CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15837/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel procedimento penale riguardante [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale è stata disposta l'archiviazione per il reato di cui all'art. 372 riferito ai suddetti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01), ipotesi, nel caso, neppure prospettate, sì che risulta preclusa a monte la stessa possibilità di qualificare l'impugnazione in termini di reclamo ai sensi dell'alt 568 comma 5 cod. proc. pen; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M