Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:229
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CO0068(01)_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa C-68/90 R,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] national, entrambi con gli avv.ti J.-P . Claudon e W . de Saint-Just, S.C.P ., del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Preta, plateau du Kirchberg,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dal sig . J . Campinos, giureconsulto, assistito dai sigg . R . Bieber, consigliere giuridico, e P . Kyst, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto un' istanza di provvedimenti urgenti volta a far sospendere l' esecuzione di tre atti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, con cui rispettivamente si è convocata, per il 16 gennaio 1990, una riunione della delegazione interparlamentare del [OSCURATO:PERSONA] europeo con la Svizzera, si è organizzata la designazione del presidente della delegazione e si è designato come tale, il 16 gennaio 1990, il sig . G . Topmann,
Il presidente della Corte di giustizia
delle Comunità europee
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 16 marzo 1990, il sig . [OSCURATO:PERSONA], deputato europeo appartenente al gruppo delle destre europee, e il [OSCURATO:PERSONA] national, associazione senza scopo di lucro ai sensi della legge francese 18 luglio 1901, nella persona del suo presidente sig . [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto alla Corte, a norma dell' art . 173 del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento di tre atti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, con cui rispettivamente si è convocata, per il 16 gennaio 1990, una riunione della delegazione interparlamentare del [OSCURATO:PERSONA] europeo con la Svizzera, si è organizzata la designazione del presidente della delegazione e si è designato come tale, il 16 gennaio 1990, il sig . G . Topmann .
2 Con atto separato, depositato in pari data nella cancelleria della Corte, i ricorrenti hanno altresì proposto, a norma degli artt . 185 del Trattato CEE e 83 del regolamento di procedura, un' istanza di provvedimenti urgenti mirante a ottenere la sospensione dell' esecuzione dei tre atti impugnati fino alla pronuncia della Corte sul ricorso in via principale .
3 Il convenuto ha presentato le proprie osservazioni scritte il 20 aprile 1990 e le parti sono state sentite oralmente il 15 maggio 1990 .
4 Tuttavia, con ordinanza 22 maggio 1990, la Corte, in applicazione dell' art . 92, § 1, del regolamento di procedura, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto in via principale .
5 Conseguentemente, l' istanza di provvedimenti urgenti è anch' essa irricevibile .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
Il presidente
così provvede :
1 ) L' istanza di provvedimenti urgenti è irricevibile .
2 ) Le spese sono a carico dei ricorrenti .
Lussemburgo, il 23 maggio 1990 .