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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 27557/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

04/03/2026 della Corte di Appello di Napolivisti gli atti del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nata ad Avellino il[OSCURATO:DATA_NASCITA];letti il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato, producendo nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore,propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 marzo 2026 con laquale la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa, indata 07 febbraio 2020, dal Tribunale di Avellino, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazioneal reato di cui all’art. 610 cod. pen. (così riqualificato il capo A, originariamentecontestato ex artt. 81 cpv., 629, commi 1 e 3 n. 3-bis, 61 n. 11 cod. pen.) e alreato di cui agli artt. 81, 55, comma 9 d.lgs. 231/07 (capo C), previa declaratoriadella sopravvenuta prescrizione del reato di furto di cui al capo B.2.

La ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta laviolazione degli artt. 125, 576 e 597 cod. proc. pen. nonché carenza dimotivazione in ordine al motivo di appello dedotto nella sua qualità di parte civile.La Corte territoriale avrebbe del tutto ignorato l’atto di appellotempestivamente depositato dalla parte civile, non argomentando alcunché inordine alla doglianza con cui era stata eccepita la carenza di motivazione conriguardo alla richiesta di provvisionale avanzata con la comparsa conclusionaledepositata al termine del giudizio di primo grado.3.

Il difensore della parte civile ha depositato nota-spese e comparsaconclusionale con la quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2.

L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioniprocessuali, comprova che, con atto di appello tempestivamente depositato indata 24 luglio 2020, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha propostoimpugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata si rivela del tutto carente sotto il profilomotivazionale con riferimento ai motivi di gravame proposti dalla parte civile.Invero, la Corte territoriale ha omesso qualsiasi esame delle censure formulatedalla [OSCURATO:PERSONA], non dedicando ad esse alcuna specifica valutazione né fornendouna risposta, neppure sintetica, alle questioni devolute con l’atto di appello.Parimenti, il percorso argomentativo posto a fondamento delladecisione non consente di individuare elementi logico-giuridici dai quali possadesumersi un rigetto implicito delle doglianze prospettate dalla parte civile.

Lamotivazione, infatti, non contiene alcun passaggio argomentativo suscettibile diessere posto in correlazione con tali motivi di impugnazione né sviluppaconsiderazioni incompatibili con l’accoglimento delle censure, sicché difetta quelnecessario rapporto di corrispondenza tra il devolutum e il decisum che devecaratterizzare il giudizio di appello.La totale assenza di riferimenti all’atto di appello proposto dalla partecivile impedisce di ritenere che la Corte distrettuale abbia effettivamente presoin esame le questioni devolutele, risolvendosi, pertanto, la motivazione in unasostanziale omissione di pronuncia con conseguente fondatezza del ricorso inesame.3.

Le considerazioni che si sono esposte nel paragrafo precedenteimpongono di annullare la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili,con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado diappello.Ciò premesso appare opportuno demandare al giudice civile anche laregolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudiziodi legittimità.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio algiudice civile competente per valore in grado di appello a cui viene rimessa anchela pronuncia sulle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile MezzacapoAntonietta.Così deciso, in data 25 giugno 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
04/03/2026 della Corte di Appello di Napolivisti gli atti del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nata ad Avellino il[OSCURATO:DATA_NASCITA];letti il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato, producendo nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore,propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 marzo 2026 con laquale la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa, indata 07 febbraio 2020, dal Tribunale di Avellino, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazioneal reato di cui all’art. 610 cod. pen. (così riqualificato il capo A, originariamentecontestato ex artt. 81 cpv., 629, commi 1 e 3 n. 3-bis, 61 n. 11 cod. pen.) e alreato di cui agli artt. 81, 55, comma 9 d.lgs. 231/07 (capo C), previa declaratoriadella sopravvenuta prescrizione del reato di furto di cui al capo B.2. La ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta laviolazione degli artt. 125, 576 e 597 cod. proc. pen. nonché carenza dimotivazione in ordine al motivo di appello dedotto nella sua qualità di parte civile.La Corte territoriale avrebbe del tutto ignorato l’atto di appellotempestivamente depositato dalla parte civile, non argomentando alcunché inordine alla doglianza con cui era stata eccepita la carenza di motivazione conriguardo alla richiesta di provvisionale avanzata con la comparsa conclusionaledepositata al termine del giudizio di primo grado.3. Il difensore della parte civile ha depositato nota-spese e comparsaconclusionale con la quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioniprocessuali, comprova che, con atto di appello tempestivamente depositato indata 24 luglio 2020, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha propostoimpugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata si rivela del tutto carente sotto il profilomotivazionale con riferimento ai motivi di gravame proposti dalla parte civile.Invero, la Corte territoriale ha omesso qualsiasi esame delle censure formulatedalla [OSCURATO:PERSONA], non dedicando ad esse alcuna specifica valutazione né fornendouna risposta, neppure sintetica, alle questioni devolute con l’atto di appello.Parimenti, il percorso argomentativo posto a fondamento delladecisione non consente di individuare elementi logico-giuridici dai quali possadesumersi un rigetto implicito delle doglianze prospettate dalla parte civile. Lamotivazione, infatti, non contiene alcun passaggio argomentativo suscettibile diessere posto in correlazione con tali motivi di impugnazione né sviluppaconsiderazioni incompatibili con l’accoglimento delle censure, sicché difetta quelnecessario rapporto di corrispondenza tra il devolutum e il decisum che devecaratterizzare il giudizio di appello.La totale assenza di riferimenti all’atto di appello proposto dalla partecivile impedisce di ritenere che la Corte distrettuale abbia effettivamente presoin esame le questioni devolutele, risolvendosi, pertanto, la motivazione in unasostanziale omissione di pronuncia con conseguente fondatezza del ricorso inesame.3. Le considerazioni che si sono esposte nel paragrafo precedenteimpongono di annullare la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili,con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado diappello.Ciò premesso appare opportuno demandare al giudice civile anche laregolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudiziodi legittimità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio algiudice civile competente per valore in grado di appello a cui viene rimessa anchela pronuncia sulle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile MezzacapoAntonietta.Così deciso, in data 25 giugno 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]
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