CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31023/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]Salvemini, ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte diappello di Bari ha confermato quella emessa dal Tribunale di Trani il 13 dicembre2024, in esito a rito abbreviato, di condanna del ricorrente alla pena di mesi seidi reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheprevalenti sulla contestata recidiva.2. Con un unico motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dellalegge penale in relazione agli artt. 56 e 56-quater legge 24 novembre 1981, n69, e vizi della motivazione.La Corte di appello ha negato la sostituzione della reclusione con la penapecuniaria o con la detenzione domiciliare sostitutiva, sebbene sia stata inflittauna pena minima e fosse stato richiesto il proscioglimento per la particolaretenuità del fatto.Il rigetto da parte della Corte di appello è stato motivato in relazione aiprecedenti penali da cui l’imputato risulta gravato, senza evidenziare come daessi possa inferirsi il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alle sanzionisostitutive ed il pregiudizio per la finalità rieducativa che deve connotare la pena.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso evidenziando che, pur nella necessaria sinteticità dellastatuizione, la Corte territoriale ha formulato un lineare ragionamento decisorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso, avente esclusivamente ad oggetto la applicazione delle penesostitutive, è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.2. Va premesso che opera al riguardo la norma transitoria di cui all’art. 95d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), che impone di applicare aiprocedimenti penali pendenti in fase di merito al momento della entrata in vigoredella riforma – tra cui rientra il presente, introdotto nel 2020 - le normeprevigenti della legge n. 689 del 1981, se risultino più favorevoli per l’imputato.Al proposito, questa Corte ha puntualizzato come, in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, sia tardiva la richiesta formulata, per la primavolta, dall'imputato nel giudizio di appello, nel caso in cui quest'ultimo nonl'avesse già presentata nel corso del giudizio di primo grado, se pendente al30/12/2022, data di entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia", posto che ladisciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essereintesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano alprimo giudizio o a quello di appello a seconda del grado in cui pendeva ilprocesso alla data indicata. La Corte ha altresì evidenziato, in tale arresto, chel'imputato ha l'onere di una tempestiva presentazione dell'istanza, pena la suainammissibilità, non potendosi recuperare la stessa nel giudizio di gravame, senon come motivo di impugnazione avverso il rigetto della richiesta proposta inprimo grado (Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, D'agata, Rv. 289139 -01).In applicazione del medesimo principio, si è ritenuta immune da censurela decisione assunta in grado di appello, che non aveva motivato sulla richiesta dipena sostitutiva avanzata per la prima volta in quella sede, in un processodefinito, in primo grado, dopo l'entrata in vigore della riforma, evidenziandosi,altresì, che, a seguito della modifica normativa dell'art. 545-bis cod. proc. pen.ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. u), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, l'imputatonon può neanche dolersi del mancato esercizio del potere discrezionale delgiudice di proporre l'applicazione di pene sostitutive (Sez. 2, n. 3962 del13/01/2026, C., Rv. 289291 - 01).3. Ciò posto, deve precisarsi che, nel rassegnare le conclusioni dinanzi alTribunale,la difesa aveva richiesto, presente il [OSCURATO:PERSONA], la conversione dellapena detentiva nella detenzione domiciliare sostitutiva, senza alcun riferimentoalla pena pecuniaria, invocata nell'atto di appello (come risulta dal verbalestenotipico di udienza del 13 dicembre 2024).Va dunque perimetrato l’ambito della decisione alla sola richiesta disostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva.4. In ragione dell’art. 95 cit., tra le norme succedutesi nel tempo a partiredal 2020, si devono individuare quelle più favorevoli, senza che possa procedersiall’applicazione promiscua delle due diverse discipline.Al riguardo, la pregressa formulazione dell’art. 59 legge n. 689 del 1981prevedeva condizioni soggettive fortemente limitative della sostituzione, inragione dei precedenti; dunque dettava disposizioni meno favorevoli.Di contro, l’art. 58 legge n. 689 del 1981 riformulato, regolativo del poterediscrezionale del giudice nella applicazione e nella scelta delle pene sostitutivepreviste ex art. 20-bis cod. pen., enuclea due specifiche condizioni negative,quali:- l’inidoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolodi commissione di ulteriori reati;- la sussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni imposte nonsaranno adempiute dal condannato.Nella disciplina riformata di cui al d. lgs. n. 150 del 2022, come si evincedalla Relazione illustrativa, i modelli sanzionatori sostitutivi della pena detentivadevono contribuire in modo più adeguato alla rieducazione del condannato,assicurando, anche attraverso opportune prescrizioni, il contenimento delpericolo di reiterazione dell’illecito.Detto altrimenti, tra le finalità della riforma del trattamento sanzionatorio,rientra quella di scongiurare, con le alternative al carcere, gli effettidesocializzanti e criminogeni della restrizione intramuraria, senza tuttaviaperdere di vista l'obiettivo rieducativo e quello di prevenzione.Se è vero che non sono preclusivi della applicazione della pena sostitutiva isoli precedenti penali ai sensi dell’art. 59 legge n. 689 del 1981, siccome noncontemplati tra le condizioni soggettive ostative enucleate dalla stessa norma,ciò non toglie che, nel richiamare la necessità di un apprezzamento discrezionaleda compiere nel rispetto dei parametri enunciati dall’art. 133 cod. pen., comestabilito dall’art. 58 legge cit., il legislatore non ha escluso che possano esserevalutati anche i precedenti penali, non come soggettivamente ostativi, ma ai finidel necessario giudizio prognostico sulla idoneità rieducativa della penasostitutiva e – come accaduto nella specie - sull'adempimento delle prescrizionieventualmente imposte.Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di puntualizzare, con unaserie di pronunce, su cosa debba vertere tale valutazione prognostica.Si è affermato, in linea generale, che il giudice di merito non puòrespingere la richiesta di applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi,in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvioall'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981, comeriformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, deve essere letto in combinato disposto conl'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solocircostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedentipenali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 – 02).Si è tuttavia puntualizzato che «nel motivare sull'applicazione (o mancataapplicazione) delle pene sostitutive, il giudice deve ancora oggi tenere conto deiprecedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tanto nellaprospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nellaprospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarlapiù idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione,Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381).Se è vero, dunque, che il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto nell'art. 58della legge n. 689 cit., come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, deve essereletto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, qualicondizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, noncomprensive dei precedenti penali (come affermato dalla sentenza Pesce , cit.), ètuttavia anche vero che, per giustificare la propria prognosi negativa in ordineall'adempimento delle prescrizioni, il giudice può trarre argomenti dalla natura,dal numero dei precedenti e dall'epoca di commissione degli illeciti (così Sez. 2,n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348; Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025,Rizzo, Rv. 288741, in parte motiva).5. Con riferimento al caso in esame, la Corte di appello ha espresso ungiudizio di inidoneità della misura alternativa della detenzione domiciliaresostitutiva, quanto alla osservanza delle prescrizioni ad esse inerenti, incentratosu una lunga teoria di condanne definitive e ha, dunque, valorizzato il numerodei precedenti.Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, ha anche vagliato nellepremesse della decisione il profilo personologico dell’imputato, che pure rileva aifini dell’adempimento delle prescrizioni.Ancora, nell’analizzare i presupposti della recidiva, ritenuta nella speciesussistente, la Corte ha posto in luce le “gravose risultanze del certificatopenale”, tali da far ritenere il “nuovo reato espressione di progressione criminosae – quantomeno - di una comprovata insensibilità ai dettami di legge”.Il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sullarecidiva non contraddice la valutazione espressa ai fini del rigetto della richiestadi sostituzione, avendo la Corte sottolineato che esso è stato opportunamenteformulato dal primo Giudice solo per mitigare il trattamento sanzionatorio.Sotto altro profilo, nell’escludere la ricorrenza dei presupposti per ilriconoscimento della particolare tenuità del fatto, è stata valorizzata la condottacomplessiva del soggetto, il quale, dopo essere stato sorpreso fuoridell’abitazione, uscendo dal Commissariato ove era stato condotto, avevaminacciato di morte uno degli operanti.Dunque, alla stregua di una valutazione complessiva dei profili oggettivi epersonalistici, sinergicamente considerati, la Corte ha formulato in terminicongrui una prognosi sfavorevole quanto alla osservanza delle prescrizioniaccessorie della detenzione domiciliare.6. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma,determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassadelle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]