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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 19914/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25651/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorsoed elettivamente domiciliati presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma al viale Libian. 25 ; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , ed AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,in persona del Direttore pro tempore, domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrent i – Cartella 36 bis– Redditi a tassazione separata- Avviso bonario- Necessità per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 75/2020 depositata in data 4/02/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La C ommissione tributaria regionale delle Marche rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza che ne aveva respinto il ricorso proposto contro la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bisdel d.

P .

R . n. 600 del 1973 , per Irpef e Irap dell'anno di imposta 2007.

In particolare i giudici del gravame ritenevano infondata l'eccezione di omessa o errata notifica dell'avviso bonario; premesso infatti che l'ufficio non aveva proceduto a rettifica della dichiarazione ma aveva effettuato un recupero fiscale per l'omesso versamento di somme dallo stesso contribuente dichiarate, evidenziava no che sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità escludeva la necessità di invio al contribuente di comunicazione di irregolaritàove dai controlli automatici non emergesse un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero una maggiore impostae che tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti.

2. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate e l' A genzia delle entrate - R iscossione resistono con controricorso.

In corso di causa l'avv. [OSCURATO:PERSONA], originario codifensore dei ricorrenti, ha rinunciato al mandato Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione anticipata cui ha fatto seguito, previo rilascio di nuovo procura , il deposito da parte dei ricorrenti di istanza di decisione della causa.

Il ricorso è stato fissatoper l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo d el ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art.36-bis d.

P .

R . n. 600 del 1973, dell'art . 6, commi 1e 5 , della legge n . 212 del 2000 , e dell'art . 12 , comma 412 , della legge n. 311 del 2004,in quanto la CTR ha escluso la nulli tà del ruolo e della cartella di pagamento nonostante fosse stata omessa la preventiva obbligatoria comunicazione ai contribuenti dell'esito dell'attività di liquidazione dell'imposta nell’ipotesi di tassazione separata; evidenziano infatti come fosse pacifico che la cartella di pagamento avessead oggetto sia il controllo del modello unico persone fisiche sia la liquidazione dell'imposta dovuta per la tassazione separata.

2. Il motivo è fondato , nei termini che seguono .

2.1. L’art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004 prevede che «In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività diliquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia.

In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione».

Questa Corte ha già ritenuto che i n tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ipotesi di redditi soggetti atassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo ( Cass. 20/05/2014 , n. 11000 ; Cass. 24/07/2015, n. 15640; Cass. 22/06/2016, n. 12927; Cass. 23/11/2016 n. 23805; Cass. 23/02/2018, n. 4481; Cass. 12/07/2018 , n. 18398 ; C ass. 29/11/2021, n. 37148; Cass. 28/03/2022, n. 9834).

Per maggior chiarezza, si è rimarcato che una simile disciplina - derogatoria rispetto al canone generale secondo cui, ai sensi dell'art. 6, comma 5. cit., l'invio al contribuente, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del c.d. avviso bonario, prima delle iscrizioni a ruolo che seguono la liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, è prescritto solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione - trova applicazione esclusivamente nell'ipotesi di attività liquidatoria di redditi soggetti a tassazione separata.

2.2. Nel caso di specie, la cartellariprodotta nel ricorso prova che, in parte, il carico iscritto a ruolo derivasse della liquidazione della imposta per tassazione separata; inoltre la circostanza èpacifica tra le parti (cfr. pagina 2 del controricorso, ove l’Agenzia attesta che i recuperi si riferivano infatti «in parte alla liquidazione delle imposte Irap e Irpef- redditi soggetti a tassazione separata - autoliquidate ed esposte in dichiarazione ma non soddisfatte in relazione al loro versamento e- dall'altra parte - alla liquidazione ad opera dell' A genzia delle entrate- del saldo Irpef a tassazione separata dovuto in applicazione dell'aliquotamedia calcolata facendo riferimento al reddito netto conseguito nel biennio precedente»).

3. Il ricorso va quindi accolto; giova precisare che le ulteriori questioni cui pure è fatto cenno nel ricorso e nel controricorso, e cioè la sussistenza o meno di una valida comunicazione di irregolarità, non sono state esaminate dalla CTR, dovendo considerarsi assorbite nella decisione in diritto sopra censurata.

La sentenza va quindi cassata, in relazione ai termini in cui è fondato il motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25651/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorsoed elettivamente domiciliati presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma al viale Libian. 25 ; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , ed AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE,in persona del Direttore pro tempore, domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrent i – Cartella 36 bis– Redditi a tassazione separata- Avviso bonario- Necessità per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 75/2020 depositata in data 4/02/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La C ommissione tributaria regionale delle Marche rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza che ne aveva respinto il ricorso proposto contro la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bisdel d. P . R . n. 600 del 1973 , per Irpef e Irap dell'anno di imposta 2007. In particolare i giudici del gravame ritenevano infondata l'eccezione di omessa o errata notifica dell'avviso bonario; premesso infatti che l'ufficio non aveva proceduto a rettifica della dichiarazione ma aveva effettuato un recupero fiscale per l'omesso versamento di somme dallo stesso contribuente dichiarate, evidenziava no che sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità escludeva la necessità di invio al contribuente di comunicazione di irregolaritàove dai controlli automatici non emergesse un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero una maggiore impostae che tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti. 2. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’Agenzia delle entrate e l' A genzia delle entrate - R iscossione resistono con controricorso. In corso di causa l'avv. [OSCURATO:PERSONA], originario codifensore dei ricorrenti, ha rinunciato al mandato Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione anticipata cui ha fatto seguito, previo rilascio di nuovo procura , il deposito da parte dei ricorrenti di istanza di decisione della causa. Il ricorso è stato fissatoper l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo d el ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art.36-bis d. P . R . n. 600 del 1973, dell'art . 6, commi 1e 5 , della legge n . 212 del 2000 , e dell'art . 12 , comma 412 , della legge n. 311 del 2004,in quanto la CTR ha escluso la nulli tà del ruolo e della cartella di pagamento nonostante fosse stata omessa la preventiva obbligatoria comunicazione ai contribuenti dell'esito dell'attività di liquidazione dell'imposta nell’ipotesi di tassazione separata; evidenziano infatti come fosse pacifico che la cartella di pagamento avessead oggetto sia il controllo del modello unico persone fisiche sia la liquidazione dell'imposta dovuta per la tassazione separata. 2. Il motivo è fondato , nei termini che seguono . 2.1. L’art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004 prevede che «In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività diliquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione». Questa Corte ha già ritenuto che i n tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ipotesi di redditi soggetti atassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo ( Cass. 20/05/2014 , n. 11000 ; Cass. 24/07/2015, n. 15640; Cass. 22/06/2016, n. 12927; Cass. 23/11/2016 n. 23805; Cass. 23/02/2018, n. 4481; Cass. 12/07/2018 , n. 18398 ; C ass. 29/11/2021, n. 37148; Cass. 28/03/2022, n. 9834). Per maggior chiarezza, si è rimarcato che una simile disciplina - derogatoria rispetto al canone generale secondo cui, ai sensi dell'art. 6, comma 5. cit., l'invio al contribuente, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del c.d. avviso bonario, prima delle iscrizioni a ruolo che seguono la liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, è prescritto solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione - trova applicazione esclusivamente nell'ipotesi di attività liquidatoria di redditi soggetti a tassazione separata. 2.2. Nel caso di specie, la cartellariprodotta nel ricorso prova che, in parte, il carico iscritto a ruolo derivasse della liquidazione della imposta per tassazione separata; inoltre la circostanza èpacifica tra le parti (cfr. pagina 2 del controricorso, ove l’Agenzia attesta che i recuperi si riferivano infatti «in parte alla liquidazione delle imposte Irap e Irpef- redditi soggetti a tassazione separata - autoliquidate ed esposte in dichiarazione ma non soddisfatte in relazione al loro versamento e- dall'altra parte - alla liquidazione ad opera dell' A genzia delle entrate- del saldo Irpef a tassazione separata dovuto in applicazione dell'aliquotamedia calcolata facendo riferimento al reddito netto conseguito nel biennio precedente»). 3. Il ricorso va quindi accolto; giova precisare che le ulteriori questioni cui pure è fatto cenno nel ricorso e nel controricorso, e cioè la sussistenza o meno di una valida comunicazione di irregolarità, non sono state esaminate dalla CTR, dovendo considerarsi assorbite nella decisione in diritto sopra censurata. La sentenza va quindi cassata, in relazione ai termini in cui è fondato il motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diver
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