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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 22009/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27328/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3948/2016depositata il 24/10/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3948/2016, depositata il 24.10.2016, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3266/2013 con cui il Tribunale di Monza ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1866/12 con cui lo stesso Tribunale aveva intimato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., debitrice principale poi fallita, in solido con i signori Pezzini e Giolo, fideiussori, il pagamento in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 50.834,30 oltre accessori di legge, a titolo di saldo del conto corrente n. 218800, stipulato in data 15.6.2009.

Per quanto ancora rileva, il giudice d’appello ha, in primo luogo, condiviso l’impostazione del giudice di primo grado in ordine alla validità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito stipulati tra le parti.

Con riferimento all’applicazione della commissione di massimo scoperto ed alla dedotta mancata computazione della stessa nel tasso soglia ai fini della verifica dell’usurarietà degli interessi praticati dalla Banca, il giudice d’appello, pur dando atto che, dall’anno 2009 in avanti, della CMS avrebbe dovuto tenersi conto nella verifica del superamento del tasso soglia, ha comunque rigettato l’eccezione degli appellanti per difetto di indicazioni specifiche da parte degli stessi circa le somme asseritamente da essi non dovute.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 117 nn. 1 e 3 dlgs n. 385/1993, 1370, 1350 n. 13, 2725 e 2729 comma 2° cod. civ. in relazione all’eccepita nullità per inosservanza dell’obbligo di forma nella stipulazione dei contratti di conto correntee di apertura di credito.

Lamentano i ricorrenti che il contatto di conto corrente bancario è nullo, essendo stato stipulato con la sola firma del cliente, mentre nessun contratto di apertura di credito è stato prodotto in giudizio.

In particolare, in ordine a quest’ultimo contratto, contestano i ricorrenti che l’apertura di credito fosse già stata prevista e regolata dal contratto di conto corrente, non essendo stati esplicitati neppure gli elementi essenziali di tale contratto.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 117 commi 4° e 5° d.lgs n. 385/93 Lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto validamente pattuita clausola di addebito di interessi ultralegali, nonostante che il contratto fosse stato sottoscritto dal solo cliente.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati.

Con riferimento alla forma del contratto di conto corrente bancario, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 898/2018, hanno enunciato il principio di diritto, in tema d'intermediazione finanziaria - applicabile anche ai contratti di conto corrente bancario, sussistendo la eadem ratio – secondo cui il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

La validità del contratto di conto corrente bancario comporta ovviamente anche la validità della clausola di pattuizione degli interessi in misura ultralegale.

Quanto alla forma del contratto di apertura di credito, va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 7763/2017; conf.

Cass. n. 27836/2017, vedi recentemente Cass. n. 926/2022), ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta.

Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato periscritto a pena di nullità.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha correttamente applicato il principio di diritto sopra enunciato, avendo evidenziato che dalla stessa domanda degli appellanti era chiaramente evincibile l’esistenza in forma scritta dell’apertura di credito, appoggiata al contratto di conto corrente, avendo gli stessi richiesto “dichiararsi nullo il rapporto di conto corrente n. 2188.00 e l’apertura di credito sullo stesso concessa”.

In ogni caso, dalla ricostruzione della Corte d’Appello, è emerso che nella copia del contratto di conto corrente prodotta in causa risulta essere stato previsto il tasso in caso di concessione del fido.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1346 cod. civ. e 117 comma 4° TUB, L. n. 108/96 in relazione alla validità della pattuizione di massimo scoperto ed al computo della stessa nel calcolo dell’usura.

Falsa applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

In particolare, si censura la statuizione con cui la Corte d’Appello, pur affermando che della commissione di massimo scoperto “avrebbe dovuto tenersi conto”, in quanto il contratto era stato stipulato il 15 giugno 2009 (alludendo verosimilmente all’entrata in vigore dell’art. 2 bis, comma 2, d.l. 185/2008, che ha disciplinato la cms), avrebbe disatteso comunque le censura di nullità, per indeterminatezza, della relativa clausola contrattuale, e di usurarietà del contratto sul rilievo della “mancanza di indicazioni specifiche da parte degli odierni appellanti circa le somme asseritamente da essi non dovute”, la quale contraddirebbe l’onere di specificità della contestazione ricavabile dall’art. 115 cpc.

Sul punto, i ricorrenti deducono la falsa applicazione del principio di non contestazione, di cui all’art. 115 cpc, e violazione dell’art. 112 cpc, osservando che non era onere degli opponenti a d.i. indicare specificamente i singoli addebiti di cms da escludere dal dovuto.

6. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Va osservato che la Corte d’Appello, pur affermando che, dopo il 15 giugno 2009, doveva “tenersi conto” della cms ai fini del calcolo della soglia antiusura, non si è, in realtà pronunciata sul merito delle questioni della nullità della clausola di cms e dell’usurarietà del contratto per effetto della sua applicazione, avendo ritenuto decisiva ed assorbente, ai fini del rigetto della domanda, l’asserita genericità della contestazione.

Tuttavia, sul punto, la Corte di Appello ha erroneamente associato ed assimilato il principio di determinatezza della domanda (art. 163, n. 3, cpc) e il principio di non contestazione, ai sensi dell’art. 115 cpc, che riguarda, invece, i fatti, e non già le domande.

Nella specie, pur essendo i fatti pacifici e non contestati, non per questo la domanda (rectius, eccezione di nullità e usurarietà) era indeterminata, essendo sufficientemente precisato il suo contenuto e i suoi presupposti, mentre non ne era necessaria la precisa quantificazione degli addebiti asseritamente non dovuti, dato che erano disponibili in atti tutti i criteri e gli elementi necessari per determinarli.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, infondati i primi due, cassa la sentenza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27328/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3948/2016depositata il 24/10/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3948/2016, depositata il 24.10.2016, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3266/2013 con cui il Tribunale di Monza ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1866/12 con cui lo stesso Tribunale aveva intimato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., debitrice principale poi fallita, in solido con i signori Pezzini e Giolo, fideiussori, il pagamento in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 50.834,30 oltre accessori di legge, a titolo di saldo del conto corrente n. 218800, stipulato in data 15.6.2009. Per quanto ancora rileva, il giudice d’appello ha, in primo luogo, condiviso l’impostazione del giudice di primo grado in ordine alla validità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito stipulati tra le parti. Con riferimento all’applicazione della commissione di massimo scoperto ed alla dedotta mancata computazione della stessa nel tasso soglia ai fini della verifica dell’usurarietà degli interessi praticati dalla Banca, il giudice d’appello, pur dando atto che, dall’anno 2009 in avanti, della CMS avrebbe dovuto tenersi conto nella verifica del superamento del tasso soglia, ha comunque rigettato l’eccezione degli appellanti per difetto di indicazioni specifiche da parte degli stessi circa le somme asseritamente da essi non dovute. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 117 nn. 1 e 3 dlgs n. 385/1993, 1370, 1350 n. 13, 2725 e 2729 comma 2° cod. civ. in relazione all’eccepita nullità per inosservanza dell’obbligo di forma nella stipulazione dei contratti di conto correntee di apertura di credito. Lamentano i ricorrenti che il contatto di conto corrente bancario è nullo, essendo stato stipulato con la sola firma del cliente, mentre nessun contratto di apertura di credito è stato prodotto in giudizio. In particolare, in ordine a quest’ultimo contratto, contestano i ricorrenti che l’apertura di credito fosse già stata prevista e regolata dal contratto di conto corrente, non essendo stati esplicitati neppure gli elementi essenziali di tale contratto. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 117 commi 4° e 5° d.lgs n. 385/93 Lamentano i ricorrenti che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto validamente pattuita clausola di addebito di interessi ultralegali, nonostante che il contratto fosse stato sottoscritto dal solo cliente. 3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono infondati. Con riferimento alla forma del contratto di conto corrente bancario, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 898/2018, hanno enunciato il principio di diritto, in tema d'intermediazione finanziaria - applicabile anche ai contratti di conto corrente bancario, sussistendo la eadem ratio – secondo cui il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. La validità del contratto di conto corrente bancario comporta ovviamente anche la validità della clausola di pattuizione degli interessi in misura ultralegale. Quanto alla forma del contratto di apertura di credito, va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 7763/2017; conf. Cass. n. 27836/2017, vedi recentemente Cass. n. 926/2022), ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato periscritto a pena di nullità. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha correttamente applicato il principio di diritto sopra enunciato, avendo evidenziato che dalla stessa domanda degli appellanti era chiaramente evincibile l’esistenza in forma scritta dell’apertura di credito, appoggiata al contratto di conto corrente, avendo gli stessi richiesto “dichiararsi nullo il rapporto di conto corrente n. 2188.00 e l’apertura di credito sullo stesso concessa”. In ogni caso, dalla ricostruzione della Corte d’Appello, è emerso che nella copia del contratto di conto corrente prodotta in causa risulta essere stato previsto il tasso in caso di concessione del fido. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1346 cod. civ. e 117 comma 4° TUB, L. n. 108/96 in relazione alla validità della pattuizione di massimo scoperto ed al computo della stessa nel calcolo dell’usura. Falsa applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. In particolare, si censura la statuizione con cui la Corte d’Appello, pur affermando che della commissione di massimo scoperto “avrebbe dovuto tenersi conto”, in quanto il contratto era stato stipulato il 15 giugno 2009 (alludendo verosimilmente all’entrata in vigore dell’art. 2 bis, comma 2, d.l. 185/2008, che ha disciplinato la cms), avrebbe disatteso comunque le censura di nullità, per indeterminatezza, della relativa clausola contrattuale, e di usurarietà del contratto sul rilievo della “mancanza di indicazioni specifiche da parte degli odierni appellanti circa le somme asseritamente da essi non dovute”, la quale contraddirebbe l’onere di specificità della contestazione ricavabile dall’art. 115 cpc. Sul punto, i ricorrenti deducono la falsa applicazione del principio di non contestazione, di cui all’art. 115 cpc, e violazione dell’art. 112 cpc, osservando che non era onere degli opponenti a d.i. indicare specificamente i singoli addebiti di cms da escludere dal dovuto. 6. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Va osservato che la Corte d’Appello, pur affermando che, dopo il 15 giugno 2009, doveva “tenersi conto” della cms ai fini del calcolo della soglia antiusura, non si è, in realtà pronunciata sul merito delle questioni della nullità della clausola di cms e dell’usurarietà del contratto per effetto della sua applicazione, avendo ritenuto decisiva ed assorbente, ai fini del rigetto della domanda, l’asserita genericità della contestazione. Tuttavia, sul punto, la Corte di Appello ha erroneamente associato ed assimilato il principio di determinatezza della domanda (art. 163, n. 3, cpc) e il principio di non contestazione, ai sensi dell’art. 115 cpc, che riguarda, invece, i fatti, e non già le domande. Nella specie, pur essendo i fatti pacifici e non contestati, non per questo la domanda (rectius, eccezione di nullità e usurarietà) era indeterminata, essendo sufficientemente precisato il suo contenuto e i suoi presupposti, mentre non ne era necessaria la precisa quantificazione degli addebiti asseritamente non dovuti, dato che erano disponibili in atti tutti i criteri e gli elementi necessari per determinarli. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo, infondati i primi due, cassa la sentenza impugn
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