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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 31638/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. n. 7895/2024 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente nel presente giudizio, giusta procura speciale allegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti [OSCURATO:PERSONA] S.R.L [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 453/2024 della Corte di Appello di Firenze, resa in data 30.01.2024, depositata il 06.03.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze – decidendo sul reclamo principale proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sul reclamo incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadel Tribunale di Grosseto n. 30 del 9 novembre 2023 – ha rigettato il reclamo principale e dichiara to inammissibile il reclamo incidentale.

2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, con l’intervento adesivo del Pubblico Ministero- c on ricorso per l’accertamento dello stato d’insolvenza di società facente parte di un gruppo di imprese -al Tribunale di Grosseto di dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]. , sulla base dei seguenti presuppostifattuali: ( i) l’avvenuta costituzione - nell’anno 2020 e ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e tramite il concorso nell’operazione della madre [OSCURATO:PERSONA], all’interno di un disegno unitario- di un gruppo di imprese anche commerciali, composto dall’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], poi dichiarata fallita, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA], società agricola; (ii) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito il ruolo di holderdi fatto e dunque di soggetto che coordinava e dirigeva il gruppo; (iii) la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] aveva concorso con il suo contegno con [OSCURATO:PERSONA] affinché quest’ultimo potesse assumere il ruolo di holder di fatto; ( iv) l’ulteriore fatto che anche la [OSCURATO:PERSONA] erastata responsabile in solido con il figlio [OSCURATO:PERSONA] per tutte le conseguenze e danni che eranoa quest’ultimo imputabili, quale soggetto che di fatto aveva diretto e coordinato il gruppo di imprese.

3. Nella resistenza delle società [OSCURATO:PERSONA]’ AGRICOLA– [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Grosseto,con sentenza n. 30/2023, dichiara va l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA] sentenza veniva impugnata con reclamo principale da [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale si rilevava, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda proposta dalla curatela con l’intervento adesivo del pubblico ministero nonché il difetto di legittimazione attiva della curatela e, nel merito, l’insussistenza dello stato di insolvenza.

5. La Corte di appello ha rilevato ed osservato che: -alla luce del nuovo art.38 CCII l’iniziativa da parte del Pubblico Ministero non è più collegata all’esistenza di un procedimento penale, poiché èsufficiente che il Pubblico Ministero abbiaavuto notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza anche da fonti diverse; -anche il secondo motivo era infondato, sul presupposto che l’intervento del Pubblico Ministero av eva avuto “effetto sanante” di ogni eventuale pregresso vizio di natura procedurale sollevato.

In ordine al terzo motivo riguardantel’insussistenza dello stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di merito ha osservato che: - il finanziamento soci era sintomo di crisi anche in fase di avviamento di una nuova attività imprenditoriale;- un ulterioresintomo dell’insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA]. era poi riconducibile al fatto che le rateizzazioni con l’INPS in essere non eranostate adempiute;- secondo una visione prospettica, comunque, l’anticipazione degli effetti di una azione revocatoria - ancora non esperita - avverso l’atto di conferimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe distolto dall’attivo una buona parte di valore aziendale.

2. La sentenza, pubblicata il 06.03.2024, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati.

La società ricorrente ha depositato memoria.

La Procura generale ha fatto pervenire una requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la societàricorrente lamenta “ falsa e comunque errata applicazione dell’art. 38 c.c.i., con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., in ordine alla riqualificazione e alla promozione della domanda di liquidazione giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del pubblico ministero”. 1.1 Sostiene la ricorrente che, sebbene l’art. 38 CCIIabbia ampliato le facoltà di iniziativa del P.M. rispetto al precedente art. 7 l. fall.,il P.M. non potrebbe comunque farsi promotore di alcun procedimento soltanto per ragioni esplorative, ovvero al fine di acquisire notizie sulla solvibilità dell’imprenditore, in funzione peculiare dell’eventuale richiesta di liquidazione giudiziale.

Sempre secondo la ricorrente, i l potere di iniziativa del P.M. risulterebbe comunquesubordinato alla ricorrenza di uno stato di insolvenza che, ancorché non emergente nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti dello stesso imprenditore, deve comunque essere accertato. 1.2 Aggiunge la ricorrente che, nel caso di specie, il presupposto non ricorreva e la Corte di Appello avevaviolato l’art. 38 CCII poiché aveva ritenuto che la notizia dello stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA] fosse da rinvenirsi nella ben diversa situazione che riguardava, invece, la persona e l’impresa della persona fisica di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Il motivo è infondato. 1.3.1 Risulta non dubitabile che il nuovo CCII haampliato la sfera di iniziativa del pubblico ministero in ordineal potere di apertura, oggi, della liquidazione giudiziale, rispetto alla precedente legge fallimentare, ove l’art. 7 subordinava, nella corrispondente ipotesi, il potere di iniziativa del pubblico ministero all’apprensione della notitia decoctionis “ nel corso di un procedimento penale, ovverodalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore” ovvero “quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudiceche l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”.

L’art. 38, commi 1 e 2, CCII prevede, ora, con formula amplissima, che il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale “in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza”, e che “l’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero”, con eliminazione del riferimento ai casi “tipici” previsti dall’art. 7 l. fall., giàsopra ricordati.

Risulta evidente che il legislatore havoluto svincolare il potere di iniziativa del pubblico ministero nella presentazione del “ricorso” (diversamente gli artt. 6 e 7 della l. fall. parlavano di “richiesta”) dalla pendenza di un procedimento penale, nel corso del quale il pubblico ministero abbia appreso la notitia decoctionisdel soggetto da sottoporre alla procedura concorsuale.

Oggi l’art. 38 dispone - come sopra accennato - che il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale “in ogni caso in cui ha notizia di uno stato di insolvenza”, con ciò volendosi significare che ogni notizia - in ordine all ’ insolvenza riguardante un soggetto suscettibile soggettivamente di essere sottoposto alla predetta procedura concorsuale - appresa dal pubblico ministero nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni giudiziarie abilita quest’ultimo ad intraprendere l’iniziativa volta all’apertura della procedura liquidativa.

Resta, cioè, esclusa la sola ipotesi (che potrebbe definirsi scolastica) della notitia decoctionis appresa “privatamente” dal pubblico ministero, al di fuori dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 1.3.2 Tale soluzione risulta peraltro coerente con gli ultimi approdi interpretativi cui era giunta anche la giurisprudenza di legittimità in tema di esegesi del precedente art. 7 l. fall.

Invero, era stata estesa dalla giurisprudenza di questa Corte la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della relativa richiesta in tutti i casi nei quali lo stesso avesse avuto istituzionalmente appreso la notitia decoctionis(Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 27670 del 2022), tanto nel corso di un procedimento penale -senza necessità della preventiva iscrizione di una notitia criminisnel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi (Cass. n. 8977 del 2016) -quanto al di fuori di un vero e proprio procedimento penale, come nel caso degli atti trasmessi al P.M. ed iscritti a “modello 45”, in quanto privi di rilevanza penale, trattandosi anche in tal caso di un’attività che rientra nei compiti istituzionali attribuitigli e che può quindi costituire una fonte di informazione utile a legittimarel’iniziativa volta alla dichiarazione di insolvenza (v.

Cass. n. 26407 del 2021).

Ne consegue che, anche sotto l’egida applicativa del precedente art. 7 l. fall., l’iniziativa del pubblico ministero era, in definitiva, legittima tutte le volte in cui fosse stata stimolata dalla sua partecipazione a processi o procedimenti di sua competenza ed ivi avesse conosciutodella decozione di una parte o di un terzo: ciò che contavaera che un fatto sensibile, ai sensi degli artt. 1 - 5 l. fall., fosseportato all’attenzione del pubblico ministero per le sue valutazioni e ciò avvenisse nell’ambito c omunque di un processo ovvero di un procedimento sottoposto al suo esame istituzionale (v. anche: Cass. n. 27670 del 2022). 1.3.3 L’ampiezza della formula normativa dettata ora dall’art. 38 CCII supera tutte le obiezioni sollevate dalla parte ricorrente, posto che, per stessa ammissione di quest’ultima, la notitia decoctionisrelativa alla [OSCURATO:SOCIETA]. era stata appresa dal P.M. nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, sebbene rivolte ad accertamenti riguardanti altro soggetto (nella specie, [OSCURATO:PERSONA], persona fisica).

In relazione al primo motivo di ricorso, occorre pertanto esprimere il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 38 CCII, il pubblico ministero è legittimato a presentare il ricorso per l’apertura della procedura della liquidazione giudiziale ogniqualvolta acquisisca la notitia decoctionis nell’esercizio delle sue più ampie funzioni giudiziarie, anche al di fuori di un procedimento penale”.

2. Con il secondo mezzo si deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art.121 CCII con riferimento all’art. 360, co. 1 , n. 3 c.p.c. in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] alla promozione della domanda di liquidazione giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA].”. 2.1 Ricorda la ricorrente che la Corte territoriale aveva ritenuto di dover riqualificare la domanda promossa dalla curatela in una mera domanda di liquidazione giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]., peraltro asseritamente dispiegata anche autonomamente dal P.M. di sede.

Sostiene la ricorrente, i n primo luogo, che la Corte di appello non sarebbe stata munit a del potere di riqualificazione della domanda proposta dalla c uratela in quanto pacificamente lo stesso avrebbe potuto essere esercitato nei limiti delle allegazioni e deduzioni offerte dal ricorrente.Aggiunge che, nel caso di specie, la curatela aveva proposto una domanda di accertamento dello stato di insolvenza di società di un gruppo di imprese e quindi di declaratoria di liquidazione giudiziale ex art. 289 CCII, allegando il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse fatto parte di un gruppo di imprese.Tuttavia, tale assunto era stato totalmente smentito dal Tribunale tanto che tale domanda erastata rigettata.

In mancanza delle allegazioni minime richieste dall’art. 2, co. 1, lett. d), CCII, il Tribunale non avrebbe potuto spingersi oltre. 2.2 Il secondo motivo risulta all’evidenza assorbito dal rigetto del primo motivo posto che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale era stata comunque legittimata dall’iniziativa del P.M.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnatoper “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 2467, co. 2, c.c., con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., in ordine alla affermazione dello stato di insolvenza per inadeguatezza e irragionevolezza del finanziamento soci (peraltro, rinunziato)”.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva sostanzialmente ritenuto che la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci non avesse esclusola natura di passività della relativa esposizione della società verso i soci medesimi. 3.1 Il terzo motivo è inammissibile in quanto volto, sotto la veste formale della proposizione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ad una rivisitazione dalla quaestio facti, invece inibita al giudice di legittimità, quanto all’accertamento dello stato di insolvenza ( così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).

A ciò va aggiunto che non possono sorgere neanche dubbi sulla natura del finanziamento soci come debito della società suscettibile di apprezzamento per l’accertamento dello stato di insolvenza della debitrice.

Invero, come puntualizzato da Cass. n. 23925 del 2020 (in senso sostanzialmente conforme, si veda anche, in motivazione, la più recente Cass. n. 15875 del 2022), i finanziamenti dei soci sono mutui ex art. 1813 c.c. e ss., derivanti da un contratto a formalibera tra il socio e la società, che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti.

Il regime dei finanziamenti dei soci, previsto dagli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., secondo cui essi sono postergati ove concessi inuna situazione di squilibrio patrimoniale, non ne muta la natura di finanziamenti e non li trasforma in apporti assimilati al capitale di rischio.

L’ulteriore circostanza della rinunzia dei soci al rimborso del credito è rimasta affermazione fin qui solo genericamente formulata dalla società ricorrente, non emergendo ove la relativa questione fosse stata sollevata nei gradi di merito e risultando pertanto nuova in questo giudizio di legittimità.

4. Con il quarto mezzo si deduce vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo, con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., per non aver esaminato i documenti agli atti da cui emergeva che le rateizzazioni I nps erano state pienamente adempiute sino al giorno della declaratoria di fallimento”. 4.1 Anche il quarto motivo è inammissibile perché -questa volta sotto l’egida applicativa del vizio rubricato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - si vuole un nuovo scrutinio da parte di questa Corte della fattispecie concreta in tema di accertamento dell’insolvenza, già pienamente esaminato dalla Corte di merito nella fase di reclamo con motivazione congruente(Cass. Sez.

Un. n. 8054/2014). 5.Il quinto mezzo denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per aver erroneamente anticipazione degli effetti di una azione revocatoria neppure ancora esperita”. 5.1 La quinta doglianza è inammissibile per carenza di interesse alla sua proposizione, posto che la valutazione della Corte di appello sulla possibile revocatoria del conferimento dei macchinari agricoli era stata svolta solo come argomento ad adundantiam,al fine di confermare per altra via lo stato di insolvenza della ricorrente. 6.La ricorrente propone infine un sesto mezzo col quale denuncia: “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., con riferimento all’art. 360, co. i, n.4 c.p.c., per aver liquidato le spese di secondo grado a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante la soccombenza reciproca”. 6.1 La doglianza è inammissibile.

Risultano integramente condivisibili le osservazioni svolte sul punto dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta.

Occorre infatti ricordare che, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte -al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesi di soccombenzareciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 9860 del 2025).

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati.

Sussistono i presupposti processuali, invece,per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. n. 7895/2024 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente nel presente giudizio, giusta procura speciale allegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti [OSCURATO:PERSONA] S.R.L [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 453/2024 della Corte di Appello di Firenze, resa in data 30.01.2024, depositata il 06.03.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze – decidendo sul reclamo principale proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sul reclamo incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadel Tribunale di Grosseto n. 30 del 9 novembre 2023 – ha rigettato il reclamo principale e dichiara to inammissibile il reclamo incidentale. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, con l’intervento adesivo del Pubblico Ministero- c on ricorso per l’accertamento dello stato d’insolvenza di società facente parte di un gruppo di imprese -al Tribunale di Grosseto di dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]. , sulla base dei seguenti presuppostifattuali: ( i) l’avvenuta costituzione - nell’anno 2020 e ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e tramite il concorso nell’operazione della madre [OSCURATO:PERSONA], all’interno di un disegno unitario- di un gruppo di imprese anche commerciali, composto dall’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], poi dichiarata fallita, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA], società agricola; (ii) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito il ruolo di holderdi fatto e dunque di soggetto che coordinava e dirigeva il gruppo; (iii) la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] aveva concorso con il suo contegno con [OSCURATO:PERSONA] affinché quest’ultimo potesse assumere il ruolo di holder di fatto; ( iv) l’ulteriore fatto che anche la [OSCURATO:PERSONA] erastata responsabile in solido con il figlio [OSCURATO:PERSONA] per tutte le conseguenze e danni che eranoa quest’ultimo imputabili, quale soggetto che di fatto aveva diretto e coordinato il gruppo di imprese. 3. Nella resistenza delle società [OSCURATO:PERSONA]’ AGRICOLA– [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Grosseto,con sentenza n. 30/2023, dichiara va l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA] sentenza veniva impugnata con reclamo principale da [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale si rilevava, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda proposta dalla curatela con l’intervento adesivo del pubblico ministero nonché il difetto di legittimazione attiva della curatela e, nel merito, l’insussistenza dello stato di insolvenza. 5. La Corte di appello ha rilevato ed osservato che: -alla luce del nuovo art.38 CCII l’iniziativa da parte del Pubblico Ministero non è più collegata all’esistenza di un procedimento penale, poiché èsufficiente che il Pubblico Ministero abbiaavuto notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza anche da fonti diverse; -anche il secondo motivo era infondato, sul presupposto che l’intervento del Pubblico Ministero av eva avuto “effetto sanante” di ogni eventuale pregresso vizio di natura procedurale sollevato. In ordine al terzo motivo riguardantel’insussistenza dello stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di merito ha osservato che: - il finanziamento soci era sintomo di crisi anche in fase di avviamento di una nuova attività imprenditoriale;- un ulterioresintomo dell’insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA]. era poi riconducibile al fatto che le rateizzazioni con l’INPS in essere non eranostate adempiute;- secondo una visione prospettica, comunque, l’anticipazione degli effetti di una azione revocatoria - ancora non esperita - avverso l’atto di conferimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe distolto dall’attivo una buona parte di valore aziendale. 2. La sentenza, pubblicata il 06.03.2024, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati. La società ricorrente ha depositato memoria. La Procura generale ha fatto pervenire una requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la societàricorrente lamenta “ falsa e comunque errata applicazione dell’art. 38 c.c.i., con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., in ordine alla riqualificazione e alla promozione della domanda di liquidazione giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del pubblico ministero”. 1.1 Sostiene la ricorrente che, sebbene l’art. 38 CCIIabbia ampliato le facoltà di iniziativa del P.M. rispetto al precedente art. 7 l. fall.,il P.M. non potrebbe comunque farsi promotore di alcun procedimento soltanto per ragioni esplorative, ovvero al fine di acquisire notizie sulla solvibilità dell’imprenditore, in funzione peculiare dell’eventuale richiesta di liquidazione giudiziale. Sempre secondo la ricorrente, i l potere di iniziativa del P.M. risulterebbe comunquesubordinato alla ricorrenza di uno stato di insolvenza che, ancorché non emergente nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti dello stesso imprenditore, deve comunque essere accertato. 1.2 Aggiunge la ricorrente che, nel caso di specie, il presupposto non ricorreva e la Corte di Appello avevaviolato l’art. 38 CCII poiché aveva ritenuto che la notizia dello stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA] fosse da rinvenirsi nella ben diversa situazione che riguardava, invece, la persona e l’impresa della persona fisica di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Il motivo è infondato. 1.3.1 Risulta non dubitabile che il nuovo CCII haampliato la sfera di iniziativa del pubblico ministero in ordineal potere di apertura, oggi, della liquidazione giudiziale, rispetto alla precedente legge fallimentare, ove l’art. 7 subordinava, nella corrispondente ipotesi, il potere di iniziativa del pubblico ministero all’apprensione della notitia decoctionis “ nel corso di un procedimento penale, ovverodalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore” ovvero “quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudiceche l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”. L’art. 38, commi 1 e 2, CCII prevede, ora, con formula amplissima, che il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale “in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza”, e che “l’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero”, con eliminazione del riferimento ai casi “tipici” previsti dall’art. 7 l. fall., giàsopra ricordati. Risulta evidente che il legislatore havoluto svincolare il potere di iniziativa del pubblico ministero nella presentazione del “ricorso” (diversamente gli artt. 6 e 7 della l. fall. parlavano di “richiesta”) dalla pendenza di un procedimento penale, nel corso del quale il pubblico ministero abbia appreso la notitia decoctionisdel soggetto da sottoporre alla procedura concorsuale. Oggi l’art. 38 dispone - come sopra accennato - che il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale “in ogni caso in cui ha notizia di uno stato di insolvenza”, con ciò volendosi significare che ogni notizia - in ordine all ’ insolvenza riguardante un soggetto suscettibile soggettivamente di essere sottoposto alla predetta procedura concorsuale - appresa dal pubblico ministero nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni giudiziarie abilita quest’ultimo ad intraprendere l’iniziativa volta all’apertura della procedura liquidativa. Resta, cioè, esclusa la sola ipotesi (che potrebbe definirsi scolastica) della notitia decoctionis appresa “privatamente” dal pubblico ministero, al di fuori dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 1.3.2 Tale soluzione risulta peraltro coerente con gli ultimi approdi interpretativi cui era giunta anche la giurisprudenza di legittimità in tema di esegesi del precedente art. 7 l. fall. Invero, era stata estesa dalla giurisprudenza di questa Corte la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della relativa richiesta in tutti i casi nei quali lo stesso avesse avuto istituzionalmente appreso la notitia decoctionis(Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 27670 del 2022), tanto nel corso di un procedimento penale -senza necessità della preventiva iscrizione di una notitia criminisnel registro degli indagati a carico del fallendo o di terzi (Cass. n. 8977 del 2016) -quanto al di fuori di un vero e proprio procedimento penale, come nel caso degli atti trasmessi al P.M. ed iscritti a “modello 45”, in quanto privi di rilevanza penale, trattandosi anche in tal caso di un’attività che rientra nei compiti istituzionali attribuitigli e che può quindi costituire una fonte di informazione utile a legittimarel’iniziativa volta alla dichiarazione di insolvenza (v. Cass. n. 26407 del 2021). Ne consegue che, anche sotto l’egida applicativa del precedente art. 7 l. fall., l’iniziativa del pubblico ministero era, in definitiva, legittima tutte le volte in cui fosse stata stimolata dalla sua partecipazione a processi o procedimenti di sua competenza ed ivi avesse conosciutodella decozione di una parte o di un terzo: ciò che contavaera che un fatto sensibile, ai sensi degli artt. 1 - 5 l. fall., fosseportato all’attenzione del pubblico ministero per le sue valutazioni e ciò avvenisse nell’ambito c omunque di un processo ovvero di un procedimento sottoposto al suo esame istituzionale (v. anche: Cass. n. 27670 del 2022). 1.3.3 L’ampiezza della formula normativa dettata ora dall’art. 38 CCII supera tutte le obiezioni sollevate dalla parte ricorrente, posto che, per stessa ammissione di quest’ultima, la notitia decoctionisrelativa alla [OSCURATO:SOCIETA]. era stata appresa dal P.M. nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, sebbene rivolte ad accertamenti riguardanti altro soggetto (nella specie, [OSCURATO:PERSONA], persona fisica). In relazione al primo motivo di ricorso, occorre pertanto esprimere il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 38 CCII, il pubblico ministero è legittimato a presentare il ricorso per l’apertura della procedura della liquidazione giudiziale ogniqualvolta acquisisca la notitia decoctionis nell’esercizio delle sue più ampie funzioni giudiziarie, anche al di fuori di un procedimento penale”. 2. Con il secondo mezzo si deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art.121 CCII con riferimento all’art. 360, co. 1 , n. 3 c.p.c. in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] alla promozione della domanda di liquidazione giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA].”. 2.1 Ricorda la ricorrente che la Corte territoriale aveva ritenuto di dover riqualificare la domanda promossa dalla curatela in una mera domanda di liquidazione giudiziale della [OSCURATO:SOCIETA]., peraltro asseritamente dispiegata anche autonomamente dal P.M. di sede. Sostiene la ricorrente, i n primo luogo, che la Corte di appello non sarebbe stata munit a del potere di riqualificazione della domanda proposta dalla c uratela in quanto pacificamente lo stesso avrebbe potuto essere esercitato nei limiti delle allegazioni e deduzioni offerte dal ricorrente.Aggiunge che, nel caso di specie, la curatela aveva proposto una domanda di accertamento dello stato di insolvenza di società di un gruppo di imprese e quindi di declaratoria di liquidazione giudiziale ex art. 289 CCII, allegando il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse fatto parte di un gruppo di imprese.Tuttavia, tale assunto era stato totalmente smentito dal Tribunale tanto che tale domanda erastata rigettata. In mancanza delle allegazioni minime richieste dall’art. 2, co. 1, lett. d), CCII, il Tribunale non avrebbe potuto spingersi oltre. 2.2 Il secondo motivo risulta all’evidenza assorbito dal rigetto del primo motivo posto che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale era stata comunque legittimata dall’iniziativa del P.M. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnatoper “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 2467, co. 2, c.c., con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., in ordine alla affermazione dello stato di insolvenza per inadeguatezza e irragionevolezza del finanziamento soci (peraltro, rinunziato)”.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva sostanzialmente ritenuto che la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci non avesse esclusola natura di passività della relativa esposizione della società verso i soci medesimi. 3.1 Il terzo motivo è inammissibile in quanto volto, sotto la veste formale della proposizione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ad una rivisitazione dalla quaestio facti, invece inibita al giudice di legittimità, quanto all’accertamento dello stato di insolvenza ( così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). A ciò va aggiunto che non possono sorgere neanche dubbi sulla natura del finanziamento soci come debito della società suscettibile di apprezzamento per l’accertamento dello stato di insolvenza della debitrice. Invero, come puntualizzato da Cass. n. 23925 del 2020 (in senso sostanzialmente conforme, si veda anche, in motivazione, la più recente Cass. n. 15875 del 2022), i finanziamenti dei soci sono mutui ex art. 1813 c.c. e ss., derivanti da un contratto a formalibera tra il socio e la società, che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti. Il regime dei finanziamenti dei soci, previsto dagli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., secondo cui essi sono postergati ove concessi inuna situazione di squilibrio patrimoniale, non ne muta la natura di finanziamenti e non li trasforma in apporti assimilati al capitale di rischio. L’ulteriore circostanza della rinunzia dei soci al rimborso del credito è rimasta affermazione fin qui solo genericamente formulata dalla società ricorrente, non emergendo ove la relativa questione fosse stata sollevata nei gradi di merito e risultando pertanto nuova in questo giudizio di legittimità. 4. Con il quarto mezzo si deduce vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo, con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., per non aver esaminato i documenti agli atti da cui emergeva che le rateizzazioni I nps erano state pienamente adempiute sino al giorno della declaratoria di fallimento”. 4.1 Anche il quarto motivo è inammissibile perché -questa volta sotto l’egida applicativa del vizio rubricato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - si vuole un nuovo scrutinio da parte di questa Corte della fattispecie concreta in tema di accertamento dell’insolvenza, già pienamente esaminato dalla Corte di merito nella fase di reclamo con motivazione congruente(Cass. Sez. Un. n. 8054/2014). 5.Il quinto mezzo denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per aver erroneamente anticipazione degli effetti di una azione revocatoria neppure ancora esperita”. 5.1 La quinta doglianza è inammissibile per carenza di interesse alla sua proposizione, posto che la valutazione della Corte di appello sulla possibile revocatoria del conferimento dei macchinari agricoli era stata svolta solo come argomento ad adundantiam,al fine di confermare per altra via lo stato di insolvenza della ricorrente. 6.La ricorrente propone infine un sesto mezzo col quale denuncia: “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., con riferimento all’art. 360, co. i, n.4 c.p.c., per aver liquidato le spese di secondo grado a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante la soccombenza reciproca”. 6.1 La doglianza è inammissibile. Risultano integramente condivisibili le osservazioni svolte sul punto dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta. Occorre infatti ricordare che, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte -al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesi di soccombenzareciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 9860 del 2025). Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati. Sussistono i presupposti processuali, invece,per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppos
Sentenza Cassazione n. 31638/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris