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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 15292/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] considerato preliminarmente che non può essere accolta l'istanza di riunione di procedimenti che è stata avanzata il 19/02/2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], atteso che essa comporta delle valutazioni in punto di fatto che esulano dal sindacato della Corte di legittimità; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 2 e 3 sull'acquisizione dei filmati di videosorveglianza e del verbale di visione delle relative immagini secondo le modalità previste dalla legge nonché sulla piena attendibilità del riconoscimento operato dal teste); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] considerato preliminarmente che non può essere accolta l'istanza di riunione di procedimenti che è stata avanzata il 19/02/2026 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], atteso che essa comporta delle valutazioni in punto di fatto che esulano dal sindacato della Corte di legittimità; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 2 e 3 sull'acquisizione dei filmati di videosorveglianza e del verbale di visione delle relative immagini secondo le modalità previste dalla legge nonché sulla piena attendibilità del riconoscimento operato dal teste); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 15292/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris