CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 36251/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17367/25 Ritenuto che i motivi dedotti in merito all'accertamento delle condotte di reato ascritte al ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sull'attendibilità delle ricostruzione dei fatti da parte degli agenti operanti in punto di carattere violento ed oppositivo della condotta tenuta dall'imputato rispetto all'attività di ufficio dei predetti agenti ed in merito al trattamento sanzionatorio in considerazione del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e della gravità del fatto; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, considerato che le invocate attenuanti generiche risultano essere già state concesse, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 ier