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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 33885/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli con sentenza pronunciata in data 22 Aprile 2022, sugli appelli proposti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed IZE Jerry avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - ufficio Gip - in data 25 Gennaio 2021 e da IBE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - ufficio GIP - in data 19 Maggio 2021, atti di impugnazione che avevano dato luogo a distinti procedimenti di appello successivamente riuniti dal giudice distrettuale, in parziale riforma delle suddette pronunce, riconosciuto in relazione all'[OSCURATO:PERSONA] il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati nel presente giudizio con i fatti separatamente giudicati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente in data 23/6/2016 e in data 11/11/2016, e ridotta la pena nei confronti del'IBE, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni tredici mesi otto di reclusione e di IBE [OSCURATO:PERSONA] in anni dieci mesi due giorni venti di reclusione.

Confermava quanto a IZE Jerry la pena comminata dal primo giudice in anni dodici di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], IZE Jerry e IBE [OSCURATO:PERSONA] sono imputati del reato di cui all'art.74 d.P.R. 309/90 per essersi tra loro associati al fine della commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art.73 d.P.R. 309/90 nell'ambito di associazione a delinquere, composta prevalentemente da cittadini nigeriani, dedita alla importazione e alla distribuzione in tutta Europa e in Italia di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina attraverso plurime importazioni eseguite mediante corrieri "ovulatori" provenienti da diversi paesi esteri.

Lo stupefacente, giunto in Italia, veniva lavorato e trasformato con l'ausilio di sostanza da taglio e avviato ad una fitta rete di pusher provenienti dalle province di Napoli, Caserta, Padova, che lo rivendevano al dettaglio sul mercato nazionale., A tutti e tre gli imputati veniva riconosciuto il ruolo di promotore dell'associazione criminale e di organizzatori dei singoli trasporti.

Agli stessi inoltre era contestato il concorso in una serie di reati fine compendiati da 1 a) a 22) quanto a [OSCURATO:PERSONA] e IZE, con taluni omissis e ai capi la), 2, 4) e 12) per IBE delle rispettive imputazioni.

2. La Corte di Appello di Napoli procedeva ad esaminare gli appelli in relazione a ciascun capo di imputazione e a ciascun appellante con riferimento ai reati fine in materia di stupefacenti, affrontando poi le doglian,ze afferenti alla sussistenza del sodalizio criminoso di cui .all'art.74 Dpr 309/90, di cui evidenziava gli elementi fondanti sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, dei sequestri di stupefacente, degli arresti operai:i, dei controlli e degli accertamenti di PG evidenziando le posizioni apicali e di promozione assunte dai ricorrenti in relazione alla movimentazione dall'estero di rilevanti carichi di stupefacente da parte di corrieri fidelizzati e delle relazioni intrattenute da fornitori presenti in varie nazioni, per poi procedere allo smercio dello stupefacente in territorio nazionale e in particolare nelle province di Napoli, Caserta, Latina e Padova. 2.1 Il giudice distrettuale escludeva che ricorresse sovrapposizione naturalistica, fattuale e temporale, e quindi la preclusione derivante da un precedente giudicato, tra la contestazione della ipotesi associativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai fatti in precedenza giudicati con sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], laddove dal mero raffronto tra i fatti in contestazione nei due procedimenti risultava che le due compagini avevano operato all'interno di un diversificato arco temporale e che l'organigramma dei due sodalizi era differentemente composto se non per la partecipazione di un unico sodale, né era plausibile riconoscere che gli argomenti impiegati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della pronuncia assolutoria dell'[OSCURATO:PERSONA] dai fatti associativi ivi giudicati, potessero essere automaticamente trasposti per il riconoscimento della ricorrenza del diverso sodalizio di cui al capo 1 della imputazione. 2.2 Riconosceva invece il vincolo della continuazione dei fatti giudicati nel presente procedimento con i fatti che avevano formato oggetto di condanna a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] in due distinti procedimenti dinanzi al Gip del Tribunale di Napoli in ragione della omogeneità dei titoli di reato, della medesimezza dell'ambito territoriale di riferimento e dell'epoca di commissione dei reati che era coeva a quella in cui aveva operato la struttura associativa (successivi al Dicembre 2015).

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese di tutti e tre gli imputati. 3.1 IBE [OSCURATO:PERSONA] assume difetto di motivazione in relazione alla puntuale verifica di ipotesi di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. 3.2 IZE Jerry con un unico articolato motivo di ricorso assume violazione di legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della compagine associativa, con particolare riferimento alla ricorrenza di un accordo stabile tra associati, nonché difetto di motivazione circa la partecipazione dell'IZE all'associazione, alla riconosciuta esistenza di uno scopo comune e dell'affectio societatis dei singoli componenti; assume inoltre difetto di motivazione sulla valutazione della rilevanza delle singole condotte di cui all'art.73 d.P.R. 309/90 così come contestate quali manifestazione dell'esistenza dell'associazione, nonché errata applicazione dei criteri di valutazione della prova con riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche.

Secondo la prospettazione difensiva la mancanza di contatti diretti tra gli associati e la mancanza di concorso degli stessi nei reati fine rappresenterebbe indice di esclusione di un accordo associativo stabile e di un impegno tra sodali diretto alla realizzazione di una serie indefinita di reati.

In mancanza di concorso dei ricorrenti nei reati fine e di collegamenti apparenti tra gli stessi, il giudice distrettuale non avrebbe dovuto riconoscere l'affectio societatis di ciascun partecipe sulla base della mera commissione dei singoli reati fine.

Del tutto carente riteneva poi la motivazione in relazione alla ricostruzione della struttura organizzativa dell'associazione in quanto, a parte il difetto di concorso tra i tre ricorrenti nei reati scopo, non era emerso che nella fase ideativa delle singole manifestazioni criminose il ricorrente si fosse avvalso di una organizzazione seppur minima che fosse condivisa anche dagli altri sodali; era al contrario risultata una totale indipendenza organizzativa, ideativa ed esecutiva di ciascun partecipe sia con riferimento al rinvenimento di canali di approvvigionamento, sia con riferimento alla successiva distribuzione dello stupefacente, a parte un unico contatto tra l'IZE e l'[OSCURATO:PERSONA], di talchè doveva ritenersi escluso l'accordo associativo e qualsiasi profilo di consapevolezza di appartenere ad una struttura unitaria, laddove l'IVE aveva propri fornitori, corrieri ed acquirenti. 3.3 Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un unico articolato motivo di ricorso con il quale assume vizio mol:ivazionale, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione o comunque per travisamento della prova, in relazione al punto della sentenza relativo all'applicazione dell'art.649 cod.proc.pen.; nonché violazione di legge, e difetto di motivazione in relazione all'acquisizione dellre sentenze divenute irrevocabili e alla loro utilizzazione ai fini della prova dei fatti in esse accertati e con riferimento alla sussistenza dell'art.74 d.P.R. 309/90.

Sotto un primo profilo evidenzia che, a prescindere dalla motivazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso la responsabilità del ricorrente per il delitto associativo ivi contestato, risultava contraddittorio l'argomento utilizzato dalla Corte di Appello che faceva leva sul fatto che le due contestazioni coprissero un differente arco temporale in quanto, a parte il periodo che andava da Marzo a Dicembre 2015, che veniva indicato soltanto nella contestazione della sentenza passata in giudicato, a partire da tale data l'arco di durata del vincolo associativo era del tutto sovrapponibile per i fatti esaminati dalle due autorità giudiziarie, stante il carattere permanente del vincolo associativo esaminato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con condotta perdurante.

Evidenzia ancora che alcuni dei reati fine giudicati dal suddetto Tribunale erano stati realizzati dopo il Dicembre 2015 e pertanto all'interno del periodo di operatività della seconda struttura associativa, rendendo ancora più articolata la valutazione che avrebbe dovuto operare la Corte di Appello per enucleare gli elementi fondanti della strul:tura associativa di cui all'odierno procedimento e i reati fine alla stessa riconducibili tenuto conto dell'identico bacino del litorale domiziano di riferimento (Caste! Volturno, [OSCURATO:PERSONA] ecc.). 3.3.1 D'Altro canto il giudice distrettuale aveva evidenziato di essere consapevole che i fatti di cui al presente giudizio risultavano saldati con il pregresso filone di indagini in relazione al quale l'[OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da diverso titolo cautelare per condotte pregresse, concernenti anche il delitto associativo, ma non aveva tratto da tale collegamento, evidenziato altresì nella informativa di reato n.103/2015 del 9/03/2017 della stazione dei Carabinieri di Grazzanise, che si trattava della medesima associazione tantochè nella informativa si ometteva espressamente di segnalare la ipotesi delittuosa dell'art.74 d.P.R. 309/90, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] era stato già sottoposto a misura cautelare per detto titolo in relazione alla pregressa attività di indagine e che la compagine era la medesima sostituiti i soggetti nel fratl:empo arrestati, con nuovi accoliti (tra i cui i due coimputati ricorrenti). 3.3.2 Se pure ammetteva, come plausibile, la prospettazione di due diverse, ma coeve, compagini associative operanti in un medesimo ambito territoriale, il ricorrente assume che il giudice distrettuale, a fronte delle suddette allegazioni, avrebbe dovuto adeguatamente motivare sui diversi caratteri strutturali e sui profili distintivi delle due organizzazioni operanti nel medesimo ambito territoriale in un complessivo arco temporale che si saldava e nelle quali figurava la figura dell'[OSCURATO:PERSONA] in veste di promotore e organizzatore di entrambi i sodalizi.

Il ragionamento della Corte di Appello di Napoli si poneva in distonia con il principio di non contraddizione desumibile dall'art.587 cod.proc.pen., al fine di prevenire contrasti cli giudicato anche alla luce del vincolo esercitato dalle sentenze irrevocabili versate in atti ai sensi dell'art.238 bis cod.proc.pen., laddove il giudice distrettuale aveva del tutto omesso di prendere in considerazione il contenuto della !:;entenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva assolto l'[OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo, e delle successive pronunce con le quali erano stati assolti altri partecipi alla suddetta associazione.

Assume, come ulteriore profilo di contraddittorietà nel giudizio espresso dalla Corte di Appello, il fatto che i reati fine della prima (non ritenuta) associazione erano stati posti in continuazione con due ulteriori fatti-reato, realizzati nel corso dell'anno 2016 e che avevano dato luogo a due distinte condanne nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA].

La contraddizione consiste nel fatto che la Corte di Appello di Napoli, nella sentenza impugnata, aveva sua volta riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i fatti reato contestati nel presente giudizio (compresi quelli relativi al delitto associativo) e le due ipotesi criminose realizzate nel corso dell'anno 2016 e giudicati dal Gip del Tribunale di Napoli, evidenziando, a maggiore ragione, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tale da incorporare i fatti che venivano in considerazione come reati fine delle due distinte realtà associative, determinando pertanto un corto circuito in cui venivano a saldarsi, anche sotto il profilo finalistico le condotte e gli accordi criminosi delle due (asseritannente) diverse strutture. , 3.3.3 Come ulteriore profilo di criticità, in termini di illogicità manifesta, viene poi indicata la intervenuta assoluzione di alcuni sodali della seconda associazione con sentenza del Tribunale di Napoli in data 13 Luglio 2021 laddove nel corpo motivazionale della sentenza impugnata, ai fini dell'accertamento del vincolo associativo, venivano valorizzati i rapporti e i contatti tra gli odierni ricorrenti con i suddetti sodali, assolti peraltro dalla ipotesi associativa, per affermare la loro partecipazione al sodalizio con compiti apicali. [OSCURATO:PERSONA] 1.In relazione all'articolato motivo di ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza del S.C. ha affermato che ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (da ultimo sez.4, n.3325 del 6/12/2016, Shabani, Rv.269223; n.12175 del 2/11/2016, P.C. in proc.Bordogna e altri, Rv.270387; sez.:1, n.42630 del 27/04/2022, PG c/Piccolomo, Rv.283687-01).

In relazione ai reati plurisoggettivi a concorso necessario, quali sono i delitti associativi, che hanno natura permanente in cui si contesti altresì una condotta perdurante nel tempo, al fine di controllare il rispetto del principio del "ne bis in idem", anche in relazione alla data di commissione dei reati scopo, risulta necessario verificare in concreto i segmenti di condotta presi in considerazione dalle singole sentenze passate in giudicato, laddove tale principio risulta violato solo allorquando vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di giudicato (sez.3, n.52499 del 24/06/2014, Balzano, Rv.261708-01).

Va inoltre evidenziato come l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (se2.2, n.1144 del 6/12/2018, Delle Vergini, Rv.275068-01).

A tale fine la identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (sez.5, n.18020 del 10/02/2022, PG/Laudani, Rv.283371). 1.1 Orbene la valutazione operata dal giudice distrettuale non si è conformata alle regole di diritto sopra enunciate.

Pure rilevando come il procedimento in oggetto abbia tratto origine da una notizia di reato che si salda, in continuità cronologica, con atti di indagine che già avevano formato oggetto di valutazione giudiziaria, anche ai fini cautelari, in un diverso procedimento a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che in entrambi i procedimenti era contestato al ricorrente il delitto associativo di cui all'ad:74 d.P.R. 309/90 con il ruolo di promotore dell'associazione, che in entrambi i procedimenti viene individuata la sede dell'associazione nel medesimo bacino territoriale di Napoli ed entroterra domiziano ([OSCURATO:PERSONA], Caste! Volturno) e che in entrambi i procedimenti si assume il medesimo modus operandi, mediante importazioni di stupefacente dall'estero (in particolare dalla Nigeria) con utilizzo di corrieri ovulatori nel medesimo contesto temporale, il giudice distrettuale si è limitato ad una valutazione del tutto sommaria, contraddittoria ed illogica delle emergenze processuali a sua disposizione, limitandosi ad una verifica formale sulla identità delle contestazioni elevate nei due distinti procedimenti e omettendo del tutto una analisi sostanziale dei fatti giudicati con sentenza assolutoria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 Maggio 2021, rispetto a quanto oggetto del presente giudizio.

2. A tale proposito rileva la corte di appello di Napoli che "al di là di ogni questione riguardante la medesimezza della P.G. inquirente e la continuità temporale fra le indagini di cui ai procedimenti in questione, deve in via assorbente rilevarsi come dalla lettura del capo di imputazione associativo relativo al procedimento n.22675/2018 R.G.N.R. (cfr. decreto di giudizio immediato e rubrica della sentenza in atti) emerga la pressoché totale diversità dei sodalizi (aventi in comune le sole figure dell'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) e dei reati fine, oltre alla sfasatura temporale delle contestazioni". 2.1 Orbene l'inferenza del giudice della impugnazione appare argomentata in termini talmente minimali, incompleti e incoerenti rispetto al vaglio che era imposto dai principi di diritto sopra enunciati, da giustificare l'annullamento e un nuovo esame degli elementi sui quali condurre l'accertamento relativo alla preclusione derivante dall'applicazione dell'art.649 cod.proc.pen.

Dal confronto delle mere contestazioni dei due procedimenti penali non emerge una frattura temporale (definita dal giudice distrettuale "sfasatura") tra i fatti contestati nel presente giudizio come realizzati in Sant'Antimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], territorio nazionale ed estero dal mese di Dicembre 2015 fino al 28 Febbraio 2020 (quale data di esecuzione di misura custodiale carceraria) rispetto a quelli già giudicati separatamente.

Invero dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla contestazione riportata nella sentenza pronunciata dal Tribunale di S.M.

C:apua Vetere in data 12 Maggio 2021, divenuta irrevocabile (allegata dal ricorrente per l'autosufficienza del ricorso), emerge al contrario che non ricorre alcuna frattura temporale tra i fatti associativi contestati nei due distinti procedimenti penali, se non per il fatto che la "prima associazione" risulta operativa dal Marzo 2015, mentre i fatti associativi di cui al presente giudizio risalgono al Dicembre 2015. 2.2 Quanto al profilo temporale va inoltre rappresentato come, in relazione alla prima associazione non viene indicato in imputazione un termine di cessazione, mentre si assume una condotta criminosa perdurante nel tempo. 'E lo stesso giudice di appello a indicare come, in relazione alla prima contestazione, l'imputato veniva attinto da ordinanza cautelare "per reati affini a quelli per cui è processo" in data 5 Novembre 2019, quindi pochi mesi prima che venisse eseguita la misura custodiale per i "nuovi" fatti associativi (28 Febbraio 2020, indicato come termine di cessazione dell'associazione di cui alla seconda contestazione), mentre dalla sentenza del Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA] emerge che il decreto di giudizio immediato cautelare per i fatti di cui alla "prima associazione" è stato emesso alla fine dell'anno 2019, laddove la prima udienza di comparizione è stata tenuta in data 18 Febbraio 2020 e pertanto in epoca del tutto coeva a quella indicata come termine di cessazione anche della seconda associazione.

Deve pertanto ritenersi erronea e illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui viene ravvisata una sfasatura temporale tra la durata delle due strutture associative.2.3 Inoltre il ragionamento operato dal giudice distrettuale si appalesa del tutto apparente in quanto l'arco temporale di durata della seconda associazione risulta cronologicamente sovrapponibile a quello della prima associazione, la quale presenta una maggiore estensione temporale che non determina alcuna sfasatura, in quanto si tratta di condotta associativa che precede quella di cui all'odierno giudizio. 2.4 Apparente risulta la motivazione anche nella parte in cui opera un laconico riferimento alla diversità dei reati fine i quali, al contrario, possono essere un sintomo rivelatore della continuità operativa tra la prima compagine e quella oggetto del presente giudizio impugnatorio in ragione alla medesimezza delle modalità esecutive degli approvvigionamenti (tramite corrieri ovulatori) e della assenza di frattura temporale tra le condotte illecite (approvvigionamento e spaccio) inserite come reati scopo dei distinti sodalizi. 2.5 II giudice distrettuale ha del tutto omesso di considerare la circostanza, peraltro rilevabile anche dal mero confronto dei capi di imputazione dei distinti procedimenti che, in relazione alla prima associazione, almeno uno dei reati fine, costituito dalla importazione dal Ruanda di svariati quantitativi di stupefacente (capo 24 della contestazione di cui alla sentenza del Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA]) risulta commesso all'interno di arco temporale in cui risulterebbe attiva anche la seconda associazione di cui all'odierna contestazione e quindi la Corte di Appello avrebbe dovuto approfondire il tema della identità della strutture associative non soltanto sotto il profilo della continuità temporale, ma anche sotto il versante della coesistenza delle stesse nel medesimo arco temporale. 2.6 In definitiva la corte di appello di Napoli, mediante una motivazione apparente e illogica, ha di fatto abdicato al compito di verificare, mediante il ricorso ad elementi oggettivi desumibili dal contenuto della sentenza del Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA], se potesse esservi una reale coesistenza tra le due organizzazioni criminose, costituite all'interno dello stesso bacino territoriale, e nello stesso periodo, ovvero se si profilasse una sovrapposizione totale o parziale tra le stesse. 2.7 Invero in tema di reati associativi il divieto del "ne bis in idem" non opera per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose, risultando esso violato solo ove risultano sovrapponibili i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, ma a tale fine è necessario un compiuto accertamento sulla diversità del programma criminoso, ovvero sul fatto che le stesse risultano operative in aree geografiche ed epoche solo parzialmente coincidenti, nonché con compagini soggettive in tutto o in parte diversificate (sez.6, n.36555 del 10/12/2020, Bello, Rv.280287-01). 2.7.1 Nella specie l'accertamento sulle differenze strutturali, cronologiche e territoriali doveva essere particolarmente accurato e agganciato alla effettiva operatività delle due distinte strutture, trattandosi di organizzazioni operanti nel medesimo contesto ambientale e in un arco temporale quasi interamente sovrapponibile, tantochè la stessa corte di appello, nella sentenza oggi impugnata ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti di cui all'odierno procedimento con due episodi di detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti realizzati dall'[OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'anno 2016 (di cui alle sentenze irrevocabili del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 11.11.2016 confermate dalla Corte di Appello di Napoli in data 11 Maggio 2017 e 10 Aprile 2018) che già erano stati posti in continuazione cori i reati scopo di cui alla prima, asserita, associazione (si confronti sul punto il dispositivo della sentenza del Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA]) ravvisando un elemento di saldatura (costituito dalla unitaria programmazione dei reati che costituivano il fine delle singole organizzazioni) tra i reati fine riconducibili alla prima associazione rispetto a quelli della seconda associazione unificando, anche sotto il profilo deliberativo, manifestazioni delittuose che avrebbero dovuto essere ricondotte a realtà criminali ben distinte, inc:orrendo pertanto in un vizio di illogicità manifesta sul punto.

3. Quanto infine all'elemento di divaricazione costituito dalla diversa composizione delle due associazioni, il giudice distrettuale si è limitato a una mera constatazione dell'organigramma dei due gruppi associativi indicati nei capi di imputazione, ma ha omesso ogni disamina sulla reale operatività del primo sodalizio e, pur evidenziando in plurimi passaggi della motivazione che il presente giudizio traeva origine dal medesimo filone di indagini condotte nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali in relazione ad analoghi fatti reato, anche di natura associativa, in relazione ai quali era stato sottoposto a misura cautelare nel novembre 2019, e pure richiamando a pag.5 e 18 della sentenza impugnata il testo dell'informativa dei Carabinieri di Grazzanise (n.103/3 2015 del 9.3.2017) che pure evidenziava una continuità operativa e una persistente attitudine organizzativa dell'[OSCURATO:PERSONA] all'interno della medesima compagine, si è arrestato a confrontare la lettera delle imputazioni, omettendo di accertare se la diversa composizione delle due associazioni fosse determinata da una oggettiva divaricazione strutturale tra i due sodalizi, peraltro operanti senza soluzione di continuità nello stesso territorio, promossi e organizzati dal ricorrente, ovvero se le modifiche dell'organigramma fossero dipese, come sostenuto nei motivi di ricorso, che richiamano passaggi della informativa finale dei Carabinieri citata dalla corte di appello, da avvicendamenti determinati da arresti di corrieri e di sodali, nell'ambito di una struttura fluida in cui la figura dell'[OSCURATO:PERSONA] e quella degli altri due ricorrenti erano centrali e di raccordo tra le importazioni dall'estero (affidate a corrieri ovulatori) e la succ:essiva rivendita dello stupefacente sulla piazza di Napoli e della costa domiziana.

Fluidità della compagine resa ancora più verosimile dal fatto che, anche in relazione alla seconda organizzazione, a parte i tre ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], Ibe ed Ize) riconosciuti promotori e organizzatori del sodalizio, gli altri imputati (OKEOMA [OSCURATO:PERSONA], OSAKO [OSCURATO:PERSONA] cui era contestato il ruolo di meri partecipi alla suddetta struttura, quali corrieri fidelizzati e collaboratori assidui del sodalizio), sono stati assolti dal delitto associativo, di cui al presente giudizio, con sentenza del Tribunale di Napoli del 13 Luglio 2021 divenuta irrevocabile, che il giudice distrettuale in più passaggi motivazionali mostra di considerare, ma della quale non è in grado di apprezzare l'efficacia riflessa nel presente giudizio, quantomeno per escludere la partecipazione dei suddetti correi dal sodalizio, il quale finisce per essere monco di figure associate non apicali.

4. Per tali ragioni si impone una rivalutazione dei rapporti tra i fatti associativi in precedenza giudicati dal Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio in coerenza con i criteri dettati dalla preclusione di cui all'art.649 cod.proc.pen. e dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riferimento ai profili di emersione della identità/diversità di strutture associative operanti nel medesimo ambito territoriale, in arco temporale sostanzialmente sovrapponibile e mediante l'impiego di risorse umane e modalità operative pressochè analoghe.

In accoglimento del motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla questione relativa all'accertamento della dedotta preclusione di un nuovo giudizio in relazione ai fatti già in precedenza giudicati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 Luglio 2021 limitatamente all'accertamento della ricorrenza del reato di cui all'art.74 comma 1 d.P.R. 309/90.

5. I motivi di ricorso di IBE [OSCURATO:PERSONA] e di IZE Jerry sono inammissibili. 5.1 In particolare il motivo di IBE [OSCURATO:PERSONA] non introduce nessuna specifica critica alla struttura argomentativa della sentenza impugnata e risulta del tutto sprovvisto di analisi censoria delle argomentazioni poste a fondamento della decisione; esso si limita a prospettare generiche omissioni all'obbligo di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., palesandosi pertanto privo di enunciazione specifica delle richieste e dei motivi di ricorso ai sensi dell'art.581 comma 1 lett.c) e d) cod.proc.pen. in relazione all'art.591 lett.c) cod.proc.pen. 6.

I motivi di ricorso di IZE Jerry, sebbene con diversa intensità, incorrono nel medesimo vizio di inammissibilità, in quanto risultano meramente ripropositivi di censure adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di Appello di Napoli con motivazione priva di contraddizioni e di salti logichi e ribadiscono censure concernenti la stessa ricorrenza di una associazione tesa alla importazione, al traffico e alla rivendita di sostanze stupefacenti provenienti da varie parti del mondo che aveva sede sul litorale domizio ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e alla stessa partecipazione del ricorrente al sodalizio, sia in ragione di una carente partecipazione strutturata al sodalizio, sia in assenza di una consapevolezza di una siffatta partecipazione. 6.1 Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione limpugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il giudice distrettuale dopo avere premesso i caratteri fondanti del reato di ci all'art.74 d.P.R. 309/90 e la interpretazione fornita dal giudice di legittimità alle possibili varianti nella individuazione della struttura associativa, nell'evidenziare la operatività criminosa dell'IZE sia nell'approvvigionamento dello stupefacente quanto nel successivo smercio, anche attraverso la stabile collaborazione con la propria convivente [OSCURATO:PERSONA] (Rita), ne poneva in evidenza il collegamento con altri correi operanti nel medesimo contesto territoriale, quali [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con il quale manteneva un rapporto di vicendevole collaborazione ed interessenza (come emerge dalla intercettazione telefonica 2710 del 14.6.2016 citata a pag.9 e dalla successiva conversazione in cui il ricorrente manifestava ad altro correo tutta la sua preoccupazione e il suo sbigottimento per l'intervenuto arresto del l'[OSCURATO:PERSONA]).

Elementi sintomatici della partecipazione dell'IZE alla struttura associativa erano poi desunti dalla molteplicità delle importazioni di stupefacente dall'estero, dalla presenza di corrieri fidati, dall'impiego di risorse umane e di professionalità nel settore dello stupefacente che derivavano da "collaudati e stabili contatti" con altri trafficanti con i quali condivideva informazioni e dai corrieri che costituivano il "materiale umano", indispensabile per procedere alle singole transazioni, ai quali, in accordo con le modalità esecutive concordate, assicurava "adeguate sistemazioni durante i giorni occorrenti al perfezionamento delle operazioni", oltre a fornire loro i biglietti aerei per raggiungere i luoghi di destinazione. 6.2 Con ragionamento coerente e privo di contraddizioni il giudice distrettuale rispondeva alle censure, già avanzate in appello dalla difesa dell'imputato, secondo cui l'IZE operava in piena autonomia e in assenza di collaboratori stabili con altri importatori di stupefacente, evidenziando al contrario come i contatti con gli altri sodali non si esaurissero nella mera frequentazione, ma si saldavano in un comune sentire ed operare criminoso in ragione della comune attività illecita realizzata nel medesimo contesto territoriale, attraverso l'utilizzazione delle medesime risorse umane, filtrata da informazioni condivise (sul punto sez.6, n.7387 del 3/12/2013, Pompei, Rv.258796-01), manifestazioni qualificate "dall'essere espressione della comune appartenenza al pur diffuso sodalizio di cui all'imputazione" (sentenza impugnata pag.12-13), in accordo alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l'esistenza di una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche "orizzontale", purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati-fine (sez.3, n.9457 del 6/11/2015, Salvatori e altri, Rv.266286). 6.3 Orbene con tali puntuali argomenti prospettati dal giudice distrettuale nel riconoscere gli elementi caratterizzanti la partecipazione dell'IZE ad un sodalizio diffuso, caratterizzato dalla importazione dall'estero di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente mediante l'impiego di corrieri fidelizzati e di una condivisa modalità di occultamento e trasporto, i motivi di ricorso omettono totalmente di confrontarsi laddove il ricorrente finisce per ribadire il proprio dissenso avverso gli argomenti formulati dalla corte di appello in assenza di una reale critica al tessuto argomentativo della sentenza che appaiono peraltro pienamente rispondenti ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità la quale non richiede, come prova del vincolo associativo, la partecipazione ai singoli reati fine di alcuni o tutti gli appartenenti al sodalizio, essendo sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (sez.3, n.6871 del 8/07/2016, Bandera, Rv.269150).

Il ricorso dell'IZE va pertanto dichiarato inammissibile.

7. L'annullamento della sentenza in punto di accertamento della preclusione di cui all'art.649 cod.proc.pen. estende i suoi effetti, ai sensi dell'art.587 cod.proc.pen., anche nei confronti degli altri due ricorrenti, riconosciuti compartecipi del sodalizio criminale, i quali non hanno proposto impugnazione con riferimento a profili di "ne bis in idem" e la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile e comunque disattesa con decisione che non risulta incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione (sez.15, n.27701 del 6/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.240362-01; sez.3, n.43296 del 2/07/2014, Garozzo, Rv.260978; sez.6, n.3702 del 4/12/2012, Capasso, Rv.254765-01). 7.1 Invero l'effetto estensivo dell'impugnazione che presuppone l'unitarietà del procedimento, è dettato dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti posti in identica posizione, taluno dei quali abbia, con esito favorevole, proposto una valida impugnazione (sez.5, n.633 del 6/12/2017, Boschetti, Rv.271927); né d'altro canto il motivo accolto da questa corte riveste rilievo, e pertanto utilità, esclusivamente personale, trattandosi di censura che investe l'accertamento della sussistenza e della composizione di una organizzazione criminale di cui sono stati riconosciuti partecipi, anche in veste apicale, gli imputati ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed IZE Jerry, e pertanto attiene all'essenza stessa di reato plurisoggettivo a concorso necessario e ai presupposti oggettivi richiesti per il suo accertamento, quali il numero minimo dei partecipi e della veste rivestita dall'[OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio, con evidenti riflessi sulla posizione degli altri concorrenti, tenuto altresì conto della intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva di altri partecipi (sez.5, n.23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207-01; sez.3„ n.36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv.280278).

8. I ricorsi proposti da IZE Jerry e IBE [OSCURATO:PERSONA] vanno invece dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della cassa dell'ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., determinata come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AboubacariAliasane i e, ai sensi dell'art.587 cod.proc.pen., nei confronti di IZE Jerry e IBE [OSCURATO:PERSONA], relativament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli con sentenza pronunciata in data 22 Aprile 2022, sugli appelli proposti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed IZE Jerry avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - ufficio Gip - in data 25 Gennaio 2021 e da IBE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - ufficio GIP - in data 19 Maggio 2021, atti di impugnazione che avevano dato luogo a distinti procedimenti di appello successivamente riuniti dal giudice distrettuale, in parziale riforma delle suddette pronunce, riconosciuto in relazione all'[OSCURATO:PERSONA] il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati nel presente giudizio con i fatti separatamente giudicati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente in data 23/6/2016 e in data 11/11/2016, e ridotta la pena nei confronti del'IBE, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni tredici mesi otto di reclusione e di IBE [OSCURATO:PERSONA] in anni dieci mesi due giorni venti di reclusione. Confermava quanto a IZE Jerry la pena comminata dal primo giudice in anni dodici di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], IZE Jerry e IBE [OSCURATO:PERSONA] sono imputati del reato di cui all'art.74 d.P.R. 309/90 per essersi tra loro associati al fine della commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art.73 d.P.R. 309/90 nell'ambito di associazione a delinquere, composta prevalentemente da cittadini nigeriani, dedita alla importazione e alla distribuzione in tutta Europa e in Italia di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina attraverso plurime importazioni eseguite mediante corrieri "ovulatori" provenienti da diversi paesi esteri. Lo stupefacente, giunto in Italia, veniva lavorato e trasformato con l'ausilio di sostanza da taglio e avviato ad una fitta rete di pusher provenienti dalle province di Napoli, Caserta, Padova, che lo rivendevano al dettaglio sul mercato nazionale., A tutti e tre gli imputati veniva riconosciuto il ruolo di promotore dell'associazione criminale e di organizzatori dei singoli trasporti. Agli stessi inoltre era contestato il concorso in una serie di reati fine compendiati da 1 a) a 22) quanto a [OSCURATO:PERSONA] e IZE, con taluni omissis e ai capi la), 2, 4) e 12) per IBE delle rispettive imputazioni. 2. La Corte di Appello di Napoli procedeva ad esaminare gli appelli in relazione a ciascun capo di imputazione e a ciascun appellante con riferimento ai reati fine in materia di stupefacenti, affrontando poi le doglian,ze afferenti alla sussistenza del sodalizio criminoso di cui .all'art.74 Dpr 309/90, di cui evidenziava gli elementi fondanti sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, dei sequestri di stupefacente, degli arresti operai:i, dei controlli e degli accertamenti di PG evidenziando le posizioni apicali e di promozione assunte dai ricorrenti in relazione alla movimentazione dall'estero di rilevanti carichi di stupefacente da parte di corrieri fidelizzati e delle relazioni intrattenute da fornitori presenti in varie nazioni, per poi procedere allo smercio dello stupefacente in territorio nazionale e in particolare nelle province di Napoli, Caserta, Latina e Padova. 2.1 Il giudice distrettuale escludeva che ricorresse sovrapposizione naturalistica, fattuale e temporale, e quindi la preclusione derivante da un precedente giudicato, tra la contestazione della ipotesi associativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai fatti in precedenza giudicati con sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], laddove dal mero raffronto tra i fatti in contestazione nei due procedimenti risultava che le due compagini avevano operato all'interno di un diversificato arco temporale e che l'organigramma dei due sodalizi era differentemente composto se non per la partecipazione di un unico sodale, né era plausibile riconoscere che gli argomenti impiegati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della pronuncia assolutoria dell'[OSCURATO:PERSONA] dai fatti associativi ivi giudicati, potessero essere automaticamente trasposti per il riconoscimento della ricorrenza del diverso sodalizio di cui al capo 1 della imputazione. 2.2 Riconosceva invece il vincolo della continuazione dei fatti giudicati nel presente procedimento con i fatti che avevano formato oggetto di condanna a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] in due distinti procedimenti dinanzi al Gip del Tribunale di Napoli in ragione della omogeneità dei titoli di reato, della medesimezza dell'ambito territoriale di riferimento e dell'epoca di commissione dei reati che era coeva a quella in cui aveva operato la struttura associativa (successivi al Dicembre 2015). 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese di tutti e tre gli imputati. 3.1 IBE [OSCURATO:PERSONA] assume difetto di motivazione in relazione alla puntuale verifica di ipotesi di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. 3.2 IZE Jerry con un unico articolato motivo di ricorso assume violazione di legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della compagine associativa, con particolare riferimento alla ricorrenza di un accordo stabile tra associati, nonché difetto di motivazione circa la partecipazione dell'IZE all'associazione, alla riconosciuta esistenza di uno scopo comune e dell'affectio societatis dei singoli componenti; assume inoltre difetto di motivazione sulla valutazione della rilevanza delle singole condotte di cui all'art.73 d.P.R. 309/90 così come contestate quali manifestazione dell'esistenza dell'associazione, nonché errata applicazione dei criteri di valutazione della prova con riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche. Secondo la prospettazione difensiva la mancanza di contatti diretti tra gli associati e la mancanza di concorso degli stessi nei reati fine rappresenterebbe indice di esclusione di un accordo associativo stabile e di un impegno tra sodali diretto alla realizzazione di una serie indefinita di reati. In mancanza di concorso dei ricorrenti nei reati fine e di collegamenti apparenti tra gli stessi, il giudice distrettuale non avrebbe dovuto riconoscere l'affectio societatis di ciascun partecipe sulla base della mera commissione dei singoli reati fine. Del tutto carente riteneva poi la motivazione in relazione alla ricostruzione della struttura organizzativa dell'associazione in quanto, a parte il difetto di concorso tra i tre ricorrenti nei reati scopo, non era emerso che nella fase ideativa delle singole manifestazioni criminose il ricorrente si fosse avvalso di una organizzazione seppur minima che fosse condivisa anche dagli altri sodali; era al contrario risultata una totale indipendenza organizzativa, ideativa ed esecutiva di ciascun partecipe sia con riferimento al rinvenimento di canali di approvvigionamento, sia con riferimento alla successiva distribuzione dello stupefacente, a parte un unico contatto tra l'IZE e l'[OSCURATO:PERSONA], di talchè doveva ritenersi escluso l'accordo associativo e qualsiasi profilo di consapevolezza di appartenere ad una struttura unitaria, laddove l'IVE aveva propri fornitori, corrieri ed acquirenti. 3.3 Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un unico articolato motivo di ricorso con il quale assume vizio mol:ivazionale, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione o comunque per travisamento della prova, in relazione al punto della sentenza relativo all'applicazione dell'art.649 cod.proc.pen.; nonché violazione di legge, e difetto di motivazione in relazione all'acquisizione dellre sentenze divenute irrevocabili e alla loro utilizzazione ai fini della prova dei fatti in esse accertati e con riferimento alla sussistenza dell'art.74 d.P.R. 309/90. Sotto un primo profilo evidenzia che, a prescindere dalla motivazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso la responsabilità del ricorrente per il delitto associativo ivi contestato, risultava contraddittorio l'argomento utilizzato dalla Corte di Appello che faceva leva sul fatto che le due contestazioni coprissero un differente arco temporale in quanto, a parte il periodo che andava da Marzo a Dicembre 2015, che veniva indicato soltanto nella contestazione della sentenza passata in giudicato, a partire da tale data l'arco di durata del vincolo associativo era del tutto sovrapponibile per i fatti esaminati dalle due autorità giudiziarie, stante il carattere permanente del vincolo associativo esaminato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con condotta perdurante. Evidenzia ancora che alcuni dei reati fine giudicati dal suddetto Tribunale erano stati realizzati dopo il Dicembre 2015 e pertanto all'interno del periodo di operatività della seconda struttura associativa, rendendo ancora più articolata la valutazione che avrebbe dovuto operare la Corte di Appello per enucleare gli elementi fondanti della strul:tura associativa di cui all'odierno procedimento e i reati fine alla stessa riconducibili tenuto conto dell'identico bacino del litorale domiziano di riferimento (Caste! Volturno, [OSCURATO:PERSONA] ecc.). 3.3.1 D'Altro canto il giudice distrettuale aveva evidenziato di essere consapevole che i fatti di cui al presente giudizio risultavano saldati con il pregresso filone di indagini in relazione al quale l'[OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da diverso titolo cautelare per condotte pregresse, concernenti anche il delitto associativo, ma non aveva tratto da tale collegamento, evidenziato altresì nella informativa di reato n.103/2015 del 9/03/2017 della stazione dei Carabinieri di Grazzanise, che si trattava della medesima associazione tantochè nella informativa si ometteva espressamente di segnalare la ipotesi delittuosa dell'art.74 d.P.R. 309/90, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] era stato già sottoposto a misura cautelare per detto titolo in relazione alla pregressa attività di indagine e che la compagine era la medesima sostituiti i soggetti nel fratl:empo arrestati, con nuovi accoliti (tra i cui i due coimputati ricorrenti). 3.3.2 Se pure ammetteva, come plausibile, la prospettazione di due diverse, ma coeve, compagini associative operanti in un medesimo ambito territoriale, il ricorrente assume che il giudice distrettuale, a fronte delle suddette allegazioni, avrebbe dovuto adeguatamente motivare sui diversi caratteri strutturali e sui profili distintivi delle due organizzazioni operanti nel medesimo ambito territoriale in un complessivo arco temporale che si saldava e nelle quali figurava la figura dell'[OSCURATO:PERSONA] in veste di promotore e organizzatore di entrambi i sodalizi. Il ragionamento della Corte di Appello di Napoli si poneva in distonia con il principio di non contraddizione desumibile dall'art.587 cod.proc.pen., al fine di prevenire contrasti cli giudicato anche alla luce del vincolo esercitato dalle sentenze irrevocabili versate in atti ai sensi dell'art.238 bis cod.proc.pen., laddove il giudice distrettuale aveva del tutto omesso di prendere in considerazione il contenuto della !:;entenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva assolto l'[OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo, e delle successive pronunce con le quali erano stati assolti altri partecipi alla suddetta associazione. Assume, come ulteriore profilo di contraddittorietà nel giudizio espresso dalla Corte di Appello, il fatto che i reati fine della prima (non ritenuta) associazione erano stati posti in continuazione con due ulteriori fatti-reato, realizzati nel corso dell'anno 2016 e che avevano dato luogo a due distinte condanne nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. La contraddizione consiste nel fatto che la Corte di Appello di Napoli, nella sentenza impugnata, aveva sua volta riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i fatti reato contestati nel presente giudizio (compresi quelli relativi al delitto associativo) e le due ipotesi criminose realizzate nel corso dell'anno 2016 e giudicati dal Gip del Tribunale di Napoli, evidenziando, a maggiore ragione, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tale da incorporare i fatti che venivano in considerazione come reati fine delle due distinte realtà associative, determinando pertanto un corto circuito in cui venivano a saldarsi, anche sotto il profilo finalistico le condotte e gli accordi criminosi delle due (asseritannente) diverse strutture. , 3.3.3 Come ulteriore profilo di criticità, in termini di illogicità manifesta, viene poi indicata la intervenuta assoluzione di alcuni sodali della seconda associazione con sentenza del Tribunale di Napoli in data 13 Luglio 2021 laddove nel corpo motivazionale della sentenza impugnata, ai fini dell'accertamento del vincolo associativo, venivano valorizzati i rapporti e i contatti tra gli odierni ricorrenti con i suddetti sodali, assolti peraltro dalla ipotesi associativa, per affermare la loro partecipazione al sodalizio con compiti apicali. [OSCURATO:PERSONA] 1.In relazione all'articolato motivo di ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza del S.C. ha affermato che ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (da ultimo sez.4, n.3325 del 6/12/2016, Shabani, Rv.269223; n.12175 del 2/11/2016, P.C. in proc.Bordogna e altri, Rv.270387; sez.:1, n.42630 del 27/04/2022, PG c/Piccolomo, Rv.283687-01). In relazione ai reati plurisoggettivi a concorso necessario, quali sono i delitti associativi, che hanno natura permanente in cui si contesti altresì una condotta perdurante nel tempo, al fine di controllare il rispetto del principio del "ne bis in idem", anche in relazione alla data di commissione dei reati scopo, risulta necessario verificare in concreto i segmenti di condotta presi in considerazione dalle singole sentenze passate in giudicato, laddove tale principio risulta violato solo allorquando vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di giudicato (sez.3, n.52499 del 24/06/2014, Balzano, Rv.261708-01). Va inoltre evidenziato come l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (se2.2, n.1144 del 6/12/2018, Delle Vergini, Rv.275068-01). A tale fine la identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (sez.5, n.18020 del 10/02/2022, PG/Laudani, Rv.283371). 1.1 Orbene la valutazione operata dal giudice distrettuale non si è conformata alle regole di diritto sopra enunciate. Pure rilevando come il procedimento in oggetto abbia tratto origine da una notizia di reato che si salda, in continuità cronologica, con atti di indagine che già avevano formato oggetto di valutazione giudiziaria, anche ai fini cautelari, in un diverso procedimento a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che in entrambi i procedimenti era contestato al ricorrente il delitto associativo di cui all'ad:74 d.P.R. 309/90 con il ruolo di promotore dell'associazione, che in entrambi i procedimenti viene individuata la sede dell'associazione nel medesimo bacino territoriale di Napoli ed entroterra domiziano ([OSCURATO:PERSONA], Caste! Volturno) e che in entrambi i procedimenti si assume il medesimo modus operandi, mediante importazioni di stupefacente dall'estero (in particolare dalla Nigeria) con utilizzo di corrieri ovulatori nel medesimo contesto temporale, il giudice distrettuale si è limitato ad una valutazione del tutto sommaria, contraddittoria ed illogica delle emergenze processuali a sua disposizione, limitandosi ad una verifica formale sulla identità delle contestazioni elevate nei due distinti procedimenti e omettendo del tutto una analisi sostanziale dei fatti giudicati con sentenza assolutoria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 Maggio 2021, rispetto a quanto oggetto del presente giudizio. 2. A tale proposito rileva la corte di appello di Napoli che "al di là di ogni questione riguardante la medesimezza della P.G. inquirente e la continuità temporale fra le indagini di cui ai procedimenti in questione, deve in via assorbente rilevarsi come dalla lettura del capo di imputazione associativo relativo al procedimento n.22675/2018 R.G.N.R. (cfr. decreto di giudizio immediato e rubrica della sentenza in atti) emerga la pressoché totale diversità dei sodalizi (aventi in comune le sole figure dell'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) e dei reati fine, oltre alla sfasatura temporale delle contestazioni". 2.1 Orbene l'inferenza del giudice della impugnazione appare argomentata in termini talmente minimali, incompleti e incoerenti rispetto al vaglio che era imposto dai principi di diritto sopra enunciati, da giustificare l'annullamento e un nuovo esame degli elementi sui quali condurre l'accertamento relativo alla preclusione derivante dall'applicazione dell'art.649 cod.proc.pen. Dal confronto delle mere contestazioni dei due procedimenti penali non emerge una frattura temporale (definita dal giudice distrettuale "sfasatura") tra i fatti contestati nel presente giudizio come realizzati in Sant'Antimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], territorio nazionale ed estero dal mese di Dicembre 2015 fino al 28 Febbraio 2020 (quale data di esecuzione di misura custodiale carceraria) rispetto a quelli già giudicati separatamente. Invero dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla contestazione riportata nella sentenza pronunciata dal Tribunale di S.M. C:apua Vetere in data 12 Maggio 2021, divenuta irrevocabile (allegata dal ricorrente per l'autosufficienza del ricorso), emerge al contrario che non ricorre alcuna frattura temporale tra i fatti associativi contestati nei due distinti procedimenti penali, se non per il fatto che la "prima associazione" risulta operativa dal Marzo 2015, mentre i fatti associativi di cui al presente giudizio risalgono al Dicembre 2015. 2.2 Quanto al profilo temporale va inoltre rappresentato come, in relazione alla prima associazione non viene indicato in imputazione un termine di cessazione, mentre si assume una condotta criminosa perdurante nel tempo. 'E lo stesso giudice di appello a indicare come, in relazione alla prima contestazione, l'imputato veniva attinto da ordinanza cautelare "per reati affini a quelli per cui è processo" in data 5 Novembre 2019, quindi pochi mesi prima che venisse eseguita la misura custodiale per i "nuovi" fatti associativi (28 Febbraio 2020, indicato come termine di cessazione dell'associazione di cui alla seconda contestazione), mentre dalla sentenza del Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA] emerge che il decreto di giudizio immediato cautelare per i fatti di cui alla "prima associazione" è stato emesso alla fine dell'anno 2019, laddove la prima udienza di comparizione è stata tenuta in data 18 Febbraio 2020 e pertanto in epoca del tutto coeva a quella indicata come termine di cessazione anche della seconda associazione. Deve pertanto ritenersi erronea e illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui viene ravvisata una sfasatura temporale tra la durata delle due strutture associative.2.3 Inoltre il ragionamento operato dal giudice distrettuale si appalesa del tutto apparente in quanto l'arco temporale di durata della seconda associazione risulta cronologicamente sovrapponibile a quello della prima associazione, la quale presenta una maggiore estensione temporale che non determina alcuna sfasatura, in quanto si tratta di condotta associativa che precede quella di cui all'odierno giudizio. 2.4 Apparente risulta la motivazione anche nella parte in cui opera un laconico riferimento alla diversità dei reati fine i quali, al contrario, possono essere un sintomo rivelatore della continuità operativa tra la prima compagine e quella oggetto del presente giudizio impugnatorio in ragione alla medesimezza delle modalità esecutive degli approvvigionamenti (tramite corrieri ovulatori) e della assenza di frattura temporale tra le condotte illecite (approvvigionamento e spaccio) inserite come reati scopo dei distinti sodalizi. 2.5 II giudice distrettuale ha del tutto omesso di considerare la circostanza, peraltro rilevabile anche dal mero confronto dei capi di imputazione dei distinti procedimenti che, in relazione alla prima associazione, almeno uno dei reati fine, costituito dalla importazione dal Ruanda di svariati quantitativi di stupefacente (capo 24 della contestazione di cui alla sentenza del Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA]) risulta commesso all'interno di arco temporale in cui risulterebbe attiva anche la seconda associazione di cui all'odierna contestazione e quindi la Corte di Appello avrebbe dovuto approfondire il tema della identità della strutture associative non soltanto sotto il profilo della continuità temporale, ma anche sotto il versante della coesistenza delle stesse nel medesimo arco temporale. 2.6 In definitiva la corte di appello di Napoli, mediante una motivazione apparente e illogica, ha di fatto abdicato al compito di verificare, mediante il ricorso ad elementi oggettivi desumibili dal contenuto della sentenza del Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA], se potesse esservi una reale coesistenza tra le due organizzazioni criminose, costituite all'interno dello stesso bacino territoriale, e nello stesso periodo, ovvero se si profilasse una sovrapposizione totale o parziale tra le stesse. 2.7 Invero in tema di reati associativi il divieto del "ne bis in idem" non opera per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose, risultando esso violato solo ove risultano sovrapponibili i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, ma a tale fine è necessario un compiuto accertamento sulla diversità del programma criminoso, ovvero sul fatto che le stesse risultano operative in aree geografiche ed epoche solo parzialmente coincidenti, nonché con compagini soggettive in tutto o in parte diversificate (sez.6, n.36555 del 10/12/2020, Bello, Rv.280287-01). 2.7.1 Nella specie l'accertamento sulle differenze strutturali, cronologiche e territoriali doveva essere particolarmente accurato e agganciato alla effettiva operatività delle due distinte strutture, trattandosi di organizzazioni operanti nel medesimo contesto ambientale e in un arco temporale quasi interamente sovrapponibile, tantochè la stessa corte di appello, nella sentenza oggi impugnata ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti di cui all'odierno procedimento con due episodi di detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti realizzati dall'[OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'anno 2016 (di cui alle sentenze irrevocabili del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 11.11.2016 confermate dalla Corte di Appello di Napoli in data 11 Maggio 2017 e 10 Aprile 2018) che già erano stati posti in continuazione cori i reati scopo di cui alla prima, asserita, associazione (si confronti sul punto il dispositivo della sentenza del Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA]) ravvisando un elemento di saldatura (costituito dalla unitaria programmazione dei reati che costituivano il fine delle singole organizzazioni) tra i reati fine riconducibili alla prima associazione rispetto a quelli della seconda associazione unificando, anche sotto il profilo deliberativo, manifestazioni delittuose che avrebbero dovuto essere ricondotte a realtà criminali ben distinte, inc:orrendo pertanto in un vizio di illogicità manifesta sul punto. 3. Quanto infine all'elemento di divaricazione costituito dalla diversa composizione delle due associazioni, il giudice distrettuale si è limitato a una mera constatazione dell'organigramma dei due gruppi associativi indicati nei capi di imputazione, ma ha omesso ogni disamina sulla reale operatività del primo sodalizio e, pur evidenziando in plurimi passaggi della motivazione che il presente giudizio traeva origine dal medesimo filone di indagini condotte nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali in relazione ad analoghi fatti reato, anche di natura associativa, in relazione ai quali era stato sottoposto a misura cautelare nel novembre 2019, e pure richiamando a pag.5 e 18 della sentenza impugnata il testo dell'informativa dei Carabinieri di Grazzanise (n.103/3 2015 del 9.3.2017) che pure evidenziava una continuità operativa e una persistente attitudine organizzativa dell'[OSCURATO:PERSONA] all'interno della medesima compagine, si è arrestato a confrontare la lettera delle imputazioni, omettendo di accertare se la diversa composizione delle due associazioni fosse determinata da una oggettiva divaricazione strutturale tra i due sodalizi, peraltro operanti senza soluzione di continuità nello stesso territorio, promossi e organizzati dal ricorrente, ovvero se le modifiche dell'organigramma fossero dipese, come sostenuto nei motivi di ricorso, che richiamano passaggi della informativa finale dei Carabinieri citata dalla corte di appello, da avvicendamenti determinati da arresti di corrieri e di sodali, nell'ambito di una struttura fluida in cui la figura dell'[OSCURATO:PERSONA] e quella degli altri due ricorrenti erano centrali e di raccordo tra le importazioni dall'estero (affidate a corrieri ovulatori) e la succ:essiva rivendita dello stupefacente sulla piazza di Napoli e della costa domiziana. Fluidità della compagine resa ancora più verosimile dal fatto che, anche in relazione alla seconda organizzazione, a parte i tre ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], Ibe ed Ize) riconosciuti promotori e organizzatori del sodalizio, gli altri imputati (OKEOMA [OSCURATO:PERSONA], OSAKO [OSCURATO:PERSONA] cui era contestato il ruolo di meri partecipi alla suddetta struttura, quali corrieri fidelizzati e collaboratori assidui del sodalizio), sono stati assolti dal delitto associativo, di cui al presente giudizio, con sentenza del Tribunale di Napoli del 13 Luglio 2021 divenuta irrevocabile, che il giudice distrettuale in più passaggi motivazionali mostra di considerare, ma della quale non è in grado di apprezzare l'efficacia riflessa nel presente giudizio, quantomeno per escludere la partecipazione dei suddetti correi dal sodalizio, il quale finisce per essere monco di figure associate non apicali. 4. Per tali ragioni si impone una rivalutazione dei rapporti tra i fatti associativi in precedenza giudicati dal Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai fatti oggetto del presente giudizio in coerenza con i criteri dettati dalla preclusione di cui all'art.649 cod.proc.pen. e dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riferimento ai profili di emersione della identità/diversità di strutture associative operanti nel medesimo ambito territoriale, in arco temporale sostanzialmente sovrapponibile e mediante l'impiego di risorse umane e modalità operative pressochè analoghe. In accoglimento del motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla questione relativa all'accertamento della dedotta preclusione di un nuovo giudizio in relazione ai fatti già in precedenza giudicati dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 Luglio 2021 limitatamente all'accertamento della ricorrenza del reato di cui all'art.74 comma 1 d.P.R. 309/90. 5. I motivi di ricorso di IBE [OSCURATO:PERSONA] e di IZE Jerry sono inammissibili. 5.1 In particolare il motivo di IBE [OSCURATO:PERSONA] non introduce nessuna specifica critica alla struttura argomentativa della sentenza impugnata e risulta del tutto sprovvisto di analisi censoria delle argomentazioni poste a fondamento della decisione; esso si limita a prospettare generiche omissioni all'obbligo di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., palesandosi pertanto privo di enunciazione specifica delle richieste e dei motivi di ricorso ai sensi dell'art.581 comma 1 lett.c) e d) cod.proc.pen. in relazione all'art.591 lett.c) cod.proc.pen. 6. I motivi di ricorso di IZE Jerry, sebbene con diversa intensità, incorrono nel medesimo vizio di inammissibilità, in quanto risultano meramente ripropositivi di censure adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di Appello di Napoli con motivazione priva di contraddizioni e di salti logichi e ribadiscono censure concernenti la stessa ricorrenza di una associazione tesa alla importazione, al traffico e alla rivendita di sostanze stupefacenti provenienti da varie parti del mondo che aveva sede sul litorale domizio ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e alla stessa partecipazione del ricorrente al sodalizio, sia in ragione di una carente partecipazione strutturata al sodalizio, sia in assenza di una consapevolezza di una siffatta partecipazione. 6.1 Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione limpugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il giudice distrettuale dopo avere premesso i caratteri fondanti del reato di ci all'art.74 d.P.R. 309/90 e la interpretazione fornita dal giudice di legittimità alle possibili varianti nella individuazione della struttura associativa, nell'evidenziare la operatività criminosa dell'IZE sia nell'approvvigionamento dello stupefacente quanto nel successivo smercio, anche attraverso la stabile collaborazione con la propria convivente [OSCURATO:PERSONA] (Rita), ne poneva in evidenza il collegamento con altri correi operanti nel medesimo contesto territoriale, quali [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con il quale manteneva un rapporto di vicendevole collaborazione ed interessenza (come emerge dalla intercettazione telefonica 2710 del 14.6.2016 citata a pag.9 e dalla successiva conversazione in cui il ricorrente manifestava ad altro correo tutta la sua preoccupazione e il suo sbigottimento per l'intervenuto arresto del l'[OSCURATO:PERSONA]). Elementi sintomatici della partecipazione dell'IZE alla struttura associativa erano poi desunti dalla molteplicità delle importazioni di stupefacente dall'estero, dalla presenza di corrieri fidati, dall'impiego di risorse umane e di professionalità nel settore dello stupefacente che derivavano da "collaudati e stabili contatti" con altri trafficanti con i quali condivideva informazioni e dai corrieri che costituivano il "materiale umano", indispensabile per procedere alle singole transazioni, ai quali, in accordo con le modalità esecutive concordate, assicurava "adeguate sistemazioni durante i giorni occorrenti al perfezionamento delle operazioni", oltre a fornire loro i biglietti aerei per raggiungere i luoghi di destinazione. 6.2 Con ragionamento coerente e privo di contraddizioni il giudice distrettuale rispondeva alle censure, già avanzate in appello dalla difesa dell'imputato, secondo cui l'IZE operava in piena autonomia e in assenza di collaboratori stabili con altri importatori di stupefacente, evidenziando al contrario come i contatti con gli altri sodali non si esaurissero nella mera frequentazione, ma si saldavano in un comune sentire ed operare criminoso in ragione della comune attività illecita realizzata nel medesimo contesto territoriale, attraverso l'utilizzazione delle medesime risorse umane, filtrata da informazioni condivise (sul punto sez.6, n.7387 del 3/12/2013, Pompei, Rv.258796-01), manifestazioni qualificate "dall'essere espressione della comune appartenenza al pur diffuso sodalizio di cui all'imputazione" (sentenza impugnata pag.12-13), in accordo alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l'esistenza di una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche "orizzontale", purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati-fine (sez.3, n.9457 del 6/11/2015, Salvatori e altri, Rv.266286). 6.3 Orbene con tali puntuali argomenti prospettati dal giudice distrettuale nel riconoscere gli elementi caratterizzanti la partecipazione dell'IZE ad un sodalizio diffuso, caratterizzato dalla importazione dall'estero di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente mediante l'impiego di corrieri fidelizzati e di una condivisa modalità di occultamento e trasporto, i motivi di ricorso omettono totalmente di confrontarsi laddove il ricorrente finisce per ribadire il proprio dissenso avverso gli argomenti formulati dalla corte di appello in assenza di una reale critica al tessuto argomentativo della sentenza che appaiono peraltro pienamente rispondenti ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità la quale non richiede, come prova del vincolo associativo, la partecipazione ai singoli reati fine di alcuni o tutti gli appartenenti al sodalizio, essendo sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (sez.3, n.6871 del 8/07/2016, Bandera, Rv.269150). Il ricorso dell'IZE va pertanto dichiarato inammissibile. 7. L'annullamento della sentenza in punto di accertamento della preclusione di cui all'art.649 cod.proc.pen. estende i suoi effetti, ai sensi dell'art.587 cod.proc.pen., anche nei confronti degli altri due ricorrenti, riconosciuti compartecipi del sodalizio criminale, i quali non hanno proposto impugnazione con riferimento a profili di "ne bis in idem" e la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile e comunque disattesa con decisione che non risulta incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione (sez.15, n.27701 del 6/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.240362-01; sez.3, n.43296 del 2/07/2014, Garozzo, Rv.260978; sez.6, n.3702 del 4/12/2012, Capasso, Rv.254765-01). 7.1 Invero l'effetto estensivo dell'impugnazione che presuppone l'unitarietà del procedimento, è dettato dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti posti in identica posizione, taluno dei quali abbia, con esito favorevole, proposto una valida impugnazione (sez.5, n.633 del 6/12/2017, Boschetti, Rv.271927); né d'altro canto il motivo accolto da questa corte riveste rilievo, e pertanto utilità, esclusivamente personale, trattandosi di censura che investe l'accertamento della sussistenza e della composizione di una organizzazione criminale di cui sono stati riconosciuti partecipi, anche in veste apicale, gli imputati ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed IZE Jerry, e pertanto attiene all'essenza stessa di reato plurisoggettivo a concorso necessario e ai presupposti oggettivi richiesti per il suo accertamento, quali il numero minimo dei partecipi e della veste rivestita dall'[OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio, con evidenti riflessi sulla posizione degli altri concorrenti, tenuto altresì conto della intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva di altri partecipi (sez.5, n.23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207-01; sez.3„ n.36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv.280278). 8. I ricorsi proposti da IZE Jerry e IBE [OSCURATO:PERSONA] vanno invece dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della cassa dell'ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., determinata come in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AboubacariAliasane i e, ai sensi dell'art.587 cod.proc.pen., nei confronti di IZE Jerry e IBE [OSCURATO:PERSONA], relativament
Sentenza Cassazione n. 33885/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris