CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01513/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], cc n il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è ir amrnissibile per genericità e manifesta infondatezza, essendo meramente reiterativo di proli! di censura esaminati e disattesi con congrua motivazione; rilevato, infatti, che il motivo, diretto a proporre una lettura alternativa d( Ila vicenda, trova specifica smentita nella ricostruzione del fatto contenuta in sentenza e ne la puntuale descrizione delle manovre pericolose poste in essere dall'imputato con grave rischio per l'incolumità degli operanti che lo inseguivano e dei pedoni che transitavano in strz da in orario di punta (pag. 2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con , :onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos