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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00019/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persora del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato che ha insistito e comunque ha prodotto atti di remissione di querela e di accettazione della remissione chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in ragione dell'intervenuta remiss'one di querela. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Venezia, pronunciando sul gravame nel merito pro- \ postovodierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, il 29/11/2022, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di giu- stizia,, in quanto riconosciutolo colpevole del delitto di cui all'art. 590 bis cod. pen. perché per negligenza, imprudenza, imperizia e anche per inosservanza di leggi e regolamenti (nella fattispecie l'art. 145 comma 2 cod. strada) mentre percorreva/ alla guida dell'autovettura targata EH940C17 via [OSCURATO:PERSONA], effettuando una improvvisa inversione di marcia senza tenere conto della presenza sulla carreg- giata di altri occupanti, omettendo la dovuta precedenza, tagliava la strada a Ponti! Gianni/che in quel momento sopraggiungeva con la moto targata X8FLD6 in dire- zione [OSCURATO:PERSONA], provocando un impatto violento fra i due mezzi in conseguenza del quale il Pontil rovinava a terra sbalzato dalla sella della propria moto, di talché / colposamente cagionava a quest'ultimo lesioni gravi consistite nella frattura plu- rima esposta della gamba sinistra, frattura della spalla e lesioni lacero contuse multiple che richiedevano anche interventi chirurgici, giudicate guaribili in giorni superiori ai

40. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con-0-rimo motivo il ricorrente lamenta carenza di motivazione e travisamento della prova in punto di affermata penale responsabilità dell'imputato ed omessa valutazione delle allegazioni difensive.

Anzitutto, il ricorrente denuncia la viola- zione dell'obbligo di motivazione e delle garanzie di razionalità della decisione as- sunta in punto di valutazione delle prove da parte della Corte territoriale, laddove si ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato sostenendo che dagli atti del processo risulterebbe dimostrata una imprudente condotta di guida di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe «...certamente posto in essere una turbativa alla circolazione...» (pag. 4), con ciò ponendola in nesso di causa con la verifica- zione del sinistro occorso a [OSCURATO:PERSONA] nonché con le lesioni dallo stesso ripor- tate. \ t; E____2; r Con il secondo motivo il ricorrentei/mancariza e contraddittorietà della moti- vazione nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale in rela- zione al mancato riconoscimento della speciale causa di tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen., tema su cui era stato svolto specifico motivo di appello, nel quale si rilevava l'errata e insufficiente motivazione del giudice di prime cure, che aveva negato la concessione di detta causa di non punioilità sulla base della sola presunta gravità delle lesioni subite dalla persona offese.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata,

3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe, allegando il difensore alle stesse copia del verbale con cui in data 20/11/2024 dinanzi ai CC della Stazione di Feltre la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rimettere a tutti gli effetti di legge la denuncia querela per lesioni personali presentata nei confronti dell'odierno ricorrente e copia del verbale dinanzi ai medesimi CC clèl recante pari data del 20/11/2024)contenente la formale dell'accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA].

4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essersi il reato estinto a seguito dell'intervenuta (ed accettata) remissione di querela.

E, in difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato odierno imputato [OSCURATO:PERSONA] marco. 5.

Ed invero, il reato di lesioni stradali ex art. 590 bis cod. pen., originariamente previsto nel codice come procedibile di ufficio, è divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del d.lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022 a seguito del d.l. 162/2022 conv. in I. 199/2022.

E pacificamente/ secondo la giurisprudenza di questa Corte/ la remissione di querela ii:tervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in presenza di ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell'art. 648, co. 2, cod. proc. pen., non sia stata "pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso" (cfr. Sez. 5, n. 10637 del 15/2/2002, Bartelloni, Rv. 221498; Sez. 5, n. 24129 dei 12/3/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 222006; Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247088; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301).

Sez.

U., n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681 ha chiarito che «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto».Tale dictum, peraltro, è stato ripreso dalle più recenti Sez.

U. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 che a pag. 18 della motivazione chiariscono che: «La affermazione prende le mosse da un inquadramento della remissione della querela non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152, terzo comma, cod. pen., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sè della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività».

In linea con tale principio, è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l'intervenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625; conf.

Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, Cagnazzo, Rv. 249209).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per re- missio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persora del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato che ha insistito e comunque ha prodotto atti di remissione di querela e di accettazione della remissione chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in ragione dell'intervenuta remiss'one di querela. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Venezia, pronunciando sul gravame nel merito pro- \ postovodierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, il 29/11/2022, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di giu- stizia,, in quanto riconosciutolo colpevole del delitto di cui all'art. 590 bis cod. pen. perché per negligenza, imprudenza, imperizia e anche per inosservanza di leggi e regolamenti (nella fattispecie l'art. 145 comma 2 cod. strada) mentre percorreva/ alla guida dell'autovettura targata EH940C17 via [OSCURATO:PERSONA], effettuando una improvvisa inversione di marcia senza tenere conto della presenza sulla carreg- giata di altri occupanti, omettendo la dovuta precedenza, tagliava la strada a Ponti! Gianni/che in quel momento sopraggiungeva con la moto targata X8FLD6 in dire- zione [OSCURATO:PERSONA], provocando un impatto violento fra i due mezzi in conseguenza del quale il Pontil rovinava a terra sbalzato dalla sella della propria moto, di talché / colposamente cagionava a quest'ultimo lesioni gravi consistite nella frattura plu- rima esposta della gamba sinistra, frattura della spalla e lesioni lacero contuse multiple che richiedevano anche interventi chirurgici, giudicate guaribili in giorni superiori ai 40. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con-0-rimo motivo il ricorrente lamenta carenza di motivazione e travisamento della prova in punto di affermata penale responsabilità dell'imputato ed omessa valutazione delle allegazioni difensive. Anzitutto, il ricorrente denuncia la viola- zione dell'obbligo di motivazione e delle garanzie di razionalità della decisione as- sunta in punto di valutazione delle prove da parte della Corte territoriale, laddove si ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato sostenendo che dagli atti del processo risulterebbe dimostrata una imprudente condotta di guida di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe «...certamente posto in essere una turbativa alla circolazione...» (pag. 4), con ciò ponendola in nesso di causa con la verifica- zione del sinistro occorso a [OSCURATO:PERSONA] nonché con le lesioni dallo stesso ripor- tate. \ t; E____2; r Con il secondo motivo il ricorrentei/mancariza e contraddittorietà della moti- vazione nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale in rela- zione al mancato riconoscimento della speciale causa di tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen., tema su cui era stato svolto specifico motivo di appello, nel quale si rilevava l'errata e insufficiente motivazione del giudice di prime cure, che aveva negato la concessione di detta causa di non punioilità sulla base della sola presunta gravità delle lesioni subite dalla persona offese. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, 3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe, allegando il difensore alle stesse copia del verbale con cui in data 20/11/2024 dinanzi ai CC della Stazione di Feltre la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rimettere a tutti gli effetti di legge la denuncia querela per lesioni personali presentata nei confronti dell'odierno ricorrente e copia del verbale dinanzi ai medesimi CC clèl recante pari data del 20/11/2024)contenente la formale dell'accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essersi il reato estinto a seguito dell'intervenuta (ed accettata) remissione di querela. E, in difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato odierno imputato [OSCURATO:PERSONA] marco. 5. Ed invero, il reato di lesioni stradali ex art. 590 bis cod. pen., originariamente previsto nel codice come procedibile di ufficio, è divenuto, assieme ad altri, procedibile a querela della persona offesa per effetto del d.lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022 a seguito del d.l. 162/2022 conv. in I. 199/2022. E pacificamente/ secondo la giurisprudenza di questa Corte/ la remissione di querela ii:tervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in presenza di ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell'art. 648, co. 2, cod. proc. pen., non sia stata "pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso" (cfr. Sez. 5, n. 10637 del 15/2/2002, Bartelloni, Rv. 221498; Sez. 5, n. 24129 dei 12/3/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 222006; Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247088; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301). Sez. U., n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681 ha chiarito che «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto».Tale dictum, peraltro, è stato ripreso dalle più recenti Sez. U. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 che a pag. 18 della motivazione chiariscono che: «La affermazione prende le mosse da un inquadramento della remissione della querela non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell'art. 152, terzo comma, cod. pen., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sè della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività». In linea con tale principio, è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l'intervenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625; conf. Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, Cagnazzo, Rv. 249209). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per re- missio
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