CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 13170/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente $-ETN-TENZAA-,'Iv,- C"- su! ricorso R.G. 15951/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N.Q. [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N.Q. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N.Q. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N.Q. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 419/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ERBA che conclude per l'estinzione del processo; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ettore e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, la quale decidendo lin sede di rinvio, dopo che la precedente sentenza d'appello era stata cassata da questa Corte, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Anna, Domenica e [OSCURATO:PERSONA], accolse, per quanto reputato di ragione, l'appello dei Durante. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, co. 8bis, d. I. n. 137/2020, convertito nella I. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia con contestuale accettazione dei controricorrenti. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. In ragione di quanto sopra il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza statuizione sulle spese. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso nella c