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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02660/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il giudice ha omesso di disporre l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria sia dal comma sesto che dal comma settimo dell'art. 189 cod. strada.

3. Il ricorso è fondato.

L'art. 189, comma 6, cod. strada prevede, infatti, come obbligatoria, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni.

L'art. 189, comma 7, cod. strada prevede invece la sospensione della patente della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a 5 anni.

Nel caso di specie, né in motivazione né in dispositivo si rinviene alcun accenno all'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria.

Si impone, dunque, nel caso in esame, un pronunciamento rescindente.

4. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Cremona.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Cremona.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il giudice ha omesso di disporre l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista come obbligatoria sia dal comma sesto che dal comma settimo dell'art. 189 cod. strada. 3. Il ricorso è fondato. L'art. 189, comma 6, cod. strada prevede, infatti, come obbligatoria, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. L'art. 189, comma 7, cod. strada prevede invece la sospensione della patente della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a 5 anni. Nel caso di specie, né in motivazione né in dispositivo si rinviene alcun accenno all'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria. Si impone, dunque, nel caso in esame, un pronunciamento rescindente. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Cremona. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Cremona. Così deciso
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