CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31084/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4484/2013R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza d’Aracoeli n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 92/18/11, depositatail 21 dicembre 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25gennaio 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Diniego rimborso -Sospensione rimborso credito IVA -Interessi.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 92 / 1 8 /1 1 del 21 / 1 2 /201 1 , la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] ( di seguito CTR) , rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE ) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna(di seguito CTP) n. 152 / 1 0 / 09 , che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Unicredit) avverso il silenzio rifiuto formatosi nei confronti di un’istanza di rimborso riguardante gli interessi su di un credito IVA relativoall’anno d’imposta 1998. 1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, la società contribuente aveva chiesto il rimborso di un credito IVA maggiorato degli interessi previsti dalla legge e AE aveva rimborsato solo parzialmente il credito per interessi, non considerando quelli maturati nel periodo 27/06/1999-18/10/2007 in ragione della sospensione del rimborso conseguente alla sussistenza di carichi pendenti; 1.2. la CTR rigettava l’appello di AE facendo presente che: a) la motivazione della sentenza della CTP era congrua sebbene succinta; b) nessuna norma prevedeva la sospensione della decorrenza degli interessi per il periodo utilizzato da Unicredit per rispondere alla richiesta di esibizione di documenti, sebbene non fosse stato rispettato il termine di quindici giorni indicato dall’Ufficio; c) il cd. fermo amministrativo non si applicava ai crediti IVA, giusta la previsione dell’art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che limitava la sospensione del corso degli interessi alla sola ipotesi di contestazione di specifici reati nei confronti del contribuente; d) tale ulti ma disposizione non si applicava in combinato disposto con l’art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che regolava ipotesi differente; 2. AE impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.;Cons. est. G.M. Nonno 3. Unicredit resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. va, pregiudizialmente, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA], per non avere AE impugnato tutte le rationes decidendidella sentenza impugnata; 1.1. in realtà, la circostanza che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe motivato adeguatamente il proprio operato e non avrebbe seguito la corretta procedura costituisce chiaramente una clausola di stile, semplicemente rafforzativa delle ragioni della decisione, precedentemente illustrate dalla CTR e debitamente impugnate; 2.con il primo e il secondo motivo di ricorso AE deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 38 bis , primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la sospensione del rimborso disposta dall’Amministrazione finanziaria con provvedimento non impugnato non produca l’effetto di sospendere il decorso degli interessi moratori per tutto il periodo in cui il contribuente non abbia provveduto ad eliminare l’ostacolo al rimborso; 2.1. i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati vertendo su diversi aspetti della medesima questione, sono fondati; 2.2. a fronte di rilevanti oscillazioni nella giurisprudenza della S.C., sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 2320 del 31/01/2020, la quale ha evidenziato che il provvedimento di sospensione del pagamento previsto dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, espressione di un generale poter e di autotutela dell’Amministrazione finanziaria, ha portata generale ed è, quindi, astrattamente applicabile anche in materia di rimborsi IVA;Cons. est. G.M. Nonno 2.2.1. l’Amministrazione finanziaria, peraltro, non può procedere al cumulo delle garanzie previsto dalla legge,sicché una volta ottenuta la garanzia prevista dall’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, la quale intende tutelare il diritto dell’Erario alla restituzione di un credito illegittimamente rimborsato, non è più possibile procedere alla ulteriore sospensione del rimborso ai sensi dell’art. 69 del citato r.d. n. 2440 del 1923; 2.3. ciò premesso, nel caso di specie, AE –a fronte della richiesta di rimborso – ha emesso un provvedimento di fermo amministrativo giustificato dalla presenza di numerosi carichi pendenti e ha chiesto al creditore di definire le pendenze o di prestare idonea garanzia; 2.4. la legittimità del menzionato provvedimento di fermo amministrativo non è stata contestata dalla società contribuente, la quale si è limitata ad ottemperare alle richieste dell’Amministrazione finanziaria, peraltroben oltre il termine concesso di quindici giorni, né è stata fatta questione di cumulo delle garanzie; 2.5. ne consegue che l’efficacia delprovvedimento di sospensione , sicuramente compatibile con la disciplina dei rimborsi IVA così come affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, non avrebbe potuto essere messain discussione in sede giudiziale, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR; 2.6. la circostanza, poi, che la società contribuente non ha ottemperato alle richieste dell’Amministrazione finanziaria per un periodo superiore aiquindici giorni previsti dall’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 legittima senz’altro AE a non corrispondere gli interessi moratori per il periodo in cui la richiesta è rimasta inevasa (cfr. Cass.n. 11418 del 30/04/2019; Cass. n. 8540 del 29/04/2016), non dovuti in ragione della semplice emissione di un legittimo provvedimento di sospensione (Cass. n. 17828 del 21/06/2021); 2.7. tale ultimo rilievo implica l’irrilevanza della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia formulata dalla controricorrente con Cons. est. G.M. Nonno la memoria, non venendo in questione un profilo di tardivaerogazione del rimborso in ragione del regime procedurale, ma unicamente una legittima sospensione dello stesso e la mancanza di un adempimento dovuto (la prestazione della garanzia fideiussoria) da parte di Unicredit (che non fa neppure questione della eventuale insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo è stato disposto: cfr. Cass. n. 16097 del 19/05/2022); 3. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente; 3.1. quanto alle spese, la controvertibilità della questione, che ha richiesto l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e , decidendo nel merito, rigetta l’orig