CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20431/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/07/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTOLa Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 9 luglio 2020, depositata il 10novembre 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto GiuseppeDomenico [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 629, 416-bis.1 cod.pen. e 61 n.2) cod. pen., 2, 4 e 7 L.n.895/1967, 416-bis.1 cod. pen. reato di ricettazione;avverso la sentenza ricorre il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:1.1. mancanza, contradditorietà ed illogicità della motivazione: con l’atto di appello siera sollecitata una diversa valutazione del materiale istruttorio, ma la Corte di appello avevariportato intere pagine della sentenza di primo grado, senza peraltro avvedersi della parzialediversità del materiale probatorio ritenuto utilizzabile ai fini della decisione posto che,diversamente da quanto statuito dal Giudice per l’udienza preliminare, le dichiarazioni rese asommarie informazioni dalla persona offesa erano colpite da sanzione di inutilizzabilità;nell’atto di appello era possibile rinvenire preciso riferimento agli elementi a sostegno diquanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], e precisamente nella conversazione riportata apag.38 della informativa di reato dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; era inoltre assente quel necessario confrontocon le argomentazioni della difesa, che evidenziava che non poteva dirsi sussistente ilmetodo mafioso unicamente per la peculiare carica di intimidazione connessa allo strumentoprescelto dal reo o per il contesto territoriale in cui erano avvenuti i fatti;1.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza,contraddittorietà o illogicità della motivazione: l’ampia ricostruzione dei fatti operata dalgiudice di appello consentiva di ritenere che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] fosse vittima diplurime richieste estorsive, in particolare provenienti dalla famiglia Santaiti di Seminara, conun tentativo da parte della stessa di un approccio tramite la famiglia Grasso; proprio in quelmomento si era creata una indebita commistione tra le vessazioni alle quali la personaoffesa era sottoposta e il danneggiamento che vedeva coinvolto [OSCURATO:PERSONA], che nonera prodromico ad una richiesta estorsiva: la qualificazione giuridica di estorsione parevafondarsi sulla più generale esposizione di [OSCURATO:PERSONA] a richieste estorsive e sul contesto nelquale i fatti venivano inseriti, piuttosto che sull’effettiva sussistenza dei presupposti integrantila fattispecie, visto che [OSCURATO:PERSONA] non veniva mai sovrapposto o collegato a pretesedi dazioni monetarie ed aveva dichiarato che l’atto violento era stato originato dal rifiuto dianche dalla intercettazione del 24 maggio 2018; non era stato poi considerato che nel corsodell’incontro avvenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a casa di Grasso, l’imputato avevaavanzato le sue scuse per il proprio comportamento, fatto che chiariva come l’episodio didanneggiamento non poteva certo essere sotteso ad alcuna richiesta estorsiva; per quantoriguardava la vicenda [OSCURATO:PERSONA], l’imputato, dopo aver cercato di farsi consegnare una sommadi denaro destinata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], si era limitato a prendere atto del rifiutooppostogli, segno dell’assenza di alcuna caratura criminale che muoveva il gesto, e dopo ildanneggiamento non vi erano state altre richieste o contatti con [OSCURATO:PERSONA];1.3 la sentenza meritava inoltre di essere censurata anche in relazione alriconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta sussistenteesclusivamente per l’utilizzo dell’arma e per essere lo stabile oggetto di danneggiamentoall’interno del territorio di pertinenza di un sodalizio mafioso; inoltre, la figura dell’imputatonon destava minimamente timore in capo a [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello non si eraneppure confrontata con i motivi della difesa in merito alla insussistenza dell’aggravantesotto il profilo della agevolazione della cosca [OSCURATO:PERSONA]-Caia, né vi era alcun elemento dalquale inferire che il profitto- neanche individuato- fosse destinato a vantaggio della cosca;1.4 qualora non si fossero ritenute condivisibili le superiori considerazioni, la sentenzadella Corte di appello meritava censura anche in relazione al trattamento sanzionatorio ed almancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo la sentenza del Giudice perl’udienza preliminare errata nel punto in cui aveva ritenuto che l’imputato avesse ammessosolo quanto già emerso dalle attività di indagine; né risultava sufficiente a giustificare laseverità sanzionatoria la mancata indizione delle modalità di apprensione dell’arma; nullaera stato aggiunto dalla Corte di appello alle censurate considerazione del Giudice perl’udienza preliminare sulla mancanza di motivazione in ordine alla pena irrogata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Con riferimento alle censure dei primi due motivi di ricorso se ne deve rilevare lanatura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazionedel compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudicedi legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe allaCassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale èquella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini delladecisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289);Quanto alle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], si deve ribadire chel’inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dasoggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di personesottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza diprecisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsiderivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicendepotenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico.(così Sez.2, n. 9473 del 21/01/2025, Rv. 287773); peraltro, la dichiarazione di responsabilitàdel ricorrente si è basata non solo sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma anche sull’esito delleintercettazioni (pag.39 della sentenza impugnata); particolare rilievo deve essere dato,relativamente al dolo del reato di estorsione, all’episodio riportato a pag.16 della sentenzadella Corte di appello, secondo cui dalle conversazioni del 14 e 23 maggio, era emerso cheLaganà [OSCURATO:PERSONA], nei giorni precedenti al danneggiamento della saracinesca, aveva chiestoa [OSCURATO:PERSONA] la consegna del denaro che [OSCURATO:PERSONA] attendeva a titolo di contributiprevidenziali per avere lavorato presso l’azienda agricola della persona offesa [OSCURATO:PERSONA](vedi motivazione del giudice per l’udienza preliminare riportata alle pagine 32 e 33 dellasentenza impugnata).1.2 Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., si deve ribadire che “èconfigurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, inconcreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agiremafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, marisulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato. (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Rv. 283637); proprio in tema di tentata estorsione aggravata dalmetodo mafioso, questa Corte ha affermato che «l'accertamento dell'idoneità e delladirezione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio exante che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell'atto stesso, e, quindi, della concretasituazione ambientale in cui l'atto è stato posto in essere, nonché della connotazione storicadel fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell'agente e deldestinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali» (Sez. 5, n.44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062); pertanto, l’avere sparato colpi di pistola controla saracinesca del magazzino della persona offesa, già interessata da condotte estorsive,sicuramente configura l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo delmetodo mafioso.Sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa, deve essere richiamata la motivazione delgiudice di primo grado riportata a pag.36 della sentenza impugnata, nella quale si dà attoche [OSCURATO:PERSONA] aveva versato all’imputato una somma di denaro destinata ai carcerati, dicui si avvantaggiava la cosca [OSCURATO:PERSONA].1.3 Relativamente alle censure sul trattamento sanzionatorio e sulla mancataconcessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha richiamato la sentenza diprimo grado, che aveva evidenziato le modalità delle azioni, l’intensità del dolo e lapersonalità dell’imputato, tutti indici che impedivano la concessione del beneficio el’attenuazione del trattamento sanzionatorio.2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delleammende di una somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]