CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 06566/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] P" Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: -con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania - preso atto che [OSCURATO:PERSONA], imputato di concorso nel delitto tentato di furto aggravato, esprimeva, per il tramite del suo difensore, rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli afferenti al trattamento sanzionatorio e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, concordando col Procuratore generale la pena finale nella misura di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa - rideterminava la pena, così come concordata ex art. 599 bis del codice di rito; -nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo di ricorso ha oggetto violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale esaminato circostanze fondamentali ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti per cui è processo; Considerato che: -il motivo, esposto in termini del tutto generici e aspecifici, è comunque inammissibile, posto che «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); -il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per il motivo dedotto; -il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; -che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/01/2025 Il consigliere estensore I