CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tà di legale rappresentante protempore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Professionisti (ATP) Battaglia –Trapasso, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce alricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indi-rizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 65, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]CONTROComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, rappre-sentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifica-zioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronicacertificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, via Sabotino, n. 2,presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]1 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026-controricorrDeatna tpueb-b licazione 04/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 605/2021, de-positata il 3/5/2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/2/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] emetteva delibera n. 173 del5/7/2010, con cui aggiudicava all'ATP professionisti Battaglia-Tra-passo l'incarico di predisporre la relazione geomorfologica, l'aggior-namento delle indagini geologiche e i relativi elaborati.Veniva stipulata la convenzione del 25/1/2010 e gli elaborati ve-nivano trasmessi il 2/12/2010.Con nota n. 1288 del 1/4/2011 il Comune sospendeva il paga-mento dei compensi, in quanto era stato presentato ricorso da partedell'ATP Bartoldi, seconda classificata nella gara, in ragione della nonconformità degli studi e degli elaborati a quanto previsto nella gara.2. Il Comune procedeva alla risoluzione del contratto con prov-vedimento n. 184 del 23/6/2011, ex art. 136 del d.lgs. n. 163 del2006.3. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentantedell'ATP, conveniva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chie-dendo accertarsi che l'ATP aveva svolto l'incarico professionale, concondanna del Comune al pagamento della somma di euro 9.900,002;in via subordinata, chiedeva la condanna del Comune al pagamentodella somma di euro 9.900,00, ai sensi dell'art. 9 della convenzionesottoscritta il 25/1/2010, dovendosi tenere conto dello svolgimentodei lavori e delle violazioni commesse dal Comune.2 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/20264. Il Comune di Fagnano non si costituiva in giudizio, restandoinizialmente contumace.Una volta depositate le memorie di cui all'art. 183, sesto comma,n. 2, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclu-sioni.Dopo vari rinvii, in data 14/1/2015 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda «in forzadella rappresentata eccezione di inadempimento».5. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 954/2016, depositatail 2/5/2016, accoglieva la domanda dell'ATP e condannava il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 9.900,00, aisensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta il 25/11/2010.Dalla documentazione prodotta risultava che l'ATP aveva svolto«regolarmente il proprio incarico in favore del Comune di FagnanoCastello».Evidenziava che il Comune era incorso nella violazione dell'art.136 del d.lgs. n. 163 del 2006, non sussistendo i requisiti per larisoluzione «ed essendosi verificato il mancato rispetto del procedi-mento».Inoltre, aggiungeva che, ai sensi dell'art. 9 della convenzione edell'art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006, la stazione appaltante eratenuta al pagamento di quanto eseguito sino all'atto del recesso,mentre l'ATP aveva già ultimato e consegnato al momento del re-cesso.Infatti, poiché l'ATP aveva già ultimato e consegnato i lavori,aveva diritto ad ottenere il pagamento di quanto previsto dall'art. 9della convenzione.6. Avverso la sentenza proponeva appello il Comune, deducendoche il Tribunale non aveva considerato che l'ATP aveva chiesto il pa-gamento dei compensi, mentre «esso appellante aveva eccepito la3 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026grave inadempienza contrattuale», dovendosi applicare la disciplinaprevista dal codice civile.Ad avviso dell'appellante Comune, l'ATP non aveva svolto l'inca-rico affidatole, non avendo compiuto le attività idonee a raggiungereil risultato desiderato.A fronte dell'eccezione sollevata dal Comune, l'ATP non avevadimostrato di avere concluso «in maniera completa e dettagliata l'in-carico».Per l'appellante, poi, il Tribunale non aveva considerato che, an-che applicando l'art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006, nessun paga-mento era dovuto «in quanto i lavori non erano stati eseguiti e com-pletati dai professionisti e, comunque, non erano stati mai accettatidalla stazione appaltante», stante la superficialità ed incompletezzadegli stessi.7. Si costituiva nel giudizio d'appello l'ATP, eccependo l'inammis-sibilità dell'eccezione di inadempimento di controparte «svolta inprimo grado», come pure della «documentazione in quella sede pro-dotta, in quanto costituitasi tardivamente nel predetto grado».8. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 605/2021,depositata il 3/5/2021, accoglieva l'appello del Comune, rigettandola domanda proposta dall'ATP.Per quel che ancora qui rileva, la Corte dava atto che mancava ilfascicolo di parte di primo grado del Battaglia, ma reputava di nondover effettuare alcuna attività con riguardo ai documenti ivi conte-nuti, dimostrativi della sussistenza del credito dinanzi al Tribunale.In ordine all'eccezione di inammissibilità (per tardività) dell'ec-cezione di inadempimento del Comune, formulata dalla difesadell'appellante ATP, rilevava la tempestività della stessa.Ciò, in quanto «l'inadempimento eccepito dal Comune di FagnanoCastello, nel costituirsi tardivamente davanti al primo giudice, era4 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026già compreso nella materia del contendere, essendo stato, l'inadem-pimento stesso, introdotto dal medesimo Battaglia, mediante il ri-chiamo al provvedimento n. 184 del 23 giugno 2011 (contenuto nelfascicolo dell'appellante del primo grado, ed ammissibile, nonostantela tardività del deposito, come si vedrà in seguito)».In tale delibera si evidenziava l'inadempienza da parte dell'ATPall'incarico affidatole per incompletezza delle indagini e dei risultati.Per la Corte territoriale, dunque, da ciò conseguiva che l'ecce-zione di inadempimento sollevata dal Comune in sede di «costitu-zione tardiva» assumeva, nella specie, il carattere di una mera de-duzione difensiva «e non di una eccezione in senso proprio», svoltaper «riaffermare la legittimità della delibera, n. 184, del 23 giugno2011 (v. comparsa di costituzione del Comune del primo grado)».Quanto alla documentazione prodotta dal Comune in sede di ap-pello, ed in relazione all'eccezione di novità dei documenti, dovevaritenersi inammissibile «solo quella [documentazione] non coinci-dente con gli atti già prodotti dalla controparte».Tuttavia, la mancanza del fascicolo dell'ATP appellata impedivaalla Corte una tale verifica.Sussisteva, poi, l'onere dell'appellante, al fine di dimostrare lafondatezza dei motivi di gravame, di estrarre copia della documen-tazione prodotta dalla controparte, con la produzione in sede di gra-vame.Pertanto, per la Corte di appello, doveva escludersi la legittimitàdel provvedimento di risoluzione del 23/6/2011, per mancato ri-spetto del contraddittorio, mentre il Tribunale avrebbe dovuto accer-tare, a fronte delle contestazioni, l'avvenuto adempimento dell'ob-bligazione assunta dall'ATP, non essendo sufficiente la conclusionedei lavori e l'avvenuta consegna degli stessi.5 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ed infatti, a fronte dell'eccezione di inadempimento del Comunecommittente, spettava all'appaltatore ATP, che agiva per ottenere ilpagamento del corrispettivo, «di provare l'esatto adempimento dellapropria obbligazione».Tale prova non era stata fornita dall'ATP.Del resto, il Tribunale aveva affermato genericamente che «l'ATPsvolgeva regolarmente l'incarico (come da documentazione in atti) econsegnava all'ente locale la progettazione come da nota di trasmis-sione acquisita al protocollo dell'ente n. 4952 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depo-sitata con le memorie 183 VI comma n. 2».9. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresen-tante dell'ATP Battaglia-Trapasso, depositando anche memoriascritta.10. Ha resistito con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA],depositando anche memoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«violazione e/o falsa applicazione art. 347 c.p.c., art. 165 e art. 166c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello ha ritenuto che una volta acquisito il fascicolod'ufficio, non vi era all'interno il fascicolo di parte dell'ATP, appellata,e che nessun adempimento doveva espletare la Corte a fronte di talemancanza, «ove si consideri che sarebbe stato comunque onere delloappellante [Comune di Fagnano] produrre nel presente grado dettofascicolo. Invero è stato statuito che nel giudizio di appello è oneredella parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado[…]».6 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026La Corte d'appello, dunque, ha assegnato al Battaglia (per l'ATP)l'onere di depositare il fascicolo di parte del precedente grado di giu-dizio, ritenendo e qualificando «questo quale appellante, in falsa ap-plicazione di norme di diritto essendo indiscutibile che lo stesso rive-stiva invero la qualità di appellato».Inoltre, non sussiste in capo all'appellato ATP l'onere di produ-zione del fascicolo di primo grado nel giudizio d'appello.Si sottolinea che non costituisce adempimento necessario per lacostituzione dell'appellato nel giudizio di appello la presentazione delfascicolo di parte del giudizio di primo grado, essendo sufficiente ildeposito della comparsa di costituzione, della copia notificata delloInoltre, è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizioneda lui assunta nella precedente fase processuale, produrre o ripristi-nare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti depositatiin prime cure.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «error inprocedendo violazione artt. 115, 345 e 347 c.p.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d'appello, una volta rilevato che all'interno del fascicolod'ufficio non vi era il fascicolo di parte dell'ATP, ha ritenuto di nondover effettuare alcuna attività.Tuttavia, la Corte territoriale non ha valutato «che vi fosse in attila dicitura che il fascicolo e/o gli atti di quest'ultimo fossero statiritirati e non più depositati dalla parte interessata», sicché, in as-senza di tale dicitura, era onere della Corte di merito ricostruire ilfascicolo di parte incolpevolmente mancante, «ancor di più ed inquanto da tale mancanza faceva poi discendere la mancata provaagli atti dell'appello della domanda».7 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026In realtà, l'ATP Battaglia-Trapasso con atto di costituzione del10/4/2017 si costituiva telematicamente dinanzi alla Corte d'appellodi Catanzaro, chiedendo l'acquisizione del fascicolo di primo grado,all'interno del quale vi era la produzione di parte.Solo all'atto della decisione il Giudice d'appello si avvedeva cheil fascicolo di parte di primo grado non era più presente agli atti delgiudizio, «in assenza di indicazioni riportanti il ritiro di questo e/o lamancata restituzione».L'incolpevole assenza agli atti del giudizio di appello del fascicoloavrebbe dovuto determinare la Corte d'appello ad ordinare la rico-struzione del fascicolo ovvero le ricerche di competenza della can-celleria, e non già a procedere con la pronuncia in contestazione,ritenendo sfornita di prova la pretesa dell'appellato, parte totalmentevittoriosa in primo grado.3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee/o falsa applicazione artt. 1460 c.c., 166 e 167, comma 2, 171comma 2, 293 c.p.c., rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello non ha tenuto conto della tardiva costituzionein primo grado del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in ordine all'ecce-zione di inadempimento ex art. 1460 c.p.c.Trattasi di eccezione in senso proprio, sicché il giudice non ha ilpotere di rilevarla d'ufficio.Ed infatti, il convenuto che non si costituisce nel termine asse-gnatogli dall'art. 166 c.p.c., decade dalla facoltà di proporre do-manda riconvenzionale e dalla facoltà di proporre eventuali eccezioniprocessuali e di merito non rilevabile d'ufficio.La tardiva costituzione in primo grado del Comune di FagnanoCastello doveva determinare la Corte a giudicare senza tener contodi tale eccezione.8 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026La costituzione tardiva in primo grado del Comune era fatto ac-clarato dalla stessa Corte d'appello.Il Comune, infatti, si era costituito in giudizio solo in data 14/1/2015, in prossimità dell'udienza di precisione le conclusioni e, quindi,oltre il termine di 20 giorni anteriori alla prima udienza di compari-zione.Il Comune si era costituito dopo il deposito delle memorie di cuiall'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce «error in pro-cedendo violazione art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.».La Corte d'appello ha ritenuto erroneamente che fosse inammis-sibile solo la documentazione prodotta nel giudizio di appello daparte del Comune, non coincidente con gli atti già prodotti dalla con-troparte.La mancanza del fascicolo dell'ATP, però, aveva impedito allaCorte territoriale tale verifica, con esclusione della delibera n. 184del 23/6/2011, risultando dalla sentenza impugnata che tale atto erastato anche prodotto dal Battaglia nel fascicolo di primo grado.Per il ricorrente l'errore della Corte d'appello consiste nel nonaver tenuto conto che l'eccezione di inammissibilità, sollevata dallostesso con l'atto di costituzione dinanzi alla Corte d'appello, riguar-dava la novità dei documenti prodotti dal Comune in sede di impu-gnazione, anche perché già tardivi e inammissibili in primo grado aseguito della costituzione tardiva del convenuto Comune.Si trattava, insomma, di nuove prove inammissibili (in quantotardive) perché già inammissibili in primo grado per tardività.5. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione artt. 345, terzo comma, 347, primo comma,9 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026c.p.c. e 76 disposizioni di attuazione c.p.c., art. 2697 c.c., in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello non ha tenuto conto che l'unico interessato adare la prova della «non novità» dei documenti depositati in secondogrado era il Comune, dovendo depositare agli atti del secondo gradola certificazione di conformità e/o attestazione della cancelleria, es-sendo irrilevante il deposito del fascicolo della controparte di primogrado.L'art. 347 c.p.c. non impone, infatti, all'appellato alcun onere diostensione del fascicolo del precedente grado di giudizio onde facili-tare o rendere possibile la prova alla parte avversaria.6. Con il sesto motivo di impugnazione si deduce «violazione e/ofalsa applicazione art. 345, comma 3, c.p.c., artt. 166, 167, 183 e392 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello ha ritenuto l'ammissibilità della documenta-zione prodotta in secondo grado dal Comune di Fagnano (appellante),senza tener conto degli effetti preclusivi istruttori, determinati dallaacclarata costituzione tardiva in primo grado del Comune.7. Con il settimo motivo di impugnazione si lamenta «omessa einsufficiente motivazione, violazione del c.d. minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., violazione art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disposizione di attuazione c.p.c., aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».La Corte d'appello si è limitata a rilevare che il Tribunale avevasolo genericamente affermato che «l'ATP svolgeva regolarmente l'in-carico (come da documentazione in atti) e consegnava all'ente localela progettazione come da nota di trasmissione acquisita al protocollodell'ente n. 4952 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata con le memorie 183 VIcomma n. 2».10 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026Tali argomentazioni sarebbero obiettivamente inidonee a far co-noscere l'iter logico seguito dalla Corte d'appello di Catanzaro per laformazione del proprio convincimento.8. Con l'ottavo motivo di impugnazione si deduce «violazione art.1362 c.c., errata valutazione e/o interpretazione sentenza di primogrado, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice, la Corte d'appello ha sta-tuito in forza del presupposto (errato) che il Giudice di primo gradonon avesse valutato la fondatezza della pretesa del ATP.In realtà, però, la Corte territoriale ha, invece, accertato «la fon-datezza della pretesa di parte attrice per avere questa “regolarmentesvolto” il proprio incarico come da documenti in atti».La «letteralità» ed il contenuto complessivo della sentenza diprimo grado lasciavano dunque comprendere che il giudice di primecure aveva vagliato la regolarità e la completezza della documenta-zione.Di talché, proprio in ragione della valutazione di fondatezza giàresa dal Tribunale, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere pro-vata la pretesa al compenso dei professionisti, rigettando l'appellodel Comune.9. Con il nono motivo di impugnazione si deduce la «violazione efalsa applicazione art. 115 c.p.c., artt. 1460 e 2697 c.c., art. 345 e347 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d'appello avrebbe addossato all'ATP, appellata, vitto-riosa in prime cure, un onere probatorio già assolto da quest'ultimadinanzi al Tribunale.In realtà, l'appellante Comune era l'unico soggetto tenuto a for-nire la dimostrazione delle proprie censure.11 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026Era onere dell'appellante, quale fosse stata la posizione da luiassunta nella precedente fase processuale, produrre o ripristinare inappello, se già prodotto in primo grado, i documenti sui quali eglibasava il proprio gravame.10. Con il decimo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione e falsa applicazione art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 345,terzo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.».La Corte d'appello non avrebbe rilevato la novità della doglianzadi parte appellante alla base del primo motivo d'appello.Il Comune di Fagnano, infatti, si era costituito tardivamente di-nanzi al Tribunale, eccependo unicamente l'inadempimento contrat-tuale dell'ATP; dinanzi alla Corte d'appello si doleva che il Giudice diprimo grado non avesse legittimamente statuito la risoluzione con-trattuale, che però non era stata da alcuno domandata.11. Il primo, il secondo e il nono motivo di impugnazione, chevanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione,sono fondati nei termini di cui motivazione.La Corte d'appello, una volta verificato che parte appellata, Bat-taglia (per l'ATP), non aveva depositato in appello il proprio fascicolodi parte di primo grado, ha rilevato che nel fascicolo di ufficio di primogrado, acquisito dalla cancelleria, non era presente tale fascicolo diparte, contenente i documenti.La Corte territoriale ha ritenuto di non dover espletare nessunadempimento, a fronte di tale mancanza, in quanto sarebbe stato,comunque, «onere dell'appellante [Comune di [OSCURATO:PERSONA]]produrre nel presente grado detto fascicolo».Inoltre, ha rilevato che sarebbe stato onere della parte appallata,e quindi dell'ATP, provvedere al relativo deposito dei documenti, ve-12 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026rificando la presenza del proprio fascicolo di parte all'interno del fa-scicolo di ufficio di primo grado.12. Quanto affermato dalla Corte d'appello contrasta con i prin-cipi costanti di legittimità di questa Corte.Deve muoversi dal principio per cui la costituzione in grado diappello, ex art. 347, primo comma, c.p.c., avviene con il depositodel proprio fascicolo di parte, che attiene al fascicolo contenentel'atto di appello e la sentenza appellata, dunque soltanto agli attipredisposti per quel grado di giudizio, e non anche al fascicolo diparte del precedente grado (Cass., n. 23658 del 2017).Si è recentemente confermato, infatti, l'orientamento di legitti-mità per cui nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'ap-pello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel meritodella decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le ca-ratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio priorisinstantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la vestedi attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere didimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che siastata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giu-dizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erroneavalutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dallacontroparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere diestrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di pro-durli in sede di gravame (Cass., Sez. Un., 8/2/2013, n. 3033; in pre-cedenza Cass., Sez. Un., n. 28498 del 2005; richiamate entrambeda Cass., Sez. Un., 16/2/2023, n. 4825).Questa Corte, infatti, ha ritenuto di non superare le sentenze n.28498 del 2005 e n. 3033 del 2013, piuttosto «ampliando, nel nuovoquadro di sistema delineatosi, gli effetti del principio di acquisizionedelle prove documentali e gli strumenti, che già tali sentenze con-13 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026templavano, idoneo a consentire al giudice d'appello la ricostruzionedella portata dimostrativa di tali prove, indipendentemente dalla na-tura informatica o cartacea del supporto, in funzione di una conce-zione del processo che “fa leva sul valore della giustizia della deci-sione” (Cass., Sez. Un., n. 4825 del 2023; Cass., Sez. Un., 10531 del2013).Si reputa, dunque, che il documento ritualmente prodotto forni-sce «una rappresentazione immediata e permanente del fatto dicausa» e che «[i]l fatto storico rappresentato dal documento pro-dotto si ha per dimostrato, essendo stato ultimato il procedimentostrumentale che assicura l'acquisizione processuale della fonte di co-noscenza», ponendo fuori causa l'art. 2697 c.c.Sotto questo aspetto, dunque, affinché il fatto dimostrato dal do-cumento prodotto in primo grado possa essere compreso per l'atti-vità logica del giudice d'appello, «esso non va, dunque, nuovamenteprovato dalla parte che ne invochi il riesame, quanto solo allegato, ecioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di unSi chiarisce, in motivazione, che affinché il giudice d'appellopossa procedere all'autonomo e diretto esame del documento giàprodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, «il docu-mento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più dispo-nibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione(perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contu-mace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata allealtre parti a norma dell'art. 76 disposizione di attuazione c.p.c., sem-mai, come sosteneva la sentenza n. 28498 del 2005, «sulla basedell'ordine in tal senso imposto dal giudice all'atto del ritiro effettuatoavvalendosi della facoltà di cui agli artt. 169 c.p.c. e 77 disposizionidi attuazione c.p.c.».14 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026Pertanto, si ritiene che il giudice d'appello possa porre a fonda-mento della propria decisione il documento prodotto in formato car-taceo non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il conte-nuto «che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o inaltro provvedimento o atto del processo» (Cass. Sez.u., n. 4835 del2023).Si è negato che la permanente portata dimostrativa nel giudiziodi appello di uno o di determinati documenti acquisiti in primo gradopossa discendere dalla scelta strategica delle parti di volersi avvaleredel relativo effetto probatorio; può dunque ritenersi consentito algiudice d'appello «eventualmente aperto un preventivo contraddit-torio, di ordinare la produzione dei medesimi documenti, in copia oin originale, se lo ritiene necessario, a modello di quanto del restostabilito dall'art. 123-bis disposizioni di attuazione c.p.c. per l'impu-gnazione di sentenza non definitiva».Si è sottolineato che ove la parte interessata abbia ottemperatoall'onere processuale a suo carico «di compiere nell'atto di appello onella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del docu-mento cartaceo prodotto in primo grado […] del quale invochi il rie-same in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provvedutoad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado,sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamentoprocessuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere diricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente ac-quisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato daldocumento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo»(Cass., Sez. Un., n. 4835 del 2023).La Corte d'appello non si è conformata in alcun modo ai principidi legittimità sopra enunciati, affermando erroneamente che eraonere dell'appellato Battaglia riprodurre nel giudizio di appello i do-15 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026cumenti dimostrativi della sussistenza del proprio credito per presta-zioni professionali, già valutati dal Tribunale quali idonei a sorreggereil fatto costitutivo della domanda.Tra l'altro, non risultando l'annotazione dell'avvenuto ritiro delfascicolo della parte, il giudice non può rigettare una domanda o unaeccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fa-scicolo di parte, ma deve disporre le opportune ricerche tramite lacancelleria, e, in caso di esito negativo, concedere un termine all'ap-pellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, presumendosi chel'attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto dellenorme processuali e, quindi, che il fascicolo, dopo l'avvenuto depo-sito, non sia mai stato ritirato (Cass., sez. 1, 3/6/2014, n. 12369;Cass., sez. 2, 28/6/2017, n. 16212; Cass., sez. 2, 7/10/2020, n.21571).13. Il terzo e il sesto motivo, che vanno affrontati congiunta-mente per strette ragioni di connessione, sono fondati.13.1. Risulta pacifico che il Comune si sia costituito tardivamentenel corso del giudizio di primo grado, soltanto dopo la scadenza deitermini di preclusione per svolgere l'attività istruttoria, di cui all'art.183, comma 6, c.p.c.La stessa Corte d'appello ha ammesso che la costituzione delComune era tardiva (pagina 9 della motivazione «inadempimentoeccepito dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi tardiva-mente davanti al primo giudice»).Pertanto, trova applicazione la disciplina processuale di cui all'art.167, secondo comma, c.p.c., vigente dal 27/2/2010 al 17/10/2022,a mente del quale «[a] pena di decadenza [il convenuto] deve pro-porre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processualie di merito che non siano rilevabili d'ufficio».16 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026Non v'è dubbio che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460c.p.c. costituisce un'eccezione in senso stretto.L'eccezione di inadempimento, avendo natura di eccezione insenso stretto (o in senso proprio) non è rilevabile d'ufficio e va pro-posta, a pena di decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c., nellacomparsa di risposta depositata dal convenuto almeno 20 giorniprima dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'articolo 166 c.p.c.,nella versione vigente ratione temporis (Cass., sez. 2, 16/7/2025, n.19753).Al momento della costituzione tardiva in giudizio del Comuneerano scaduti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., conconseguente tardività della documentazione prodotta.14. Il quarto e il quinto motivo, che vanno affrontati congiunta-mente per strette ragioni di connessione, sono fondati.La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto ammissibili i docu-menti prodotti dal Comune in sede d'appello, reputando impossibilediscernere i documenti prodotti in prime cure da quelli prodotti insede di gravame, in assenza del deposito da parte del Battaglia delladocumentazione di primo grado.Per la Corte d'appello, dunque, «quanto alla documentazioneprodotta dal Comune deve ritenersi certamente inammissibile soloquella non coincidente con gli atti già prodotti dalla controparte».La mancanza del fascicolo del Battaglia avrebbe impedito allaCorte territoriale una tale verifica.In realtà, però, poiché il Comune aveva depositato tardivamentei documenti in primo grado, oltre la scadenza dei termini di preclu-sione ex art. 183, sesto comma, c.p.c., era inevitabile anche la tar-dività degli (stessi) documenti prodotti in sede d'appello.Tra l'altro, alla stregua della giurisprudenza di legittimità soprarichiamata (Cass., Sez. Un., n. 4835 del 2023), ben avrebbe potuto17 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 31045/2021Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 17847/2026Data pubblicazione 04/06/2026la Corte d'appello ordinare al Comune la produzione di documenti giàdepositati, sia pure tardivamente, quale convenuto in primo grado(si fa riferimento a Cass., Sez. Un., 28498 del 2005).15. Il settimo motivo è infondato.La motivazione della sentenza della Corte d'appello è presente,non solo in senso grafico, ma anche nell'enunciazione delle argomen-tazioni logico-giuridiche sottese tale decisione, sia pure non correttenell'applicazione dei principi giurisprudenziali di legittimità.16. L'ottavo e il decimo motivo risultano assorbiti, in ragionedell'accoglimento degli altri motivi.17. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin-vio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto enono; rigetta il settimo; dichiara assorbiti l'ottavo e il decimo motivo;cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvioalla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui de-manda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio2026Il PresidenteGuido Mercolino18 RG n. 31045/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio