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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 09606/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10250/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. e PREFETTURA di GROSSETO, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ex lege. -resistenti- Avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETO , nel proc. n.1200/2022, depositata i l 10/05/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-Con ordinanza depositata il 27/2/2023, il Giudice di pace di Grosseto ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 d.lgs. n.150/2011 da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, avverso il decreto emesso ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. a, del d.lgs n.286/1998 il 20/5/2022, con cui il Prefetto di Grosseto aveva disposto l'espulsione dell'opponente dal territorio nazionale.

Avverso la predetta ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un mezzo; il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Grosseto hanno depositato mero atto di costituzione.

Éstata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.13 comma 8 D.L.vo 286/1998, degli artt. 112 e 113 c.p.c., art.24 Cost., art.6 e 7 Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il ricorrente deduce l’errata qualificazione giuridica dell’atto impugnato e dei suoi effetti da parte del Giudice di prime cure, nonché la violazione del diritto di difesa e ad un equo processo.

Il ricorrente lamenta che il Giudice di pace avrebbe assecondato l’automatismo espulsivo della P.A., nonostante l’applicabilità della previsione di cui all’art.103, comma 11, del d.l. n.34/2020 e la pendenza del ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] della Toscana avverso il rigetto della domanda di sanatoria.

Sostiene che il Giudice di pace avrebbe omesso di valutare le prove dedotte, atteso che non corrisponderebbe al vero che Taouala fosse a conoscenza del rigetto della domanda di sanatoria fin dal 07/12/2021, circostanza deducibile – sempre secondo il ricorrente -dai motivi di ricorso proposti al TAR.Il motivo è infondato.

Dopo la presentazione della dichiarazione di emersione ex art. 103 d.l. 34/2020, non può essere legittimamente disposta l'espulsione del lavoratore straniero "in emersione", salvo che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o ricorrano le condizioni descritte al comma 10 della stessa disposizione, fino alla conclusione della procedura (Cass. n. 26863/2022).

Tuttavia, nel caso concreto, la procedura di emersione si era conclusa fin dal 7 dicembre 2021, con atto notificato a mani dello straniero ed a lui noto, ossia ben prima del decreto di espulsione, in data 20 maggio 2022.

Per tali ragioni, il Giudice di pace ha anche applicato l’art. 96 c.p.c., non specificamente impugnato in questa sede.

I motivi familiari che osterebbero all’espulsione (la presenza di uno zio in Italia) e la proposizione di un giudizio amministrativo risultano dedotti, peraltro del tutto genericamente, solo in questa sede, né il ricorrente ha provato di avere tempestivamente sottoposto queste questioni al Giudice di pace. 3.-In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass.

S.U. n. 23535/2019).

P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10250/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. e PREFETTURA di GROSSETO, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ex lege. -resistenti- Avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETO , nel proc. n.1200/2022, depositata i l 10/05/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-Con ordinanza depositata il 27/2/2023, il Giudice di pace di Grosseto ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 d.lgs. n.150/2011 da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, avverso il decreto emesso ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. a, del d.lgs n.286/1998 il 20/5/2022, con cui il Prefetto di Grosseto aveva disposto l'espulsione dell'opponente dal territorio nazionale. Avverso la predetta ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un mezzo; il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Grosseto hanno depositato mero atto di costituzione. Éstata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.13 comma 8 D.L.vo 286/1998, degli artt. 112 e 113 c.p.c., art.24 Cost., art.6 e 7 Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ricorrente deduce l’errata qualificazione giuridica dell’atto impugnato e dei suoi effetti da parte del Giudice di prime cure, nonché la violazione del diritto di difesa e ad un equo processo. Il ricorrente lamenta che il Giudice di pace avrebbe assecondato l’automatismo espulsivo della P.A., nonostante l’applicabilità della previsione di cui all’art.103, comma 11, del d.l. n.34/2020 e la pendenza del ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] della Toscana avverso il rigetto della domanda di sanatoria. Sostiene che il Giudice di pace avrebbe omesso di valutare le prove dedotte, atteso che non corrisponderebbe al vero che Taouala fosse a conoscenza del rigetto della domanda di sanatoria fin dal 07/12/2021, circostanza deducibile – sempre secondo il ricorrente -dai motivi di ricorso proposti al TAR.Il motivo è infondato. Dopo la presentazione della dichiarazione di emersione ex art. 103 d.l. 34/2020, non può essere legittimamente disposta l'espulsione del lavoratore straniero "in emersione", salvo che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o ricorrano le condizioni descritte al comma 10 della stessa disposizione, fino alla conclusione della procedura (Cass. n. 26863/2022). Tuttavia, nel caso concreto, la procedura di emersione si era conclusa fin dal 7 dicembre 2021, con atto notificato a mani dello straniero ed a lui noto, ossia ben prima del decreto di espulsione, in data 20 maggio 2022. Per tali ragioni, il Giudice di pace ha anche applicato l’art. 96 c.p.c., non specificamente impugnato in questa sede. I motivi familiari che osterebbero all’espulsione (la presenza di uno zio in Italia) e la proposizione di un giudizio amministrativo risultano dedotti, peraltro del tutto genericamente, solo in questa sede, né il ricorrente ha provato di avere tempestivamente sottoposto queste questioni al Giudice di pace. 3.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla spese in assenza di attività difensiva dell’intimato. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a no