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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 40689/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato l'istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Emilio SAGARIA, concedendo, in suo favore, la misura gradata della detenzione domiciliare; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che l'avere il SAGARIA, destinatario di un provvedimento di avviso orale nel 2021, commesso fatti delittuosi fino ad epoca recente costituiva un fattore ostativo alla concessione della misura più ampia; LETTO il ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, per aver il Tribunale ancorato il giudizio di non scemata pericolosità sociale all'unica condanna in esecuzione, senza tener conto che l'interessato avrebbe potuto fruire in sede di cognizione del beneficio della sospensione condizionale della pena; RITENUTO che l'impugnazione va dichiarata inammissibile, poiché formulata in termini di mero dissenso e rivalutativi rispetto alla congrua motivazione del provvedimento censurato; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato l'istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Emilio SAGARIA, concedendo, in suo favore, la misura gradata della detenzione domiciliare; che, a ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che l'avere il SAGARIA, destinatario di un provvedimento di avviso orale nel 2021, commesso fatti delittuosi fino ad epoca recente costituiva un fattore ostativo alla concessione della misura più ampia; LETTO il ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, per aver il Tribunale ancorato il giudizio di non scemata pericolosità sociale all'unica condanna in esecuzione, senza tener conto che l'interessato avrebbe potuto fruire in sede di cognizione del beneficio della sospensione condizionale della pena; RITENUTO che l'impugnazione va dichiarata inammissibile, poiché formulata in termini di mero dissenso e rivalutativi rispetto alla congrua motivazione del provvedimento censurato; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40689/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris