CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32583/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MATERA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Salerno, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 42001 del 2022s / che, pronunciandosi avverso la sentenza n. 210 del 2021 della Corte d'appello di Potenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) della rubrica ed all'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, in parziale accoglimento dell'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha assolto lo stesso dal reato associativo ascrittogli perché il fatto non sussiste ed ha di conseguenza rideterminato la pena finale inflittagli per i sei reati di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, unificati dal vincolo della continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in quella di anni cinque e mesi cinque di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Riepilogando in sintesi le fasi del presente procedimento: con sentenza in data 1 aprile 2021, la Corte di appello di Potenza, avendo sostanzialmente confermato l'impianto motivazionale della sentenza del 17 dicembre 2015 con cui il Tribunale di Matera aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro contestati, aventi ad oggetto, per tutti la partecipazione, con differenti ruoli, ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati inerenti alle sostanze stupefacenti, e per i componenti l'associazione predette e per gli affiliati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per quest'ultimo in relazione ad una sola fattispecie delittuosa) la commissione di taluni reati fine, e li aveva, pertanto, condannati, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia. Ha altresì dichiarato la intervenuta prescrizione di talune delle ipotesi delittuose contestate ed ha, di conseguenza, rideterminato in melius la pena irrogata a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza impugnata; proposto ricorso per cassazione, la S.C.icon la sentenza n. 42001 del 16 giugno 2022, ha ritenuto fondate le censure aventi ad oggetto la configurabilità stessa della associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti. In particolare ha rilevato che gli indici che, ad avviso della Corte lucana, sarebbero rivelatori della esistenza della predetta necessaria struttura organizzata, appaiono quanto meno equivoci in quanto, in realtà, non segnano la presenza di precisi confini rispetto alla figura del concorso di persone nel reato continuato di spaccio di sostanza stupefacente. In conclusione, deve rilevarsi che gli indici che i giudici del merito hanno ritenuto caratterizzanti l'esistenza di una stabile struttura, comportante il coordinato e non occasionale utilizzo di persone e di mezzi, costituente la base operativa della associazione per delinquere ex art. 74 del d.P.r. n. 309 del 1990, si sono palesati tutti equivoci e, pertanto, non idonei a sostenere la diagnosi differenziale fra il reato associativo contestato ai prevenuti e la semplice compartecipazione concorsuale in una serie di condotte, unificate dal vincolo della continuazione, integranti la violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. Ha quindi rinviato alla Corte di appello di Salerno cui, in esito alla eventuale rivalutazione della sussistenza del reato associativo, è stata, altresì, rimessa la tematica riguardante la rideterminazione, ove necessario, del trattamento sanzionatorio. 3. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. Si censura la sentenza impugnata in punto di aumento di pena determinato dalla continuazione, atteso che la pena irrogata doveva essere inferiore a quella ritenuta di un mese ed Euro mille di multa per ciascun reato in continuazione. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 69, 132, 133 cod.pen. Si assume il difetto di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Ed invero la Corte di merito, in sede di giudizio di rinvio, dopo aver escluso la sussistenza del reato associativo di cui al capo 1), ha provveduto a rideterminare la pena in relazione alle residue imputazioni di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, dando atto dei singoli passaggi seguiti nella determinazione della pena finale, ivi compresa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e motivando lo scostamento dal minimo edittale.Peraltro va rilevato che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, fzepigù: quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770). Parimenti manifestamente infondato é il secondo motivo. Ed invero la censura, come riconosciuto dallo stesso difensore in sede di discussione, non si confronta con la sentenza impugnata che invece ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. In conclusione il ricorso ,manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Wchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem