CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 maggio 2024
Cassazione n. 19106/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, viale delle Milizie, 9 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, via Nomentana, 403 -controricorrente– Avverso la sentenzadella Corte di Appello di Lecce – sede distaccata di Taranto- n. 117 /20 20 , pubblicata il 27 . 3 .2020 , notificata il 5.5.2020. Oggetto: opposizione a d.i. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 . 7 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. ─[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha fornito all’Asl di Taranto per tutto l’anno 2009, e fino al gennaio 2010 protesi ortopediche ed altro materiale sanitario; la curatela della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (nel frattempo fallita) ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Taranto il decreto ingiuntivo n.328/2012 con cui si è ingiunto alla ASL di pagare alla curatela la somma di € 412.316,36 oltre interessi legali dal 20.12.2010 e spese della fase monitoria. Con atto di citazione, notificato il 15.5.2012, la ASL di Taranto ha proposto opposizione. Con la sentenza n. 164/2015 del 20.1.2015 il Tribunale di Taranto ha accolto l'opposizione, revocando il d.i., e ha rigettato la domanda subordinata . 2.− Avverso la sentenza l’Asl di Taranto ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Leccesez. distaccata di Taranto. 3.−Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha accolto il gravame. 4. ─ L’ASL di Taranto ha presentato ricorso per cassazione con quattro motiv i . [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato controricorso. 5. − In data 3.5.2024 le parti hanno presentato istanza congiunta per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per il raggiungimento di un’intesa transattiva, sicché il ricorso è stato rinunciato. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consi