CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 37463/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01UZFSP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 febbraio 2023 il del Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. (determinata in un anno e sei mesi di reclusione ed euro quattrocento di multa), per il delitto aggravato di furto con strappo, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale ha denunciato l'erronea qualificazione giuridica del fatto e, segnatamente, la mancata qualificazione di esso come ipotesi tentata, adducendo che nella specie la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata interrotta dal tempestivo intervento delle Forze dell'ordine. 3. Il ricorso è inammissibile. Invero: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. - «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, cornma 2 -bis cod. proc. pen. [...], l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); - difatti, «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione [...], deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata [...] ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati»; e «la ricorribilità per cassazione in caso di patteggiannento facendo valere l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione [...] e cioè quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789, Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766, e Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv.. 254865). Nel caso in esame il ricorrente ha richiamato gli elementi di fatto — che non risultano dalla contestazione né si traggono dalla sentenza impugnata - il cui apprezzamento avrebbe dovuto condurre il Tribunale a ravvisare un delitto tentato; ragion per cui, alla luce di quanto appena sopra rilevato, il ricorso è stato proposto fuori dai casi consentiti. Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare la patente genericità dell'impugnazione, il ali contenuto è del tutto assertivo. L'inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. 4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla„ Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell