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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 20 aprile 2023

Corte di giustizia UE n. 2015/2023

ECLI:EU:C:2023:306
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0413_INF

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 aprile 2023 – Consiglio/El-Qaddafi (causa C‑413/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Elenchi delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea – Mantenimento negli elenchi del nome della sig.ra El-Qaddafi – Base fattuale sufficientemente solida – Obbligo di motivazione»

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Decisioni del Consiglio (PESC) 2017/497 e 2020/374; regolamenti del Consiglio 2017/489 e 2020/371] (v. punti 65, 68, 69, 102)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Libia – Regolamento 2016/44 – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Criteri di adozione delle misure restrittive – Associazione al vecchio regime di [OSCURATO:PERSONA] – Minaccia per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia o per il positivo completamento della transizione politica in Libia – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive [Decisione del Consiglio (PESC) 2015/1333, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/497 e (PESC) 2020/374; regolamenti del Consiglio 2016/44, 2017/489 e 2020/371] (v. punti 75‑77, 107)

3. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Regolamenti e decisioni che istituiscono misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Annullamento per assenza di base fattuale sufficientemente solida che giustifichi il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento degli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati per un periodo di tre mesi a partire dalla pronuncia della sentenza – Assenza [Art. 264, comma 2, e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisioni del Consiglio (PESC) 2017/497 e 2020/374; regolamenti del Consiglio 2017/489 e 2020/371] (v. punti 112‑115) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico delle proprie spese ed è condannato a farsi carico di quelle sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Qaddafi. 3) La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 382 del 20.9.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0413_INF Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 aprile 2023 – Consiglio/El-Qaddafi (causa C‑413/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia – Elenchi delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea – Mantenimento negli elenchi del nome della sig.ra El-Qaddafi – Base fattuale sufficientemente solida – Obbligo di motivazione» 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Decisioni del Consiglio (PESC) 2017/497 e 2020/374; regolamenti del Consiglio 2017/489 e 2020/371] (v. punti 65, 68, 69, 102) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Libia – Regolamento 2016/44 – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Criteri di adozione delle misure restrittive – Associazione al vecchio regime di [OSCURATO:PERSONA] – Minaccia per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia o per il positivo completamento della transizione politica in Libia – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive [Decisione del Consiglio (PESC) 2015/1333, come modificata dalle decisioni (PESC) 2017/497 e (PESC) 2020/374; regolamenti del Consiglio 2016/44, 2017/489 e 2020/371] (v. punti 75‑77, 107) 3. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Regolamenti e decisioni che istituiscono misure restrittive in considerazione della situazione in Libia – Annullamento per assenza di base fattuale sufficientemente solida che giustifichi il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Mantenimento degli effetti delle decisioni e dei regolamenti annullati per un periodo di tre mesi a partire dalla pronuncia della sentenza – Assenza [Art. 264, comma 2, e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisioni del Consiglio (PESC) 2017/497 e 2020/374; regolamenti del Consiglio 2017/489 e 2020/371] (v. punti 112‑115) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico delle proprie spese ed è condannato a farsi carico di quelle sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Qaddafi. 3) La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 382 del 20.9.2021 .
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