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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 22133/2026

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so il decreto del 02/04/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diBrindisivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, accogliendo la richiestadel pubblico ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento pendente nei confronti direato di cui all’art. 640 cod. pen.2.

Ricorre per cassazione la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], censurando la mancatafissazione dell’udienza camerale, l’affermata tardività dell’opposizione, l’erroneaqualificazione dei fatti e la carenza di motivazione in ordine ai profili sostanziali dellavicenda.3.

Il ricorso è inammissibile.Invero, l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari inesito al rigetto dell’opposizione della persona offesa non è impugnabile per cassazione, inossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, all’esito dell’abrogazione, daparte dall’art. 1, comma 32, lett. c), l. 23 giugno 2017, n. 103, del comma 6 dell’art. 409 cod.proc. pen. (Sez. 2, Ord. n. 46594 del 03/12/2024, Copreni, non mass.; Sez. 2, Ord. n. 28583del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726-01).Nel caso di specie, doverosamente e nell’esercizio dei poteri suoi propri, il [OSCURATO:PERSONA] si èpronunciato, rispetto alla vicenda storica oggetto di indagine e procedendo al controllo sullarichiesta di inazione avanzata dal pubblico ministero.Deve essere, quindi, esclusa, in concreto, l’ipotesi dell’abnormità strutturale (peraltro,neppure presupposta dal ricorrente), trattandosi di provvedimento espressamente previsto edisciplinato dal codice di procedura penale, o funzionale, poiché l’ordinanza impugnata nondà luogo a indebite stasi o regressioni procedimentali.Qualora l’abnormità, come nel presente procedimento, non sia neppure in astrattoconfigurabile, l’eventuale ricorso di legittimità appare affetto dal vizio espressamente previstoquale causa di inammissibilità dalla lettera b) dell’art. 591 cod. proc. pen., in quanto propostoavverso provvedimento non impugnabile; in questi casi, a norma del successivo comma 2, ilgiudice dell’impugnazione dichiara anche di ufficio l’inammissibilità con ordinanza.

Taledisciplina dell’inammissibilità risulta, poi, richiamata espressamente dall’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. in tema di giudizio di cassazione (Sez. 2, Ord. n. 28583 del 02/07/2024,Chen, Rv. 286726-01).4.

Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processualie, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, daliquidarsi equitativamente come da dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so il decreto del 02/04/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diBrindisivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, accogliendo la richiestadel pubblico ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento pendente nei confronti direato di cui all’art. 640 cod. pen.2. Ricorre per cassazione la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], censurando la mancatafissazione dell’udienza camerale, l’affermata tardività dell’opposizione, l’erroneaqualificazione dei fatti e la carenza di motivazione in ordine ai profili sostanziali dellavicenda.3. Il ricorso è inammissibile.Invero, l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari inesito al rigetto dell’opposizione della persona offesa non è impugnabile per cassazione, inossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, all’esito dell’abrogazione, daparte dall’art. 1, comma 32, lett. c), l. 23 giugno 2017, n. 103, del comma 6 dell’art. 409 cod.proc. pen. (Sez. 2, Ord. n. 46594 del 03/12/2024, Copreni, non mass.; Sez. 2, Ord. n. 28583del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726-01).Nel caso di specie, doverosamente e nell’esercizio dei poteri suoi propri, il [OSCURATO:PERSONA] si èpronunciato, rispetto alla vicenda storica oggetto di indagine e procedendo al controllo sullarichiesta di inazione avanzata dal pubblico ministero.Deve essere, quindi, esclusa, in concreto, l’ipotesi dell’abnormità strutturale (peraltro,neppure presupposta dal ricorrente), trattandosi di provvedimento espressamente previsto edisciplinato dal codice di procedura penale, o funzionale, poiché l’ordinanza impugnata nondà luogo a indebite stasi o regressioni procedimentali.Qualora l’abnormità, come nel presente procedimento, non sia neppure in astrattoconfigurabile, l’eventuale ricorso di legittimità appare affetto dal vizio espressamente previstoquale causa di inammissibilità dalla lettera b) dell’art. 591 cod. proc. pen., in quanto propostoavverso provvedimento non impugnabile; in questi casi, a norma del successivo comma 2, ilgiudice dell’impugnazione dichiara anche di ufficio l’inammissibilità con ordinanza. Taledisciplina dell’inammissibilità risulta, poi, richiamata espressamente dall’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. in tema di giudizio di cassazione (Sez. 2, Ord. n. 28583 del 02/07/2024,Chen, Rv. 286726-01).4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processualie, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, daliquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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