Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 febbraio 2025

Cassazione n. 33544/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9554/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.1212/2025 depositata il 24/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 9554/2025 Numero sezionale 4358/2025 Numero di raccolta generale 33544/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo atteso il recente consolidamento della giurisprudenza; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 13/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9554/2025 Numero sezionale 4358/2025 Numero di raccolta generale 33544/2025 Data pubblicazione 22/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9554/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.1212/2025 depositata il 24/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 9554/2025 Numero sezionale 4358/2025 Numero di raccolta generale 33544/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo atteso il recente consolidamento della giurisprudenza; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 13/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9554/2025 Numero sezionale 4358/2025 Numero di raccolta generale 33544/2025 Data pubblicazione 22/12/2025
Decreto Cassazione n. 33544/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris