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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06065/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Premesso che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato l'opposizione proposta dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato emesso il 24.01.2024 dal Magistrato di sorveglianza di Brescia e che avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 19 d.

Igs. 25 luglio 1998, n.286 e vizio di motivazione.

Ritenuto che le censure dedotte, oltre a non essere consentite in sede di legittimità, essendo costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono i motivi, limitandosi a contestare la motivazione dell'ordinanza impugnata senza contrastarla docu mentalmente.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza impugnata.

Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: - nella fattispecie non risulta comprovata alcuna richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno (scaduto il 21 maggio 2024 e rilasciato per richiesta di asilo, dichiarata, poi, inammissibile), nessuna ulteriore istanza di asilo politico o protezione internazionale, nessun effettivo radicamento familiare sul territorio nazionale e nessun domicilio effettivo; - a fronte della pericolosità sociale dimostrata dai precedenti penali (per delitti in materia di stupefacenti) e dalle informazioni acquisite dall'autorità carceraria non emergono elementi ostativi all'espulsione.

Rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma quinto, del d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge, che nel caso risultano ricorrenti (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175; Sez. 1, n. 17255 del 17/03/2008, Lagji, Rv. 239623).Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Premesso che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha rigettato l'opposizione proposta dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato emesso il 24.01.2024 dal Magistrato di sorveglianza di Brescia e che avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 19 d. Igs. 25 luglio 1998, n.286 e vizio di motivazione. Ritenuto che le censure dedotte, oltre a non essere consentite in sede di legittimità, essendo costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono i motivi, limitandosi a contestare la motivazione dell'ordinanza impugnata senza contrastarla docu mentalmente. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: - nella fattispecie non risulta comprovata alcuna richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno (scaduto il 21 maggio 2024 e rilasciato per richiesta di asilo, dichiarata, poi, inammissibile), nessuna ulteriore istanza di asilo politico o protezione internazionale, nessun effettivo radicamento familiare sul territorio nazionale e nessun domicilio effettivo; - a fronte della pericolosità sociale dimostrata dai precedenti penali (per delitti in materia di stupefacenti) e dalle informazioni acquisite dall'autorità carceraria non emergono elementi ostativi all'espulsione. Rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma quinto, del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge, che nel caso risultano ricorrenti (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175; Sez. 1, n. 17255 del 17/03/2008, Lagji, Rv. 239623).Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennai
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