto il profilo oggettivo del metodo mafioso e non sotto quello soggettivo della c.d. agevolazione del sodalizio. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che, anche tenendo conto delle dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non vi era agli atti alcun elemento in forza del quale fosse possibile affermare che l'indagato aveva posto in essere condotte tali da garantire un qualche apporto alla vita dell'associazione (elemento, invece, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per il perfezionamento del reato in esame). 3. [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 291, 292, 173 e 521 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché la contestazione provvisoria aveva ad oggetto una realtà fenomenica diversa (l'appartenenza al cartello [OSCURATO:PERSONA]Formicola) da quella valutata dal giudice di merito (l'appartenenza al [OSCURATO:PERSONA] come gruppo camorristico autonomo). Il giudice di merito, pertanto, non avrebbe potuto affermare che il richiamo, nel capo d'imputazione, al cartello [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-Formicola avesse esclusivamente una funzione essenzialmente descrittiva dell'alleanza stretta tra i diversi gruppi criminali in funzione di contrasto con la confederazione riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe in maniera errata ritenuto che l'associazione riferibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] fosse di tipo mafioso, quando dalla lettura delle indagini si evinceva solo che la stessa fosse stata attiva nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti.Dalla lettura del capo di imputazione, infatti, si evinceva che solo il cartello [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-Formicola aveva le caratteristiche tipiche di un'associazione per delinquere di tipo mafioso. Conseguentemente, l'accertamento della qualifica mafiosa dell'associazione per delinquere relativa al gruppo [OSCURATO:PERSONA] risultava effettuato dal giudice di merito in assenza di una esplicita richiesta del pubblico ministero sul punto. 3.3. Con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 273 e 192, comma 3, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe ritenuto che l'indagato fosse soggetto partecipe di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. Secondo il ricorrente, infatti, non vi era agli atti alcun indicatore fattuale, dal quale evincere logicamente la sua appartenenza a un'associazione di tale natura, non potendo in tal senso ritenersi sufficienti le dichiarazioni di Mazzarella (il quale si era limitato a indicare l'indagato quale soggetto impegnato nel narcotraffico), di D'[OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva fornito dichiarazioni prive di riscontri esterni) e di Schisa (il quale aveva rilasciato dichiarazioni generiche circa il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del sodalizio). 3.4. Con il quarto motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 192, comma 3, 273, 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non potendo bastare in tal senso quanto dedotto circa il pericolo di recidiva, ritenuto sussistente in forza della stabile attività svolta dagli indagati nell'ambito dei rispettivi sodalizi e del protrarsi della condotta partecipativa, nonché dei numerosi provvedimenti penali giudiziari a loro carico. Il giudice di merito, quindi, si sarebbe limitato a offrire una motivazione unica per tutti gli indagati coinvolti, senza specificare in maniera chiara quale fosse la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 3.5. Con motivi aggiunti del 28 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] evidenzia l'assoluta genericità delle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva indicato il primo come capo dell'associazione, senza fornire sul punto alcun elemento a supporto. Inoltre, nel diverso procedimento contro il c.d. [OSCURATO:PERSONA] pendente dinanzi alla settima sezione penale del Tribunale di Napoli (nel quale [OSCURATO:PERSONA] non è imputato), D'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva i compiti che gli assegnava il fratello (in particolare, di effettuare i servizi a [OSCURATO:PERSONA]), circostanza che - secondo il ricorrente - costituirebbe una negazione del ruolo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, in violazione dei canoni valutativi delle dichiarazioni dei collaboratori (poiché non sarebbe stata precisata la collocazione temporale e le altre notizie sulla fonte di conoscenza di dette informazioni). Anche le dichiarazioni degli altri accusatori sarebbero generiche e, quindi, non adeguatamente vagliate dal giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/1/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634). Segnatamente, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Nel caso di specie, entrambi i ricorsi sono fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di appello, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. In particolare, i ricorrenti, confondendo la realtà relativa alle singole associazioni con quella relativa all'alleanza tra le stesse, omettono di considerare che sul punto - come già rilevato dal Tribunale - non vi era stata alcuna violazione del loro diritto di difesa. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, la vicenda della quale sono stati chiamati a rispondere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si inseriva all'interno di una più complessa attività di indagine che aveva riguardato l'organigramma delle associazioni criminali denominate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, la loro confederazione, posta in essere al solo fine di contrapporsi alla diversa associazione per delinquere di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] (tutte operanti nella zona orientale della città di Napoli nell'arco temporale a partire dall'anno 2014). Il giudice di merito, quindi, ha correttamente evidenziato sul punto che l'addebito mosso ai ricorrenti era incentrato sulla loro partecipazione alle associazioni per delinquere riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] e che il richiamo al cartello [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] avesse una funzione essenzialmente descrittiva dell'alleanza stretta tra i diversi gruppi criminali in funzione di contrasto con la confederazione riconducibile alla diversa associazione per delinquere di tipo mafioso antagonista. In altri termini, il giudice di merito avrebbe accertato che tale cartello operava con i medesimi soggetti e con i medesimi obiettivi criminali, nei medesimi territori e nei medesimi ambiti in cui i citati gruppi erano attivi, senza che vi fosse un originario e autonomo organismo criminale di tipo mafioso. Tale realtà, pertanto, esisteva solo in funzione di una condivisione di comuni scelte strategiche dei vari gruppi criminali. Inoltre, la Corte condivide il rilievo svolto dal Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], per cui la consistenza e l'operatività del singolo clan non era stata contestata dalla difesa nella richiesta di riesame con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il ricorso col quale si formulano siffatte contestazioni. 1.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non tiene conto della ricostruzione effettuata dal giudice di merito in forza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle attività di intercettazione. In particolare, li Tribunale, ha evidenziato che le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (i quali avevano attribuito un ruolo primario dell'indagato nell'associazione per delinquere di tipo mafioso di riferimento) avevano trovato riscontro nelle intercettazioni telefoniche (captate anche sull'utenza in uso allo stesso [OSCURATO:PERSONA]). Dall'analisi di tale atto di indagine, infatti, si evinceva il ruolo di esattore dell'indagato, il quale aveva svolto un ruolo sicuramente non secondario all'interno dell'associazione, occupandosi di fatto di qualsiasi questione del sodalizio (circostanza confermata anche dalla condanna del 31 marzo 2021 all'esito di giudizio abbreviato a suo carico per tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.). 1.3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha rilevato che lo stesso, come evidenziato dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non solo aveva fatto parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso di riferimento, ma che ne era stato il capo. Tale circostanza era stata confermata dalle conversazioni intercettate tra lo stesso e Nurcaro. Il Tribunale, inoltre, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ritenuto sussistenti a suo carico le esigenze cautelari 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., evidenziando che, oltre alla dimostrazione della stabile attività svolta dal ricorrente nell'ambito del rispettivo sodalizio di appartenenza (protrattasi per un apprezzabile lasso temporale e in tempi recenti) vi era stato anche il dato costituito dalla sussistenza di numerosi precedenti penali giudiziari a suo carico (anche specifici), nonché quello dell'assenza di una stabile occupazione e di fonti lecite di guadagno. In tema di esigenze cautelari, infatti, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo, Rv. 258786). In ogni caso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 24135 del 10/5/2019, Castorina, Rv. 276193). 2. In forza di quanto sopra, la Corte ritiene che i giudici abbiano esaminato e adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, riconducendoli nell'ambio di una valutazione complessiva ed unitaria, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, abbiano legittimamente ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti, in ordine al reato agli stessi contestato. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/6/2000). 4. Stante lo stato di detenzione dei ricorrenti, si dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. mt- pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ma
Sentenza Cassazione n. 02555/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris