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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1965

ECLI:EU:C:1965:25
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61963C0068 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici , [OSCURATO:PERSONA], dottore in scienze naturali, laureato in chimica, era assistente presso l'Università di Colonia da quattro anni allorché, su proposta del Ministero federale per l'energia atomica, e previ contatti col dott. [OSCURATO:PERSONA], fu assunto a Ispra.

Egli entrava effettivamente in servizio il 1 o novembre 1960 a veniva inquadrato al grado A 5, secondo scatto.

La sua carriera vi è nota.

Assegnato dapprima al Servizio «chimica», nel gennaio 1961 venne trasferito al Servizio «fisico-chimica», alle dipendenze del capo servizio provvisorio, sig. [OSCURATO:PERSONA], fino al 1 o luglio 1961, poi alle dipendenze del sig. [OSCURATO:PERSONA].

In seguito a contrasti sui quali mi soffermerò più avanti, il ricorrente tornava alla Sezione «chimica» in virtù di una decisione scritta comunicatagli il 6 dicembre 1961, ma resa nota al suo nuovo capo servizio solo nel febbraio 1962.

Da questo momento egli partecipava ai lavori di un gruppo misto, coordinato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], capo della Sezione «chimica organica», gruppo che si occupava delle costanti fìsiche dei terfenili.

Questa serie di trasferimenti è già un indizio del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva trovato ad Ispra una situazione corrispondente alle sue aspirazioni; il che fa comprendere i passi piuttosto numerosi da lui compiuti presso i suoi superiori, e soprattutto un ricorso gerarchico presentato il 30 agosto 1962 alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Euratom dai suoi avvocati.

Il ricorrente vi lamenta che non siano state mantenute le promesse fattegli prima dell'assunzione, che il suo inquadramento ad Ispra non sia quello di un «capo di un gruppo indipendente» e non corrisponda alla sua esperienza ed alle sue attitudini.

Le sue aspettative di carriera sarebbero state compromesse in quanto gli era impossibile svolgere normalmente il lavoro nel quale era specializzato.

Egli chiede una modifica della sua situazione ed un risarcimento per il trattamento usatogli, ch'egli ritiene scorretto.

Onde esaminare tale reclamo, l'Istituzione costituiva una [OSCURATO:PERSONA] di tre membri la quale stendeva la relazione detta «relazione Consolo», le cui conclusioni, che vi sono state comunicate, non pare abbiano avuto alcun seguito sul piano amministrativo.

A questo punto era già iniziata la procedura preliminare all'integrazione e il rapporto sulle attitudini provocava un secondo reclamo del [OSCURATO:PERSONA], in data 25 ottobre 1962.

L'esame del caso del ricorrente originava discussioni particolarmente lunghe di fronte alla [OSCURATO:PERSONA] e richiedeva l'audizione di una decina di testimoni: il Direttore generale della ricerca, il Direttore e il Vice-direttore del Centro, capi divisione e capi servizio.

Lo stesso ricorrente esponeva le sue osservazioni orali per più di tre ore.

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] emetteva parere sfavorevole all'integrazione, in seguito al quale la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A., il 20 marzo 1963, decideva di recedere dal contratto col ricorrente, con effetto dal 13 giugno 1963.

Due istanze di sospensione dell'esecuzione di tale decisione venivano respinte, rispettivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Presidente della Corte di Giustizia.

In questa situazione, il 13 giugno 1963 il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto anzitutto all'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al ricorso gerarchico del 30 agosto 1962, come pure della decisione di non integrarlo.

Egli chiede che sia riconosciuto il suo diritto ad essere collocato al grado A 3, o almeno A 4, con effetto dal 1 o gennaio 1962.

Il ricorso mira inoltre ad ottenere il risarcimento dei danni arrecatigli dagli illeciti commessi dalla Comunità nello stipulare e nell'eseguire il contratto, risarcimento valutato in 3 milioni di franchi belgi per il danno materiale e in 7 milion per il danno morale.

Nella replica egli chiede che la convenuta sia condannata a versargli 25.706 franchi belgi, corrispondenti al coefficiente correttore durante il periodo prestatutario, trattenuti sulla sua liquidazione, nonché 1.698 DM a rimborso di spese da lui personalmente sostenute ad Ispra.

L'istruttoria del ricorso è stata lunga e minuziosa non meno di quella relativa al caso Prakash, visto che sono stati escussi non meno di dieci testi, uno dei quali è stato sentito due volte.

La fase scritta e la fase orale del processo vi hanno consentito di approfondire tutti gli aspetti della controversia, che sovente avevano carattere squisitamente tecnico.

Gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA], analoghi su molti punti a quelli del Prakash, mi consentiranno, pur seguendo lo stesso ordine nelle conclusioni, di sorvolare su alcuni mezzi per diffondermi particolarmente sugli elementi che differenziano là situazione del ricorrente.

Esaminerò successivamente la domanda d'annullamento, la domanda di risarcimento del danno e le relative pretese pecuniarie.

I — Rifiuto dell'integrazione A sostegno delle sue conclusioni, il [OSCURATO:PERSONA] deduce nello stesso ordine i tre mezzi dedotti dal Prakash.

A — Anzitutto, e per gli stessi motivi, egli invoca il diritto alla stabilità dell'impiego, tanto più irrefutabile in quanto egli è stato autorizzato a traslocare per sistemarsi ad Ispra ed è stato assunto grazie alla sua specializzazione, il che dimostrerebbe l'intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di costituire un rapporto duraturo.

Per le ragioni già esposte, non resta che disattendere tale mezzo obiettando al [OSCURATO:PERSONA] ch'egli non può pretendere la stabilità dell'impiego prima di aver ottenuto il passaggio in ruolo.

B — Violazione di forme sostanziali — Sotto questa rubrica il [OSCURATO:PERSONA] riunisce censure eterogenee riguardanti sia vizi di forma, sia la fondatezza della decisione impugnata.

Anche in questo caso si dovrà innanzi tutto respingere la censura relativa alla presunta violazione degli articoli 9 e 110 dello Statuto, i quali non trovano alcuna applicazione nel campo dell'integrazione e del licenziamento. 1) Quanto alla procedura seguita, gli argomenti svolti hanno molti punti in comune con quelli del ricorso 65-63. a) Il fascicolo personale del ricorrente è stato tenuto in modo irregolare poiché alcuni documenti mancano — ad esempio il rapporto Consolo — mentre vi figurano altri che andrebbero tolti; copie di alcune lettere sul caso [OSCURATO:PERSONA] sono state inserite ad insaputa dell'interessato; alcuni documenti sono stati aggiunti solo 24 ore prima ch'egli fosse sentito dalla [OSCURATO:PERSONA].

Le contestazioni circostanziate del ricorrente non mi sono parse convincenti; in particolare, la relazione Consolo, redatta in seguito ad un reclamo estraneo all'integrazione, non andava inserita nel fascicolo personale; se l'Amministrazione vi ha incluso taluni documenti, ad esempio delle note interne, ciò è dovuto al fatto che esse dovevano essere portate a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] e che il ricorrente doveva esserne informato prima di essere sentito.

È infine incontestato che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto conoscenza dell'intero fascicolo; a questo riguardo, la procedura è quindi del tutto regolare. — Il rapporto di fine prova è stato redatto in ritardo ed in modo irregolare.

Il ricorrente aveva preso servizio il 1 o novembre 1960, ma il modulo fu compilato solo il 16 maggio 1962; la compilazione fu operata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], che era suo capo servizio da soli due mesi, senza consultare i precedenti superiori; l'interessato ebbe comunicazione del rapporto solo nel settembre 1962, indi nel gennaio 1963.

Il periodo di prova, come ho detto, ha poco senso e minime conseguenze giuridiche in regime contrattuale; si può tuttavia deplorare vivamente il ritardo, che nella fattispecie appare eccessivo ed ingiustificato; ciò comunque non influisce minimamente sulla regolarità del procedimento d'integrazione il quale non solo è giuridicamente, ma è stato anche di fatto, distinto dalla procedura di fine prova.

In particolare, la nota aggiunta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sul rapporto di fine prova : «nessuna modifica nella fase prestatutaria» non ha e non può avere conseguenze circa la decisione d'integrazione, che è la sola che qui c'interessa. — Senza insistervi eccessivamente, il ricorrente rileva che il rapporto d'integrazione è stato compilato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], il che, a suo avviso, sarebbe in contrasto con l'articolo 102, in quanto dette due persone non erano suoi superiori gerarchici diretti : l'articolo dello Statuto cui egli si riferisce non usa però tale aggettivo.

D'altro canto egli contesta che questi due altri funzionari siano stati in grado di emettere un giudizio circa le sue capacità, la sua esperienza e la sua attività; si tratta di un'affermazione puramente gratuita. b) D'altra parte si può sostenere, come fa il ricorrente, che la procedura seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione ha violato il principio del contradittorio? Il verbale, che dedica almeno una quindicina di pagine al caso [OSCURATO:PERSONA], non dà quest'impressione. [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato alcun documento del quale l'integrando non fosse a conoscenza; in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso visione della «relazione Consolo» e se uno solo dei suoi membri ne era al corrente per averla letta in altra veste, l'insinuazione che tale membro se ne sarebbe servito per «impostare il suo interrogatorio in modo da ottenerne determinate risposte» non è corroborato da alcun indizio.

Il ricorrente si richiama agli «estratti prodotti col controricorso».

La lettura di questi verbali vi convincerà che non vi è traccia di quanto il ricorrente sostiene. [OSCURATO:PERSONA] si duole di non esser stato messo a confronto con i suoi capi servizio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] e di non aver ricevuto comunicazione dei processi verbali relativi alla loro audizione: voi avete però deciso che né l'una né l'altra di queste formalità è obbligatoria in materia d'integrazione.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a deporre una seconda volta dopo che il ricorrente aveva presentato le sue osservazioni: egli si è tuttavia limitato a confermare quanto aveva già detto, senza aggiungere alcun nuovo elemento di giudizio; il principio del contradittorio non è dunque stato violato. [OSCURATO:PERSONA] afferma di non esser stato sentito in merito alle osservazioni da lui fatte in occasione della controfirma del rapporto d'integrazione: l'affermazione è però smentita dal fascicolo.

Nel verbale (p. 14) è detto : «[OSCURATO:PERSONA] conferma, commentandole, le sue osservazioni scritte circa il rapporto».

Infine, il ricorrente non esita a mettere in dubbio l'obiettività della [OSCURATO:PERSONA] : «la scelta delle persone da interrogare è stata effettuata con discernimento (p. 33 della replica) ; sono state sentite solo persone da cui si poteva attendere un giudizio sfavorevole, il sig. [OSCURATO:PERSONA] fu escluso».

Mi limiterò ad osservare che ben nove superiori gerarchici del [OSCURATO:PERSONA] hanno emesso nei suoi riguardi un giudizio severo, il che non predispone a suo favore, e che il [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di consulente dell'integrando, aveva ampie possibilità di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] la sua opinione favorevole nonché tutti gli elementi a favore del suo assistito.

Esaminerò infine il parere emesso dalla [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente taccia d'imprecisione.

Sarà opportuno rileggere ancora una volta il testo che è del seguente tenore : «[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il comportamento dell'interessato, caratterizzato da reiterate pretese d'indipendenza nell'ambito della gerarchia e di autonomia nella ricerca, si è risolto, nelle varie occasioni che gli sono state offerte di porre le sue attitudini al servizio dell'Istituzione, nell'incapacità di piegarsi alle esigenze del servizio ed ha con ciò gravemente menomato il rendimento che l'Istituzione aveva il diritto di aspettarsi da lui, indipendentemente dalle difficoltà inerenti alla costituzione del Centro.» 2) [OSCURATO:PERSONA] quindi fa essenzialmente carico al [OSCURATO:PERSONA] di aver preteso l'indipendenza nell'ambito della gerarchia, non riconoscendo mai l'autorità dei suoi superiori diretti, ad eccezione di quella del sig. [OSCURATO:PERSONA], superiore provvisorio, nonché di aver voluto l'autonomia nella ricerca, rifiutandosi di piegarsi alle esigenze del servizio di un organismo come quello di Ispra.

Entrambi gli atteggiamenti hanno gravemente menomato il rendimento che l'Istituzione aveva il diritto di aspettarsi da lui, rendendolo inadatto a svolgere le funzioni affidategli.

Il ricorrente contesta proprio questo giudizio, emesso in base al rapporto d'integrazione ed ancor più alle osservazioni orali dei capi servizio.

Anche qui non si deve dimenticare però che, se è vostro compito l'accertare l'esattezza materiale dei fatti ritenuti, non dovete sostituire la vostra valutazione dei meriti (o dei demeriti) del [OSCURATO:PERSONA] a quella effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]. a) Che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai voluto riconoscere altre autorità all'infuori di quella del Direttore del Centro è un fatto, o piuttosto un apprezzamento, che mi pare difficilmente contestabile, tenuto conto del fascicolo e delle dichiarazioni, sia delle persone sentite dalla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, sia dei testimoni escussi nel presente giudizio; questo apprezzamento non si fonda su errori di fatto.

Ciò non fa meraviglia se ricordiamo che il ricorrente ha affermato e richiamato, proprio nel reclamo del 30 agosto 1962, la promessa fattagli di collocarlo alle immediate dipendenze del Direttore del Centro; sia davanti alla [OSCURATO:PERSONA], sia davanti a voi, l'assunto è stato formalmente smentito dal dr. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha dichiarato che è «inconcepibile collocare alle immediate dipendenze della Direzione un piccolo gruppo di ricercatori».

L'atteggiamento del ricorrente è rimasto immutato durante tutta la sua permanenza presso il Centro comune di ricerche.

Senza rifarci all'esaurientissimo esposto dell'agente della [OSCURATO:PERSONA], basterà rilevarne alcuni punti salienti.

Innanzi tutto è incontestato che il [OSCURATO:PERSONA] abbia rifiutato di effettuare un periodo di addestramento a Grenoble, come gli proponeva il sig. [OSCURATO:PERSONA] in considerazione sia del fatto che in quel momento a Ispra non esistevano laboratori attrezzati, sia dell'interesse che avrebbe avuto il [OSCURATO:PERSONA] a familiarizzarsi con nuove mansioni.

L'atteggiamento in esame si è però manifestato soprattutto nel periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] dirigeva il Servizio fisico-chimica, concretandosi nella lettera collettiva del 29 agosto 1961 a proposito della quale il ricorrente ha affermato davanti alla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione ch'egli intendeva «confermarne integralmente il contenuto».

L'attenzione dedicata a tale documento in istruttoria mi dispenserà dal dilungarmi su questo punto.

Mi limiterò a dire che il ricorrente non può ragionevolmente affermare di aver allora ignorato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il suo capo servizio (nella lettera è detto del resto che il destinatario non appare competente a dirigere un gruppo universitario) — ed è il capo servizio che i suoi collaboratori invitano a cercarsi altre «possibilità di lavoro».

Ciò costituisce un palese rifiuto di riconoscere l'autorità gerarchica, rifiuto che, per quanto espresso in forma privata, stride con i principi che reggono il pubblico impiego.

È irrilevante il fatto che l'aver aderito a tale lettera non abbia impedito a qualcuno d'essere integrato oppure che il ricorrente non sia stato il promotore dell'iniziativa: la lettera dimostra lo stato d'animo di cui gli si fa carico.

Poco importa altresì che il [OSCURATO:PERSONA] — e penso che in questo caso abbia fatto male — non abbia reagito subito; il fatto rilevante è l'estrinsecazione di una tendenza che doveva indurre la Direzione del Centro a disperdere quello che essa ha definito un «gruppo di renitenti».

Ricorderete del pari la deposizione dello [OSCURATO:PERSONA], che fu l'ultimo capo servizio del ricorrente e che, secondo il dr. [OSCURATO:PERSONA], possedeva molto tatto, a differenza del [OSCURATO:PERSONA].

«Il rispetto della gerarchia — afferma il teste — non è mai stato accettato dal [OSCURATO:PERSONA], che non ha mai ammesso l'autorità gerarchica, né del capo del gruppo misto, né del capo della sezione da cui dipendeva.» Lo stesso addebito gli è stato mosso, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, dal prof.

Lindner e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], che l'ha ripetuto dinanzi a voi.

Anche ammettendo che l'atteggiamento del ricorrente potesse essere giustificato sulle prime da «taluni equivoci» — come ha detto un teste — (affermazione del resto contestata dalla convenuta), resta sempre il fatto che il suo atteggiamento in seguito è rimasto immutato e si risolve incontestabilmente nel rifiuto di ammettere il principio gerarchico.

Penso che sia superfluo proseguire la dimostrazione. b) [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione ha anche fatto carico a [OSCURATO:PERSONA] della «tendenza all'autonomia nella ricerca».

L'atto introduttivo ravvisa in questo, come nel precedente apprezzamento, «piuttosto un complimento per un ricercatore» che un rimprovero.

La reazione è curiosa e sintomatica e pare fraintendere il compito di un istituto quale il Centro di Ispra, che ha lo scopo di permettere la realizzazione di un programma in funzione delle necessità comunitarie.

L'esecuzione di tale programma implica per i ricercatori determinati vincoli, vale a dire che la loro attività deve integrarsi nel programma generale stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]; essi non devono dedicarsi anzitutto ai loro studi prediletti, ma a ciò che è necessario per il programma o almeno compatibile con esso.

Che i superiori tengano conto delle attitudini — ed anche delle preferenze — dei ricercatori nel fissare i rispettivi compiti, è certo nell'interesse del rendimento del lavoro, e dello spirito di cooperazione nell'ambito dell'istituto: ciò però non significa che ciascuno possa determinare liberamente il proprio campo di ricerche, la propria riserva di caccia, col rischio di creare doppioni o lacune tali da compromettere la realizzazione del programma generale.

L'addebito d'indipendenza nella ricerca mosso al ricorrente non dev'essere considerato astrattamente, ma in funzione delle conseguenze che tale atteggiamento poteva avere sul suo rendimento rispetto al programma.

Dopo questi rilievi generali ci addentriamo, o Signori, in un campo di pura tecnica ove il giudice rischia di smarrirsi se pretende di seguire gli uomini di scienza, anziché restare sul proprio terreno, che è quello del diritto. [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, che il ricorrente critica per l'assenza nel suo seno di specialisti, ha dedicato ai problemi del programma e della ricerca almeno altrettanto tempo che ai problemi disciplinari.

Avete ancor vive nella memoria le deposizioni dei testimoni: dotti, tutti di alto livello, hanno disquisito, senza giungere sempre alla stessa conclusione, sulla necessità o inutilità del cromatografo e sulla questione del se, dal punto di vista scientifico, vi sia una differenza sostanziale tra le nozioni di analisi e di controllo.

E confesso, senza falso pudore, che non mi è stato sempre possibile comprendere il senso delle loro osservazioni.

Non mi stancherò però di ripetere che non è compito della Corte il rifare il lavoro della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione; voi dovete semplicemente accertare che il giudizio espresso, in base al fascicolo e più ancora in base alle dichiarazioni delle persone sentite, non sia fondato su un errore in fatto.

Il parere è formulato in termini generici e non si riferisce ad alcun fatto particolare; la lettura del verbale mette però in luce che vari capi servizio hanno o giudicato nullo l'apporto del ricorrente durante il periodo iniziale (sig. [OSCURATO:PERSONA]), o ritenuto che la sua esperienza nel campo della distillazione frazionata fosse tanto meno confacente all'attività del gruppo fisico-chimica in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva un atteggiamento di diffidenza (sig. [OSCURATO:PERSONA]), o infine rilevato — e l'osservazione riguarda l'anno 1962 — ch'egli ha dimostrato de licenze nell'esecuzione dei lavori a lui affidati nel settore della misurazione delle costanti fisiche dei terfenili, poiché egli preferiva continuare le sue ricerche nel campo della distillazione; ed è a questo proposito che un cromatografo, affidatogli per controllare il grado di purezza dei prodotti, sarebbe stato destinato ad impiego diverso da quello previsto ed utilizzato per la messa a punto di metodi d'analisi già applicati in un laboratorio vicino (sig. [OSCURATO:PERSONA]).

La negligenza del ricorrente a quest'ultimo proposito avrebbe contribuito, a giudizio del Direttore generale della ricerca, a far gravare sull'Euratom una spesa supplementare di 20.000 unità di conto, rendendo necessaria la stipulazione di un contratto esterno.

Non ritornerò su tutti questi punti.

Mi limiterò a dire che al ricorrente, destinato inizialmente al Servizio chimica, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto invano di presentare proposte di programma nell'ambito di tale sezione.

Egli non ha dato alcun seguito alla richiesta; in compenso, nello stesso periodo egli ha partecipato all'elaborazione dell' «[OSCURATO:PERSONA] program» nell'ambito del Servizio fisico-chimica, programma che, a detta della convenuta, includeva diversi argomenti di ricerca di competenza del Servizio chimica, per i quali gli furono rifiutati i crediti necessari.

La corrispondenza scambiata a quell'epoca con il [OSCURATO:PERSONA], allorché il ricorrente stava compiendo un viaggio più o meno regolare, lascia intravvedere chiaramente la sua tendenza a voler determinare egli stesso la sua missione.

«Le nostre proposte — egli scrive il 9 gennaio 1961 — miranti a reperire in questo settore (quello del Servizio chimica) un terreno di lavoro, non venivano mai accolte o perché la voce in questione era già programmata oppure perché non era previsto che il gruppo chimica eseguisse il lavoro che proponevamo », ed è questa la ragione del suo desiderio di esser trasferito al gruppo fisico-chimica.

Otto giorni dopo il ricorrente scrive : «Il programma da noi presentato al gruppo fisico-chimica è del tutto conforme ai nostri desiderata e comprende un genere d'attività che vorremmo iniziare ad Ispra.» La stessa tendenza riappare nel 1962 allorché il progetto Orgel richiese dati precisi sulle costanti fìsiche dei fluidi organici (terfenili) utilizzati nel reattore come refrigeranti e vettori termici.

Il 16 gennaio, durante una riunione tenuta a Bruxelles, venivano fatti i nomi del [OSCURATO:PERSONA] e del suo collega Kuhlboersch.

Quasi immediatamente s'impartivano direttive contenute in due note datate 25 gennaio: si trattava di misurare cinque costanti fìsiche ed elaborare metodi pratici per la depurazione dei fluidi; il 28 febbraio, in una riunione successiva, si determinava l'ordine di precedenza e si conveniva che, nella prima fase del programma, gli studi si sarebbero limitati alle proprietà d'interesse immediato per il progetto.

Si formò un gruppo misto coordinato dall'[OSCURATO:PERSONA] e che comprendeva il [OSCURATO:PERSONA].

Risulta dalle note redattè dallo stesso ricorrente, a seguito di vari colloqui, ch'egli ha certamente eseguito di malavoglia lavori giudicati di semplice ordinaria amministrazione.

Di fronte ad insistenze egli risponde : «ribatto che si progettino finalmente altri lavori».

E allorché veniva fatto presente che le costanti avevano la precedenza sulla distillazione frazionata in cui era specializzato, egli soleva rispondere : «dichiaro apertamente che continuerò il mio lavoro poiché non sarei venuto all'Euratom per svolgere soltanto un lavoro di ordinaria amministrazione, con un apparecchio già esistente, realizzato da altri».

Come contentino l'[OSCURATO:PERSONA] gli consentì d'includere nel programma la determinazione della costante equilibrio liquido-gas che non aveva precedenza nel programma Orgel ma che lo interessava ed era inclusa nell' «[OSCURATO:PERSONA] program» dell' 11 gennaio 1961.

Questi fatti sono inconfutabili e corroborano il giudizio dato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, un elemento è stato più controverso: si tratta dell'impiego di un cromatografo per scopi estranei al programma, il che avrebbe costretto a far eseguire all'esterno una parte del lavoro.

L'esame di questo punto, al quale il [OSCURATO:PERSONA] nell'atto introduttivo non ha dedicato nemmeno dieci righe, nella fase orale si è talmente esteso che si profila il pericolo che tutta la causa venga ad accentrarsi su di esso.

Cercherò di chiarire la situazione e di ridimensionare l'incidente nell'ambito generale dell'attività del ricorrente.

Una nota dell'[OSCURATO:PERSONA] indirizzata al [OSCURATO:PERSONA] (e a lui solo) l'11 luglio 1962 stabiliva che quest'ultimo poteva disporre a tempo indeterminato di un cromatografo acquistato con i crediti Orgel concessi alla sezione chimica-organica per il gruppo che si occupava di analisi organiche.

Nella nota si precisa che, «secondo gli accordi presi», l'apparecchio sarà impiegato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal suo gruppo esclusivamente per la verifica della purezza dei polifenili da distillazione, dei quali il ricorrente ha il compito di misurare le costanti fisiche.

A giudizio della convenuta, l'apparecchio doveva dunque servire a controllare se i polifenili distillati avessero un maggior grado di purezza di quelli non trattati; in altre parole si doveva determinare l'efficacia del metodo di distillazione.

È però noto che il [OSCURATO:PERSONA] s'interessa essenzialmente alla distillazione frazionata; gli si fa carico di aver impiegato l'apparecchio per l'elaborazione di metodi analitici , ricerca che esulava dal programma, e l'addebito si fonda sulla relazione trimestrale n. 3, del 12 ottobre 1962, che contiene questa frase : «È stato consegnato un cromatografo in fase gasosa ad alta temperatura, o aerografo, destinato all'analisi di campioni di polifenile.

Le esperienze continuano allo scopo di selezionare il materiale a colonna più adatto.» Questa relazione riguardante l'attività dei tre ingegneri responsabili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è firmata solo dai due ultimi, data l'assenza temporanea del ricorrente; autore ne è il Kuhlboersch che, nel corso della sua deposizione, ha definito assurda la frase relativa alla selezione dei materiali a colonna, frase inserita nella relazione per inavvertenza.

A suo giudizio si sarebbe invece dovuto parlare di «tentativo per mettere il cromatografo in grado di funzionare», dato che dalla relazione trimestrale successiva si rileva che il registratore non funzionava.

Comunque si voglia considerare tale opinione, il Van der Venne e l'[OSCURATO:PERSONA] segnalarono al responsabile del progetto Orgel la relazione che, a loro giudizio, metteva in evidenza la «distrazione dall'impiego», e, poiché il gruppo misto non era in grado di assolvere il suo compito, essi proposero per l'anno 1963 l'elaborazione di nuovi metodi mediante contratto, soluzione cui aderì il Direttore generale della ricerca.

Alcuni mesi più tardi al [OSCURATO:PERSONA] ed al suo gruppo veniva vietato di far uso del cromatografo.

Vi ricorderete certo l'atteggiamento contradittorio dei testi circa la «distrazione» del cromatografo, circa lo stato dell'apparecchio, circa le trasformazioni operate al fine di adattarlo ad altro impiego.

Dalcanto mio non ho potuto appurare esattamente tutti questi punti; sarà quindi necessario ritornare nel campo del diritto.

Dobbiamo risolvere un problema relativo all'onere della prova: non è stata dimostrata l'inesattezza materiale della «distrazione» e tale constatazione basta a giustificare il parere della [OSCURATO:PERSONA].

Ciò però risolve solo parzialmente il problema.

È possibile attribuire al [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dello sviamento, allorché è evidente che era il [OSCURATO:PERSONA] che si serviva materialmente dell'apparecchio e se si considera che la relazione del 12 ottobre 1962 non porta la firma del ricorrente? Il ricorrente potrebbe rispondere dell'illecito solo se avesse avuto la direzione, almeno effettiva o morale, del gruppo, anche se non era tale dal punto di vista giuridico.

Pur essendo indiscussa l'esistenza di un gruppo formato da tre ingegneri — e ne fa fede la relazione del 12 ottobre — non vi è traccia di decisione formale adottata dai superiori che affidi al [OSCURATO:PERSONA] la direzione del settore.

È altresì fuori discussione ch'egli ne fosse il capo effettivo: basta rifarsi alle note ch'egli stesso ha prodotte.

Si rileverà inoltre che l'atto introduttivo è presentato a nome del sig. [OSCURATO:PERSONA], « capo gruppo presso il servizio chimica».

Nell'intero corso del 1962, a quanto risulta, egli ha sempre discusso da solo con i capi servizio circa i lavori relativi alle costanti fisiche dei fluidi organici.

Nell'aprile 1962 egli avanzò a suo nome le richieste relative al bilancio ed è sempre con lo stesso nome che da tempo venivano firmate le richieste di un cromatografo.

In particolare, la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 11 luglio 1962, con cui si stabiliscono le condizioni d'impiego dell'apparecchio, è indirizzata personalmente al [OSCURATO:PERSONA], anche se con lui s'intende identificare tutto il gruppo.

Spettava dunque al ricorrente assicurare che l'impiego del cromatografo fosse conforme alle istruzioni ricevute e non è verosimile che il [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto trasgredire le istruzioni ad insaputa del [OSCURATO:PERSONA].

Quindi i superiori avevano motivo di ritenerlo responsabile di un fatto di cui egli non ha potuto provare l'inesattezza.

Aggiungerò che, se l'incidente del cromatografo è sintomatico, esso non racchiude tutta la questione; esso non è che uno degli aspetti di quell'indipendenza nella ricerca dimostrata dal ricorrente in modo più generale.

Il parere della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione non mi sembra quindi criticabile, e va disattesa la censura relativa.

C — Sviamento di potere — Con questo termine il [OSCURATO:PERSONA] riassume alcuni fatti già esposti in precedenza per concluderne che si è cercato di paralizzare sistematicamente la sua attività scientifica di ricercatore, sia ostacolando, nonostante le promesse in questo senso, il suo collocamento alle immediate dipendenze del Direttore generale; sia, nel novembre 1961, trasferendole al Servizio «chimica» invece di costituire un gruppo autonomo comprendente i firmatari della lettera al [OSCURATO:PERSONA], che non intendevano essergli subordinati, ed escludendolo così dalla realizzazione del programma «fouling» al quale egli aveva collaborato; sia infine — ed egli insiste su questo punto — privandolo sistematicamente di crediti.

In via generale, tali fatti sarebbero conseguenza dell'ostilità «accanita» che nutriva per lui il Direttore generale della ricerca.

Ho già detto che le promesse che sarebbero state fatte al ricorrente non sono affatto provate; il trasferimento del novembre 1961 era giustificato dall'interesse del servizio.

Quanto alla lamentata carenza di fondi, la [OSCURATO:PERSONA] ribatte di non essere tenuta a finanziare ricerche personali non collimanti col programma e contesta gli assunti del ricorrente.

Tali fatti, a vero dire ipotetici, non possono costituire sviamento di potere.

Il licenziamento, poi, sarebbe stato pronunciato per evitare che la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A si pronunciasse sul ricorso gerarchico del 30 agosto 1962.

Lo dimostrerebbe l'integrazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] benché il rapporto relativo contenesse valutazioni sensibilmente più negative; ma ciò proverebbe soltanto che — in contrasto con un assunto che ricorre sovente — la [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione non ha ciecamente ratificato i rapporti presentatile.

Mi limiterò a rispondere che non si vede la ragione di una presunta ostilità dei nove membri della [OSCURATO:PERSONA], responsabili in ultima analisi del licenziamento, nei riguardi del ricorrente.

Mi pare dunque che nessuno dei mezzi invocati giustifichi l'annullamento della decisione di licenziare il [OSCURATO:PERSONA].

È noto che quest'ultimo, il 30 agosto 1962, aveva presentato un ricorso gerarchico diretto ad ottenere la nomina a capo servizio, il reinquadramento e la concessione di maggiori fondi.

Tale ricorso ha dato origine alla relazione Consolo, malgrado la quale, però, la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A, a quanto pare d'accordo col ricorrente, ha tenuto in sospeso la decisione fino al termine del procedimento d'integrazione. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge alle conclusioni contro il licenziamento altre conclusioni contro il silenzio-rifiuto opposto al ricorso gerarchico.

Si pone il problema della loro rilevanza nel caso in cui, accogliendo la mia proposta, voi rigettiate le conclusioni prima menzionate.

Una volta licenziato definitivamente dall'Euratom, il [OSCURATO:PERSONA] non può ottenere quanto egli reclamava nell'ambito del servizio.

Inoltre, mentre le censure sollevate nel reclamo riemergono nell'atto introduttivo a proposito del rifiuto d'integrarlo, a sostegno delle conclusioni dirette all'annullamento del silenzio-rifiuto non è stato dedotto alcun argomento specifico.

Non mi resta quindi che proporvi di disattenderle.

II — La domanda di risarcimento dei danni Il ricorrente chiede il risarcimento del danno materiale, in ragione di tre milioni di franchi belgi, e del danno morale, in ragione di sette milioni di franchi belgi.

Queste conclusioni, presentate «indipendentemente dall'esito dell'istanza di riforma», sarebbero in contrasto con le sentenze Plaumann e Leroy nel caso in cui rigettiate le conclusioni dirette contro il rifiuto d'integrazione.

Il ricorrente si duole pero anche di presunti errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nello stipulare, nell'eseguire e nel recedere dal contratto, e anche dopo il recesso.

Dirò subito che i suoi argomenti non mi paiono fondati. — Riguardo al primo punto, è un'affermazione gratuita l'asserire che il ricorrente poteva ritenere che il contratto, benché includesse la clausola del recesso unilaterale, gli assicurava la stabilità dell'impiego e il suo passaggio in ruolo sarebbe stato automatico al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. — Circa il secondo punto, il [OSCURATO:PERSONA] attribuisce alla disorganizzazione del Centro di Ispra la grave influenza negativa cui è andata soggetta la sua attività scientifica, intralciata altresì dai cambiamenti di programma.

I provvedimenti organizzativi di un servizio non possono essere criticati, né danno diritto a risarcimento se non ledono i diritti attribuiti ai dipendenti dallo Statuto o dalle altre norme loro applicabili.

Il ricorrente lamenta una discriminazione a danno dei dipendenti di nazionalità tedesca nella determinazione dello stipendio; in forza di un accordo con la Repubblica federale, i loro stipendi non avrebbero potuto eccedere di oltre il 20 % quelli già percepiti in Germania.

L'Euratom nega formalmente l'esistenza di tali accordi, ed obietta che il [OSCURATO:PERSONA] riceveva ad Ispra uno stipendio superiore del 55 % a quello precedente. — Per quanto riguarda la denunzia del contratto, la notifica da parte del Direttore generale dell'amministrazione, anziché da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, è dovuta al semplice fatto che il funzionario di cui sopra aveva ricevuto una delega speciale.

D'altro canto, come ho già detto, il Comitato del personale doveva restare estraneo a tale denunzia.

Se, a norma dell'articolo 102, la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di nominare in ruolo il ricorrente ad un grado inferiore, il non essersi valsi di tale facoltà non può costituire un illecito. [OSCURATO:PERSONA] critica inoltre il termine di preavviso che a suo giudizio sarebbe stato inadeguato.

In proposito non mi resta che richiamarmi alle conclusioni da me presentate nelle cause 19 e 65-63. — Infine, il ricorrente sostiene di essere stato oggetto, dopo la cessazione dal servizio, di attacchi personali ed ingiuriosi in una conferenza stampa, per corrispondenza ed in occasione di dichiarazioni fatte ad un giornalista della televisione tedesca.

Senza bisogno di dilungarmi, dirò che la consultazione del fascicolo dimostra trattarsi di semplici asserzioni o di malintesi sulla portata di talune misure amministrative che non costituiscono affatto delle «fautes de service».

Restano ancora due domande pecuniarie accessorie : — la prima riguarda il rimborso di 25.706 franchi belgi che sarebbero stati indebitamente trattenuti sulla liquidazione.

Tale somma rappresenta il coefficiente correttore da lui riscosso e spettantegli nella sua qualità di dipendente contrattuale.

La tesi del ricorrente è infondata in quanto il coefficiente è contemplato dall'articolo 64 dello Statuto e spetta esclusivamente ai dipendenti di ruolo.

Nel riscuoterlo, il [OSCURATO:PERSONA] sapeva che l'anticipo lasciava impregiudicata l'integrazione e che poteva essergliene chiesto il rimborso, come in effetti è avvenuto. — Con l'altra domanda si. chiede il rimborso di 1.698 DM spesi personalmente dal ricorrente nel corso della sua attività ad Ispra.

Dalle spiegazioni date in udienza dall'agente della [OSCURATO:PERSONA] risulta che tali importi erano stati destinati all'acquisto di materiale ed il loro rimborso era avvenuto in natura, abbandonando al [OSCURATO:PERSONA] il materiale.

Se ho ben compreso la risposta dell'avvocato del ricorrente, le conclusioni su tale punto devono considerarsi abbandonate.

In definitiva concludo proponendovi — di respingere il ricorso 68-63; — e di porre a carico di ciascuna delle parti le spese da essa incontrate, in conformità all'articolo 70 del regolamento di procedura. ( 1 ) Traduzione dal francese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0068 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici , [OSCURATO:PERSONA], dottore in scienze naturali, laureato in chimica, era assistente presso l'Università di Colonia da quattro anni allorché, su proposta del Ministero federale per l'energia atomica, e previ contatti col dott. [OSCURATO:PERSONA], fu assunto a Ispra. Egli entrava effettivamente in servizio il 1 o novembre 1960 a veniva inquadrato al grado A 5, secondo scatto. La sua carriera vi è nota. Assegnato dapprima al Servizio «chimica», nel gennaio 1961 venne trasferito al Servizio «fisico-chimica», alle dipendenze del capo servizio provvisorio, sig. [OSCURATO:PERSONA], fino al 1 o luglio 1961, poi alle dipendenze del sig. [OSCURATO:PERSONA]. In seguito a contrasti sui quali mi soffermerò più avanti, il ricorrente tornava alla Sezione «chimica» in virtù di una decisione scritta comunicatagli il 6 dicembre 1961, ma resa nota al suo nuovo capo servizio solo nel febbraio 1962. Da questo momento egli partecipava ai lavori di un gruppo misto, coordinato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], capo della Sezione «chimica organica», gruppo che si occupava delle costanti fìsiche dei terfenili. Questa serie di trasferimenti è già un indizio del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva trovato ad Ispra una situazione corrispondente alle sue aspirazioni; il che fa comprendere i passi piuttosto numerosi da lui compiuti presso i suoi superiori, e soprattutto un ricorso gerarchico presentato il 30 agosto 1962 alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Euratom dai suoi avvocati. Il ricorrente vi lamenta che non siano state mantenute le promesse fattegli prima dell'assunzione, che il suo inquadramento ad Ispra non sia quello di un «capo di un gruppo indipendente» e non corrisponda alla sua esperienza ed alle sue attitudini. Le sue aspettative di carriera sarebbero state compromesse in quanto gli era impossibile svolgere normalmente il lavoro nel quale era specializzato. Egli chiede una modifica della sua situazione ed un risarcimento per il trattamento usatogli, ch'egli ritiene scorretto. Onde esaminare tale reclamo, l'Istituzione costituiva una [OSCURATO:PERSONA] di tre membri la quale stendeva la relazione detta «relazione Consolo», le cui conclusioni, che vi sono state comunicate, non pare abbiano avuto alcun seguito sul piano amministrativo. A questo punto era già iniziata la procedura preliminare all'integrazione e il rapporto sulle attitudini provocava un secondo reclamo del [OSCURATO:PERSONA], in data 25 ottobre 1962. L'esame del caso del ricorrente originava discussioni particolarmente lunghe di fronte alla [OSCURATO:PERSONA] e richiedeva l'audizione di una decina di testimoni: il Direttore generale della ricerca, il Direttore e il Vice-direttore del Centro, capi divisione e capi servizio. Lo stesso ricorrente esponeva le sue osservazioni orali per più di tre ore. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] emetteva parere sfavorevole all'integrazione, in seguito al quale la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A., il 20 marzo 1963, decideva di recedere dal contratto col ricorrente, con effetto dal 13 giugno 1963. Due istanze di sospensione dell'esecuzione di tale decisione venivano respinte, rispettivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Presidente della Corte di Giustizia. In questa situazione, il 13 giugno 1963 il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto anzitutto all'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al ricorso gerarchico del 30 agosto 1962, come pure della decisione di non integrarlo. Egli chiede che sia riconosciuto il suo diritto ad essere collocato al grado A 3, o almeno A 4, con effetto dal 1 o gennaio 1962. Il ricorso mira inoltre ad ottenere il risarcimento dei danni arrecatigli dagli illeciti commessi dalla Comunità nello stipulare e nell'eseguire il contratto, risarcimento valutato in 3 milioni di franchi belgi per il danno materiale e in 7 milion per il danno morale. Nella replica egli chiede che la convenuta sia condannata a versargli 25.706 franchi belgi, corrispondenti al coefficiente correttore durante il periodo prestatutario, trattenuti sulla sua liquidazione, nonché 1.698 DM a rimborso di spese da lui personalmente sostenute ad Ispra. L'istruttoria del ricorso è stata lunga e minuziosa non meno di quella relativa al caso Prakash, visto che sono stati escussi non meno di dieci testi, uno dei quali è stato sentito due volte. La fase scritta e la fase orale del processo vi hanno consentito di approfondire tutti gli aspetti della controversia, che sovente avevano carattere squisitamente tecnico. Gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA], analoghi su molti punti a quelli del Prakash, mi consentiranno, pur seguendo lo stesso ordine nelle conclusioni, di sorvolare su alcuni mezzi per diffondermi particolarmente sugli elementi che differenziano là situazione del ricorrente. Esaminerò successivamente la domanda d'annullamento, la domanda di risarcimento del danno e le relative pretese pecuniarie. I — Rifiuto dell'integrazione A sostegno delle sue conclusioni, il [OSCURATO:PERSONA] deduce nello stesso ordine i tre mezzi dedotti dal Prakash. A — Anzitutto, e per gli stessi motivi, egli invoca il diritto alla stabilità dell'impiego, tanto più irrefutabile in quanto egli è stato autorizzato a traslocare per sistemarsi ad Ispra ed è stato assunto grazie alla sua specializzazione, il che dimostrerebbe l'intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di costituire un rapporto duraturo. Per le ragioni già esposte, non resta che disattendere tale mezzo obiettando al [OSCURATO:PERSONA] ch'egli non può pretendere la stabilità dell'impiego prima di aver ottenuto il passaggio in ruolo. B — Violazione di forme sostanziali — Sotto questa rubrica il [OSCURATO:PERSONA] riunisce censure eterogenee riguardanti sia vizi di forma, sia la fondatezza della decisione impugnata. Anche in questo caso si dovrà innanzi tutto respingere la censura relativa alla presunta violazione degli articoli 9 e 110 dello Statuto, i quali non trovano alcuna applicazione nel campo dell'integrazione e del licenziamento. 1) Quanto alla procedura seguita, gli argomenti svolti hanno molti punti in comune con quelli del ricorso 65-63. a) Il fascicolo personale del ricorrente è stato tenuto in modo irregolare poiché alcuni documenti mancano — ad esempio il rapporto Consolo — mentre vi figurano altri che andrebbero tolti; copie di alcune lettere sul caso [OSCURATO:PERSONA] sono state inserite ad insaputa dell'interessato; alcuni documenti sono stati aggiunti solo 24 ore prima ch'egli fosse sentito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Le contestazioni circostanziate del ricorrente non mi sono parse convincenti; in particolare, la relazione Consolo, redatta in seguito ad un reclamo estraneo all'integrazione, non andava inserita nel fascicolo personale; se l'Amministrazione vi ha incluso taluni documenti, ad esempio delle note interne, ciò è dovuto al fatto che esse dovevano essere portate a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] e che il ricorrente doveva esserne informato prima di essere sentito. È infine incontestato che il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto conoscenza dell'intero fascicolo; a questo riguardo, la procedura è quindi del tutto regolare. — Il rapporto di fine prova è stato redatto in ritardo ed in modo irregolare. Il ricorrente aveva preso servizio il 1 o novembre 1960, ma il modulo fu compilato solo il 16 maggio 1962; la compilazione fu operata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], che era suo capo servizio da soli due mesi, senza consultare i precedenti superiori; l'interessato ebbe comunicazione del rapporto solo nel settembre 1962, indi nel gennaio 1963. Il periodo di prova, come ho detto, ha poco senso e minime conseguenze giuridiche in regime contrattuale; si può tuttavia deplorare vivamente il ritardo, che nella fattispecie appare eccessivo ed ingiustificato; ciò comunque non influisce minimamente sulla regolarità del procedimento d'integrazione il quale non solo è giuridicamente, ma è stato anche di fatto, distinto dalla procedura di fine prova. In particolare, la nota aggiunta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sul rapporto di fine prova : «nessuna modifica nella fase prestatutaria» non ha e non può avere conseguenze circa la decisione d'integrazione, che è la sola che qui c'interessa. — Senza insistervi eccessivamente, il ricorrente rileva che il rapporto d'integrazione è stato compilato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], il che, a suo avviso, sarebbe in contrasto con l'articolo 102, in quanto dette due persone non erano suoi superiori gerarchici diretti : l'articolo dello Statuto cui egli si riferisce non usa però tale aggettivo. D'altro canto egli contesta che questi due altri funzionari siano stati in grado di emettere un giudizio circa le sue capacità, la sua esperienza e la sua attività; si tratta di un'affermazione puramente gratuita. b) D'altra parte si può sostenere, come fa il ricorrente, che la procedura seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione ha violato il principio del contradittorio? Il verbale, che dedica almeno una quindicina di pagine al caso [OSCURATO:PERSONA], non dà quest'impressione. [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato alcun documento del quale l'integrando non fosse a conoscenza; in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso visione della «relazione Consolo» e se uno solo dei suoi membri ne era al corrente per averla letta in altra veste, l'insinuazione che tale membro se ne sarebbe servito per «impostare il suo interrogatorio in modo da ottenerne determinate risposte» non è corroborato da alcun indizio. Il ricorrente si richiama agli «estratti prodotti col controricorso». La lettura di questi verbali vi convincerà che non vi è traccia di quanto il ricorrente sostiene. [OSCURATO:PERSONA] si duole di non esser stato messo a confronto con i suoi capi servizio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] e di non aver ricevuto comunicazione dei processi verbali relativi alla loro audizione: voi avete però deciso che né l'una né l'altra di queste formalità è obbligatoria in materia d'integrazione. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a deporre una seconda volta dopo che il ricorrente aveva presentato le sue osservazioni: egli si è tuttavia limitato a confermare quanto aveva già detto, senza aggiungere alcun nuovo elemento di giudizio; il principio del contradittorio non è dunque stato violato. [OSCURATO:PERSONA] afferma di non esser stato sentito in merito alle osservazioni da lui fatte in occasione della controfirma del rapporto d'integrazione: l'affermazione è però smentita dal fascicolo. Nel verbale (p. 14) è detto : «[OSCURATO:PERSONA] conferma, commentandole, le sue osservazioni scritte circa il rapporto». Infine, il ricorrente non esita a mettere in dubbio l'obiettività della [OSCURATO:PERSONA] : «la scelta delle persone da interrogare è stata effettuata con discernimento (p. 33 della replica) ; sono state sentite solo persone da cui si poteva attendere un giudizio sfavorevole, il sig. [OSCURATO:PERSONA] fu escluso». Mi limiterò ad osservare che ben nove superiori gerarchici del [OSCURATO:PERSONA] hanno emesso nei suoi riguardi un giudizio severo, il che non predispone a suo favore, e che il [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di consulente dell'integrando, aveva ampie possibilità di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] la sua opinione favorevole nonché tutti gli elementi a favore del suo assistito. Esaminerò infine il parere emesso dalla [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente taccia d'imprecisione. Sarà opportuno rileggere ancora una volta il testo che è del seguente tenore : «[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il comportamento dell'interessato, caratterizzato da reiterate pretese d'indipendenza nell'ambito della gerarchia e di autonomia nella ricerca, si è risolto, nelle varie occasioni che gli sono state offerte di porre le sue attitudini al servizio dell'Istituzione, nell'incapacità di piegarsi alle esigenze del servizio ed ha con ciò gravemente menomato il rendimento che l'Istituzione aveva il diritto di aspettarsi da lui, indipendentemente dalle difficoltà inerenti alla costituzione del Centro.» 2) [OSCURATO:PERSONA] quindi fa essenzialmente carico al [OSCURATO:PERSONA] di aver preteso l'indipendenza nell'ambito della gerarchia, non riconoscendo mai l'autorità dei suoi superiori diretti, ad eccezione di quella del sig. [OSCURATO:PERSONA], superiore provvisorio, nonché di aver voluto l'autonomia nella ricerca, rifiutandosi di piegarsi alle esigenze del servizio di un organismo come quello di Ispra. Entrambi gli atteggiamenti hanno gravemente menomato il rendimento che l'Istituzione aveva il diritto di aspettarsi da lui, rendendolo inadatto a svolgere le funzioni affidategli. Il ricorrente contesta proprio questo giudizio, emesso in base al rapporto d'integrazione ed ancor più alle osservazioni orali dei capi servizio. Anche qui non si deve dimenticare però che, se è vostro compito l'accertare l'esattezza materiale dei fatti ritenuti, non dovete sostituire la vostra valutazione dei meriti (o dei demeriti) del [OSCURATO:PERSONA] a quella effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]. a) Che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai voluto riconoscere altre autorità all'infuori di quella del Direttore del Centro è un fatto, o piuttosto un apprezzamento, che mi pare difficilmente contestabile, tenuto conto del fascicolo e delle dichiarazioni, sia delle persone sentite dalla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, sia dei testimoni escussi nel presente giudizio; questo apprezzamento non si fonda su errori di fatto. Ciò non fa meraviglia se ricordiamo che il ricorrente ha affermato e richiamato, proprio nel reclamo del 30 agosto 1962, la promessa fattagli di collocarlo alle immediate dipendenze del Direttore del Centro; sia davanti alla [OSCURATO:PERSONA], sia davanti a voi, l'assunto è stato formalmente smentito dal dr. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha dichiarato che è «inconcepibile collocare alle immediate dipendenze della Direzione un piccolo gruppo di ricercatori». L'atteggiamento del ricorrente è rimasto immutato durante tutta la sua permanenza presso il Centro comune di ricerche. Senza rifarci all'esaurientissimo esposto dell'agente della [OSCURATO:PERSONA], basterà rilevarne alcuni punti salienti. Innanzi tutto è incontestato che il [OSCURATO:PERSONA] abbia rifiutato di effettuare un periodo di addestramento a Grenoble, come gli proponeva il sig. [OSCURATO:PERSONA] in considerazione sia del fatto che in quel momento a Ispra non esistevano laboratori attrezzati, sia dell'interesse che avrebbe avuto il [OSCURATO:PERSONA] a familiarizzarsi con nuove mansioni. L'atteggiamento in esame si è però manifestato soprattutto nel periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] dirigeva il Servizio fisico-chimica, concretandosi nella lettera collettiva del 29 agosto 1961 a proposito della quale il ricorrente ha affermato davanti alla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione ch'egli intendeva «confermarne integralmente il contenuto». L'attenzione dedicata a tale documento in istruttoria mi dispenserà dal dilungarmi su questo punto. Mi limiterò a dire che il ricorrente non può ragionevolmente affermare di aver allora ignorato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il suo capo servizio (nella lettera è detto del resto che il destinatario non appare competente a dirigere un gruppo universitario) — ed è il capo servizio che i suoi collaboratori invitano a cercarsi altre «possibilità di lavoro». Ciò costituisce un palese rifiuto di riconoscere l'autorità gerarchica, rifiuto che, per quanto espresso in forma privata, stride con i principi che reggono il pubblico impiego. È irrilevante il fatto che l'aver aderito a tale lettera non abbia impedito a qualcuno d'essere integrato oppure che il ricorrente non sia stato il promotore dell'iniziativa: la lettera dimostra lo stato d'animo di cui gli si fa carico. Poco importa altresì che il [OSCURATO:PERSONA] — e penso che in questo caso abbia fatto male — non abbia reagito subito; il fatto rilevante è l'estrinsecazione di una tendenza che doveva indurre la Direzione del Centro a disperdere quello che essa ha definito un «gruppo di renitenti». Ricorderete del pari la deposizione dello [OSCURATO:PERSONA], che fu l'ultimo capo servizio del ricorrente e che, secondo il dr. [OSCURATO:PERSONA], possedeva molto tatto, a differenza del [OSCURATO:PERSONA]. «Il rispetto della gerarchia — afferma il teste — non è mai stato accettato dal [OSCURATO:PERSONA], che non ha mai ammesso l'autorità gerarchica, né del capo del gruppo misto, né del capo della sezione da cui dipendeva.» Lo stesso addebito gli è stato mosso, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, dal prof. Lindner e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], che l'ha ripetuto dinanzi a voi. Anche ammettendo che l'atteggiamento del ricorrente potesse essere giustificato sulle prime da «taluni equivoci» — come ha detto un teste — (affermazione del resto contestata dalla convenuta), resta sempre il fatto che il suo atteggiamento in seguito è rimasto immutato e si risolve incontestabilmente nel rifiuto di ammettere il principio gerarchico. Penso che sia superfluo proseguire la dimostrazione. b) [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione ha anche fatto carico a [OSCURATO:PERSONA] della «tendenza all'autonomia nella ricerca». L'atto introduttivo ravvisa in questo, come nel precedente apprezzamento, «piuttosto un complimento per un ricercatore» che un rimprovero. La reazione è curiosa e sintomatica e pare fraintendere il compito di un istituto quale il Centro di Ispra, che ha lo scopo di permettere la realizzazione di un programma in funzione delle necessità comunitarie. L'esecuzione di tale programma implica per i ricercatori determinati vincoli, vale a dire che la loro attività deve integrarsi nel programma generale stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]; essi non devono dedicarsi anzitutto ai loro studi prediletti, ma a ciò che è necessario per il programma o almeno compatibile con esso. Che i superiori tengano conto delle attitudini — ed anche delle preferenze — dei ricercatori nel fissare i rispettivi compiti, è certo nell'interesse del rendimento del lavoro, e dello spirito di cooperazione nell'ambito dell'istituto: ciò però non significa che ciascuno possa determinare liberamente il proprio campo di ricerche, la propria riserva di caccia, col rischio di creare doppioni o lacune tali da compromettere la realizzazione del programma generale. L'addebito d'indipendenza nella ricerca mosso al ricorrente non dev'essere considerato astrattamente, ma in funzione delle conseguenze che tale atteggiamento poteva avere sul suo rendimento rispetto al programma. Dopo questi rilievi generali ci addentriamo, o Signori, in un campo di pura tecnica ove il giudice rischia di smarrirsi se pretende di seguire gli uomini di scienza, anziché restare sul proprio terreno, che è quello del diritto. [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, che il ricorrente critica per l'assenza nel suo seno di specialisti, ha dedicato ai problemi del programma e della ricerca almeno altrettanto tempo che ai problemi disciplinari. Avete ancor vive nella memoria le deposizioni dei testimoni: dotti, tutti di alto livello, hanno disquisito, senza giungere sempre alla stessa conclusione, sulla necessità o inutilità del cromatografo e sulla questione del se, dal punto di vista scientifico, vi sia una differenza sostanziale tra le nozioni di analisi e di controllo. E confesso, senza falso pudore, che non mi è stato sempre possibile comprendere il senso delle loro osservazioni. Non mi stancherò però di ripetere che non è compito della Corte il rifare il lavoro della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione; voi dovete semplicemente accertare che il giudizio espresso, in base al fascicolo e più ancora in base alle dichiarazioni delle persone sentite, non sia fondato su un errore in fatto. Il parere è formulato in termini generici e non si riferisce ad alcun fatto particolare; la lettura del verbale mette però in luce che vari capi servizio hanno o giudicato nullo l'apporto del ricorrente durante il periodo iniziale (sig. [OSCURATO:PERSONA]), o ritenuto che la sua esperienza nel campo della distillazione frazionata fosse tanto meno confacente all'attività del gruppo fisico-chimica in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva un atteggiamento di diffidenza (sig. [OSCURATO:PERSONA]), o infine rilevato — e l'osservazione riguarda l'anno 1962 — ch'egli ha dimostrato de licenze nell'esecuzione dei lavori a lui affidati nel settore della misurazione delle costanti fisiche dei terfenili, poiché egli preferiva continuare le sue ricerche nel campo della distillazione; ed è a questo proposito che un cromatografo, affidatogli per controllare il grado di purezza dei prodotti, sarebbe stato destinato ad impiego diverso da quello previsto ed utilizzato per la messa a punto di metodi d'analisi già applicati in un laboratorio vicino (sig. [OSCURATO:PERSONA]). La negligenza del ricorrente a quest'ultimo proposito avrebbe contribuito, a giudizio del Direttore generale della ricerca, a far gravare sull'Euratom una spesa supplementare di 20.000 unità di conto, rendendo necessaria la stipulazione di un contratto esterno. Non ritornerò su tutti questi punti. Mi limiterò a dire che al ricorrente, destinato inizialmente al Servizio chimica, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto invano di presentare proposte di programma nell'ambito di tale sezione. Egli non ha dato alcun seguito alla richiesta; in compenso, nello stesso periodo egli ha partecipato all'elaborazione dell' «[OSCURATO:PERSONA] program» nell'ambito del Servizio fisico-chimica, programma che, a detta della convenuta, includeva diversi argomenti di ricerca di competenza del Servizio chimica, per i quali gli furono rifiutati i crediti necessari. La corrispondenza scambiata a quell'epoca con il [OSCURATO:PERSONA], allorché il ricorrente stava compiendo un viaggio più o meno regolare, lascia intravvedere chiaramente la sua tendenza a voler determinare egli stesso la sua missione. «Le nostre proposte — egli scrive il 9 gennaio 1961 — miranti a reperire in questo settore (quello del Servizio chimica) un terreno di lavoro, non venivano mai accolte o perché la voce in questione era già programmata oppure perché non era previsto che il gruppo chimica eseguisse il lavoro che proponevamo », ed è questa la ragione del suo desiderio di esser trasferito al gruppo fisico-chimica. Otto giorni dopo il ricorrente scrive : «Il programma da noi presentato al gruppo fisico-chimica è del tutto conforme ai nostri desiderata e comprende un genere d'attività che vorremmo iniziare ad Ispra.» La stessa tendenza riappare nel 1962 allorché il progetto Orgel richiese dati precisi sulle costanti fìsiche dei fluidi organici (terfenili) utilizzati nel reattore come refrigeranti e vettori termici. Il 16 gennaio, durante una riunione tenuta a Bruxelles, venivano fatti i nomi del [OSCURATO:PERSONA] e del suo collega Kuhlboersch. Quasi immediatamente s'impartivano direttive contenute in due note datate 25 gennaio: si trattava di misurare cinque costanti fìsiche ed elaborare metodi pratici per la depurazione dei fluidi; il 28 febbraio, in una riunione successiva, si determinava l'ordine di precedenza e si conveniva che, nella prima fase del programma, gli studi si sarebbero limitati alle proprietà d'interesse immediato per il progetto. Si formò un gruppo misto coordinato dall'[OSCURATO:PERSONA] e che comprendeva il [OSCURATO:PERSONA]. Risulta dalle note redattè dallo stesso ricorrente, a seguito di vari colloqui, ch'egli ha certamente eseguito di malavoglia lavori giudicati di semplice ordinaria amministrazione. Di fronte ad insistenze egli risponde : «ribatto che si progettino finalmente altri lavori». E allorché veniva fatto presente che le costanti avevano la precedenza sulla distillazione frazionata in cui era specializzato, egli soleva rispondere : «dichiaro apertamente che continuerò il mio lavoro poiché non sarei venuto all'Euratom per svolgere soltanto un lavoro di ordinaria amministrazione, con un apparecchio già esistente, realizzato da altri». Come contentino l'[OSCURATO:PERSONA] gli consentì d'includere nel programma la determinazione della costante equilibrio liquido-gas che non aveva precedenza nel programma Orgel ma che lo interessava ed era inclusa nell' «[OSCURATO:PERSONA] program» dell' 11 gennaio 1961. Questi fatti sono inconfutabili e corroborano il giudizio dato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, un elemento è stato più controverso: si tratta dell'impiego di un cromatografo per scopi estranei al programma, il che avrebbe costretto a far eseguire all'esterno una parte del lavoro. L'esame di questo punto, al quale il [OSCURATO:PERSONA] nell'atto introduttivo non ha dedicato nemmeno dieci righe, nella fase orale si è talmente esteso che si profila il pericolo che tutta la causa venga ad accentrarsi su di esso. Cercherò di chiarire la situazione e di ridimensionare l'incidente nell'ambito generale dell'attività del ricorrente. Una nota dell'[OSCURATO:PERSONA] indirizzata al [OSCURATO:PERSONA] (e a lui solo) l'11 luglio 1962 stabiliva che quest'ultimo poteva disporre a tempo indeterminato di un cromatografo acquistato con i crediti Orgel concessi alla sezione chimica-organica per il gruppo che si occupava di analisi organiche. Nella nota si precisa che, «secondo gli accordi presi», l'apparecchio sarà impiegato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal suo gruppo esclusivamente per la verifica della purezza dei polifenili da distillazione, dei quali il ricorrente ha il compito di misurare le costanti fisiche. A giudizio della convenuta, l'apparecchio doveva dunque servire a controllare se i polifenili distillati avessero un maggior grado di purezza di quelli non trattati; in altre parole si doveva determinare l'efficacia del metodo di distillazione. È però noto che il [OSCURATO:PERSONA] s'interessa essenzialmente alla distillazione frazionata; gli si fa carico di aver impiegato l'apparecchio per l'elaborazione di metodi analitici , ricerca che esulava dal programma, e l'addebito si fonda sulla relazione trimestrale n. 3, del 12 ottobre 1962, che contiene questa frase : «È stato consegnato un cromatografo in fase gasosa ad alta temperatura, o aerografo, destinato all'analisi di campioni di polifenile. Le esperienze continuano allo scopo di selezionare il materiale a colonna più adatto.» Questa relazione riguardante l'attività dei tre ingegneri responsabili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è firmata solo dai due ultimi, data l'assenza temporanea del ricorrente; autore ne è il Kuhlboersch che, nel corso della sua deposizione, ha definito assurda la frase relativa alla selezione dei materiali a colonna, frase inserita nella relazione per inavvertenza. A suo giudizio si sarebbe invece dovuto parlare di «tentativo per mettere il cromatografo in grado di funzionare», dato che dalla relazione trimestrale successiva si rileva che il registratore non funzionava. Comunque si voglia considerare tale opinione, il Van der Venne e l'[OSCURATO:PERSONA] segnalarono al responsabile del progetto Orgel la relazione che, a loro giudizio, metteva in evidenza la «distrazione dall'impiego», e, poiché il gruppo misto non era in grado di assolvere il suo compito, essi proposero per l'anno 1963 l'elaborazione di nuovi metodi mediante contratto, soluzione cui aderì il Direttore generale della ricerca. Alcuni mesi più tardi al [OSCURATO:PERSONA] ed al suo gruppo veniva vietato di far uso del cromatografo. Vi ricorderete certo l'atteggiamento contradittorio dei testi circa la «distrazione» del cromatografo, circa lo stato dell'apparecchio, circa le trasformazioni operate al fine di adattarlo ad altro impiego. Dalcanto mio non ho potuto appurare esattamente tutti questi punti; sarà quindi necessario ritornare nel campo del diritto. Dobbiamo risolvere un problema relativo all'onere della prova: non è stata dimostrata l'inesattezza materiale della «distrazione» e tale constatazione basta a giustificare il parere della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò però risolve solo parzialmente il problema. È possibile attribuire al [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dello sviamento, allorché è evidente che era il [OSCURATO:PERSONA] che si serviva materialmente dell'apparecchio e se si considera che la relazione del 12 ottobre 1962 non porta la firma del ricorrente? Il ricorrente potrebbe rispondere dell'illecito solo se avesse avuto la direzione, almeno effettiva o morale, del gruppo, anche se non era tale dal punto di vista giuridico. Pur essendo indiscussa l'esistenza di un gruppo formato da tre ingegneri — e ne fa fede la relazione del 12 ottobre — non vi è traccia di decisione formale adottata dai superiori che affidi al [OSCURATO:PERSONA] la direzione del settore. È altresì fuori discussione ch'egli ne fosse il capo effettivo: basta rifarsi alle note ch'egli stesso ha prodotte. Si rileverà inoltre che l'atto introduttivo è presentato a nome del sig. [OSCURATO:PERSONA], « capo gruppo presso il servizio chimica». Nell'intero corso del 1962, a quanto risulta, egli ha sempre discusso da solo con i capi servizio circa i lavori relativi alle costanti fisiche dei fluidi organici. Nell'aprile 1962 egli avanzò a suo nome le richieste relative al bilancio ed è sempre con lo stesso nome che da tempo venivano firmate le richieste di un cromatografo. In particolare, la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 11 luglio 1962, con cui si stabiliscono le condizioni d'impiego dell'apparecchio, è indirizzata personalmente al [OSCURATO:PERSONA], anche se con lui s'intende identificare tutto il gruppo. Spettava dunque al ricorrente assicurare che l'impiego del cromatografo fosse conforme alle istruzioni ricevute e non è verosimile che il [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto trasgredire le istruzioni ad insaputa del [OSCURATO:PERSONA]. Quindi i superiori avevano motivo di ritenerlo responsabile di un fatto di cui egli non ha potuto provare l'inesattezza. Aggiungerò che, se l'incidente del cromatografo è sintomatico, esso non racchiude tutta la questione; esso non è che uno degli aspetti di quell'indipendenza nella ricerca dimostrata dal ricorrente in modo più generale. Il parere della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione non mi sembra quindi criticabile, e va disattesa la censura relativa. C — Sviamento di potere — Con questo termine il [OSCURATO:PERSONA] riassume alcuni fatti già esposti in precedenza per concluderne che si è cercato di paralizzare sistematicamente la sua attività scientifica di ricercatore, sia ostacolando, nonostante le promesse in questo senso, il suo collocamento alle immediate dipendenze del Direttore generale; sia, nel novembre 1961, trasferendole al Servizio «chimica» invece di costituire un gruppo autonomo comprendente i firmatari della lettera al [OSCURATO:PERSONA], che non intendevano essergli subordinati, ed escludendolo così dalla realizzazione del programma «fouling» al quale egli aveva collaborato; sia infine — ed egli insiste su questo punto — privandolo sistematicamente di crediti. In via generale, tali fatti sarebbero conseguenza dell'ostilità «accanita» che nutriva per lui il Direttore generale della ricerca. Ho già detto che le promesse che sarebbero state fatte al ricorrente non sono affatto provate; il trasferimento del novembre 1961 era giustificato dall'interesse del servizio. Quanto alla lamentata carenza di fondi, la [OSCURATO:PERSONA] ribatte di non essere tenuta a finanziare ricerche personali non collimanti col programma e contesta gli assunti del ricorrente. Tali fatti, a vero dire ipotetici, non possono costituire sviamento di potere. Il licenziamento, poi, sarebbe stato pronunciato per evitare che la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A si pronunciasse sul ricorso gerarchico del 30 agosto 1962. Lo dimostrerebbe l'integrazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] benché il rapporto relativo contenesse valutazioni sensibilmente più negative; ma ciò proverebbe soltanto che — in contrasto con un assunto che ricorre sovente — la [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione non ha ciecamente ratificato i rapporti presentatile. Mi limiterò a rispondere che non si vede la ragione di una presunta ostilità dei nove membri della [OSCURATO:PERSONA], responsabili in ultima analisi del licenziamento, nei riguardi del ricorrente. Mi pare dunque che nessuno dei mezzi invocati giustifichi l'annullamento della decisione di licenziare il [OSCURATO:PERSONA]. È noto che quest'ultimo, il 30 agosto 1962, aveva presentato un ricorso gerarchico diretto ad ottenere la nomina a capo servizio, il reinquadramento e la concessione di maggiori fondi. Tale ricorso ha dato origine alla relazione Consolo, malgrado la quale, però, la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A, a quanto pare d'accordo col ricorrente, ha tenuto in sospeso la decisione fino al termine del procedimento d'integrazione. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge alle conclusioni contro il licenziamento altre conclusioni contro il silenzio-rifiuto opposto al ricorso gerarchico. Si pone il problema della loro rilevanza nel caso in cui, accogliendo la mia proposta, voi rigettiate le conclusioni prima menzionate. Una volta licenziato definitivamente dall'Euratom, il [OSCURATO:PERSONA] non può ottenere quanto egli reclamava nell'ambito del servizio. Inoltre, mentre le censure sollevate nel reclamo riemergono nell'atto introduttivo a proposito del rifiuto d'integrarlo, a sostegno delle conclusioni dirette all'annullamento del silenzio-rifiuto non è stato dedotto alcun argomento specifico. Non mi resta quindi che proporvi di disattenderle. II — La domanda di risarcimento dei danni Il ricorrente chiede il risarcimento del danno materiale, in ragione di tre milioni di franchi belgi, e del danno morale, in ragione di sette milioni di franchi belgi. Queste conclusioni, presentate «indipendentemente dall'esito dell'istanza di riforma», sarebbero in contrasto con le sentenze Plaumann e Leroy nel caso in cui rigettiate le conclusioni dirette contro il rifiuto d'integrazione. Il ricorrente si duole pero anche di presunti errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nello stipulare, nell'eseguire e nel recedere dal contratto, e anche dopo il recesso. Dirò subito che i suoi argomenti non mi paiono fondati. — Riguardo al primo punto, è un'affermazione gratuita l'asserire che il ricorrente poteva ritenere che il contratto, benché includesse la clausola del recesso unilaterale, gli assicurava la stabilità dell'impiego e il suo passaggio in ruolo sarebbe stato automatico al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. — Circa il secondo punto, il [OSCURATO:PERSONA] attribuisce alla disorganizzazione del Centro di Ispra la grave influenza negativa cui è andata soggetta la sua attività scientifica, intralciata altresì dai cambiamenti di programma. I provvedimenti organizzativi di un servizio non possono essere criticati, né danno diritto a risarcimento se non ledono i diritti attribuiti ai dipendenti dallo Statuto o dalle altre norme loro applicabili. Il ricorrente lamenta una discriminazione a danno dei dipendenti di nazionalità tedesca nella determinazione dello stipendio; in forza di un accordo con la Repubblica federale, i loro stipendi non avrebbero potuto eccedere di oltre il 20 % quelli già percepiti in Germania. L'Euratom nega formalmente l'esistenza di tali accordi, ed obietta che il [OSCURATO:PERSONA] riceveva ad Ispra uno stipendio superiore del 55 % a quello precedente. — Per quanto riguarda la denunzia del contratto, la notifica da parte del Direttore generale dell'amministrazione, anziché da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, è dovuta al semplice fatto che il funzionario di cui sopra aveva ricevuto una delega speciale. D'altro canto, come ho già detto, il Comitato del personale doveva restare estraneo a tale denunzia. Se, a norma dell'articolo 102, la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di nominare in ruolo il ricorrente ad un grado inferiore, il non essersi valsi di tale facoltà non può costituire un illecito. [OSCURATO:PERSONA] critica inoltre il termine di preavviso che a suo giudizio sarebbe stato inadeguato. In proposito non mi resta che richiamarmi alle conclusioni da me presentate nelle cause 19 e 65-63. — Infine, il ricorrente sostiene di essere stato oggetto, dopo la cessazione dal servizio, di attacchi personali ed ingiuriosi in una conferenza stampa, per corrispondenza ed in occasione di dichiarazioni fatte ad un giornalista della televisione tedesca. Senza bisogno di dilungarmi, dirò che la consultazione del fascicolo dimostra trattarsi di semplici asserzioni o di malintesi sulla portata di talune misure amministrative che non costituiscono affatto delle «fautes de service». Restano ancora due domande pecuniarie accessorie : — la prima riguarda il rimborso di 25.706 franchi belgi che sarebbero stati indebitamente trattenuti sulla liquidazione. Tale somma rappresenta il coefficiente correttore da lui riscosso e spettantegli nella sua qualità di dipendente contrattuale. La tesi del ricorrente è infondata in quanto il coefficiente è contemplato dall'articolo 64 dello Statuto e spetta esclusivamente ai dipendenti di ruolo. Nel riscuoterlo, il [OSCURATO:PERSONA] sapeva che l'anticipo lasciava impregiudicata l'integrazione e che poteva essergliene chiesto il rimborso, come in effetti è avvenuto. — Con l'altra domanda si. chiede il rimborso di 1.698 DM spesi personalmente dal ricorrente nel corso della sua attività ad Ispra. Dalle spiegazioni date in udienza dall'agente della [OSCURATO:PERSONA] risulta che tali importi erano stati destinati all'acquisto di materiale ed il loro rimborso era avvenuto in natura, abbandonando al [OSCURATO:PERSONA] il materiale. Se ho ben compreso la risposta dell'avvocato del ricorrente, le conclusioni su tale punto devono considerarsi abbandonate. In definitiva concludo proponendovi — di respingere il ricorso 68-63; — e di porre a carico di ciascuna delle parti le spese da essa incontrate, in conformità all'articolo 70 del regolamento di procedura. ( 1 ) Traduzione dal francese
Sentenza Corte di giustizia UE/1965 — Fons Iuris — Fons Iuris