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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01655/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6232/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] DeFeo e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4. –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 835/2019 depositata in data 4 luglio 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 24.03.2016, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava al sig. [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione preventiva di iscrizione Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ip. [OSCURATO:PERSONA] altro ipotecaria, ex art. 77 D.P.R. 602/1973, n. 11076201600001949000, con cui veniva richiesto il pagamento di 24 cartelle di pagamento, tutte quante notificate per tempo e non onorate.

2. Avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Torino; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere in ordine a 17 cartelle di pagamento, in quanto sospese sine die.

3. La C.t.p. di Torino, con sentenza n. 1055/2017, rigettava la richiesta di cessata materia del contendere in ordine alle 17 cartelle di pagamento sottese al gravame opposto, per effetto dell’omessa prova della loro sospensione a tempo indeterminato, dichiarando, in ogni caso, la prescrizione dei crediti ivi azionati; declinava la propria giurisdizione in ordine ad un’ulteriore cartella; affermava l’irrituale notifica delle altre cartelle, oltre alla prescrizione delle somme e delle sanzioni ivi portate; confermava soltanto la cartella n. 11020110028355611 000; dichiarava l’illegittimità dell’ipoteca, anche per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio riscossore dinanzi la C.t.r. del Piemonte; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 835/2019, depositata in data 4 luglio 2019, rigettava l’appello dell’Ufficio per difetto di ius postulandi del legale dell’ente di esazione.

6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso ed ha proposto tre motivi di ricorso incidentale.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 11, secondo comma, 12, primo comma, e 15, comma 2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992 e 1, ottavo comma, D.L. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, nonché dell’art. 4-novies D.L. n. 34/2019 (recante “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”) convertito dalla legge n. 58/2019 (recante “norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione”), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio riscossore lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate –Riscossione non potesse ricorrere, nel caso di specie, al patrocinio di un avvocato del libero foro.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 182 c.p.c. e dell’art. 36 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio riscossore lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’atto d’appello, pur a fronte della rinnovazione della costituzione (in ottemperanza all’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 182 c.p.c.), con una motivazione apparente, tale da non far comprendere il ragionamento logico-giuridico compiuto dal giudice a quo.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 327 c.p.c.

Appello portato alla notifica oltre i sei mesi previsti dalla norma, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n.4» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto tempestivo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) dinanzi alla C.t.r.

Commissione Tributaria laddove la notifica dell'appello è stata avviata l'8 marzo 2018, mentre il termine ultimo per proporre l'impugnazione era scaduto il 6 marzo 2018.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Inesistenza della notifica per utilizzo di società private di recapiti espressi ([OSCURATO:SOCIETA]).

Violazione art. 43 d.lgs. 112/99 – Falsa applicazione legge 890/92 - Falsa applicazione art. 62 d.P.R. n. 602/73, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n.4» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto l'illegittimità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte, in quanto eseguite da un soggetto non abilitato dalla legge.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 2233 comma 2 c.c. nonché del D.M.35/2014 e n. 37/2018 - n. 55/2014» il contribuente lamenta che la C.t.r. ha compensato le spese di lite senza fornire alcuna motivazione a supporto di tale decisione.

3. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

La questione relativa alla legittimità della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo di avvocati del libero foro nel processo tributario è stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 30008 del 19 novembre 2019 e della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 4-novies del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019.

3.1. Le Sezioni Unite, componendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «(...) impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (...), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici (...); - di avvocati del libero foro (...) in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio».

Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che: "quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità"

3.2. La successiva e costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte: Cass. 02/11/2021, n 31089 e giurisprudenza ivi richiamata) ha ribadito che, con l'istituzione dell'AdER, si è passati da un sistema di patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato a un sistema flessibile che consente, in via generale, il ricorso ad avvocati del libero foro.

In particolare, è stato chiarito che, con l'istituzione dell'Agenzia delle entrate riscossione, si è passati dalla previsione di un'integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro.

3.3. Il legislatore cioè, tenendo conto dell'esigenza di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Agenzia delle entrate riscossione, ha delineato un sistema nel quale è consentito all'Agenzia delle entrate riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'Agenzia delle entrate riscossione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.

Tale orientamento ha ricevuto ulteriore conferma dall'art. 4 novies del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate riscossione; detta norma ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 1 comma 8 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l'Agenzia delle entrate riscossione e l'Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti.

Nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti.

3.4. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto mal governo dei principi testè declinati laddove ha fondato la declaratoria di inammissibilità su un'interpretazione errata dell'art. 11 del D.Lgs. n. 546/1992 e su precedenti giurisprudenziali (in particolare, Cass. n. 28684/2018) ormai superati dall'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite e dalla successiva norma di interpretazione autentica

4. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, che investe la stessa ammissibilità dell'appello e dunque la valida instaurazione del giudizio di secondo grado, comporta l'assorbimento di ogni altra censura, sia del ricorso principale che di quello incidentale, in quanto tutte presuppongono una valida delibazione nel merito da parte del giudice d'appello, che invece è mancata.

5. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale e assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6232/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] DeFeo e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4. –controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 835/2019 depositata in data 4 luglio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 24.03.2016, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava al sig. [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione preventiva di iscrizione Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ip. [OSCURATO:PERSONA] altro ipotecaria, ex art. 77 D.P.R. 602/1973, n. 11076201600001949000, con cui veniva richiesto il pagamento di 24 cartelle di pagamento, tutte quante notificate per tempo e non onorate. 2. Avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Torino; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere in ordine a 17 cartelle di pagamento, in quanto sospese sine die. 3. La C.t.p. di Torino, con sentenza n. 1055/2017, rigettava la richiesta di cessata materia del contendere in ordine alle 17 cartelle di pagamento sottese al gravame opposto, per effetto dell’omessa prova della loro sospensione a tempo indeterminato, dichiarando, in ogni caso, la prescrizione dei crediti ivi azionati; declinava la propria giurisdizione in ordine ad un’ulteriore cartella; affermava l’irrituale notifica delle altre cartelle, oltre alla prescrizione delle somme e delle sanzioni ivi portate; confermava soltanto la cartella n. 11020110028355611 000; dichiarava l’illegittimità dell’ipoteca, anche per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. 4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio riscossore dinanzi la C.t.r. del Piemonte; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 835/2019, depositata in data 4 luglio 2019, rigettava l’appello dell’Ufficio per difetto di ius postulandi del legale dell’ente di esazione. 6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso ed ha proposto tre motivi di ricorso incidentale. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 11, secondo comma, 12, primo comma, e 15, comma 2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992 e 1, ottavo comma, D.L. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, nonché dell’art. 4-novies D.L. n. 34/2019 (recante “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”) convertito dalla legge n. 58/2019 (recante “norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione”), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio riscossore lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate –Riscossione non potesse ricorrere, nel caso di specie, al patrocinio di un avvocato del libero foro. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 182 c.p.c. e dell’art. 36 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio riscossore lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’atto d’appello, pur a fronte della rinnovazione della costituzione (in ottemperanza all’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 182 c.p.c.), con una motivazione apparente, tale da non far comprendere il ragionamento logico-giuridico compiuto dal giudice a quo. 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 327 c.p.c. Appello portato alla notifica oltre i sei mesi previsti dalla norma, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n.4» il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto tempestivo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) dinanzi alla C.t.r. Commissione Tributaria laddove la notifica dell'appello è stata avviata l'8 marzo 2018, mentre il termine ultimo per proporre l'impugnazione era scaduto il 6 marzo 2018. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Inesistenza della notifica per utilizzo di società private di recapiti espressi ([OSCURATO:SOCIETA]). Violazione art. 43 d.lgs. 112/99 – Falsa applicazione legge 890/92 - Falsa applicazione art. 62 d.P.R. n. 602/73, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n.4» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto l'illegittimità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte, in quanto eseguite da un soggetto non abilitato dalla legge. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 2233 comma 2 c.c. nonché del D.M.35/2014 e n. 37/2018 - n. 55/2014» il contribuente lamenta che la C.t.r. ha compensato le spese di lite senza fornire alcuna motivazione a supporto di tale decisione. 3. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. La questione relativa alla legittimità della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo di avvocati del libero foro nel processo tributario è stata definitivamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 30008 del 19 novembre 2019 e della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 4-novies del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019. 3.1. Le Sezioni Unite, componendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «(...) impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (...), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici (...); - di avvocati del libero foro (...) in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio». Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che: "quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" 3.2. La successiva e costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte: Cass. 02/11/2021, n 31089 e giurisprudenza ivi richiamata) ha ribadito che, con l'istituzione dell'AdER, si è passati da un sistema di patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato a un sistema flessibile che consente, in via generale, il ricorso ad avvocati del libero foro. In particolare, è stato chiarito che, con l'istituzione dell'Agenzia delle entrate riscossione, si è passati dalla previsione di un'integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro. 3.3. Il legislatore cioè, tenendo conto dell'esigenza di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Agenzia delle entrate riscossione, ha delineato un sistema nel quale è consentito all'Agenzia delle entrate riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'Agenzia delle entrate riscossione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. Tale orientamento ha ricevuto ulteriore conferma dall'art. 4 novies del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate riscossione; detta norma ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 1 comma 8 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l'Agenzia delle entrate riscossione e l'Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti. Nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti. 3.4. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto mal governo dei principi testè declinati laddove ha fondato la declaratoria di inammissibilità su un'interpretazione errata dell'art. 11 del D.Lgs. n. 546/1992 e su precedenti giurisprudenziali (in particolare, Cass. n. 28684/2018) ormai superati dall'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite e dalla successiva norma di interpretazione autentica 4. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, che investe la stessa ammissibilità dell'appello e dunque la valida instaurazione del giudizio di secondo grado, comporta l'assorbimento di ogni altra censura, sia del ricorso principale che di quello incidentale, in quanto tutte presuppongono una valida delibazione nel merito da parte del giudice d'appello, che invece è mancata. 5. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale e assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo
Sentenza Cassazione n. 01655/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris