CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10001/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza resa il 30/5/2025 dall a Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto cheè intervenuta richiesta di trattazione orale; lette le conclusioni del la Sostitut a P rocurat rice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza resa il 23 novembre 2022 dal Tribunale di Brindisi, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reatodi cui all'art. 640 , comma 2 n. 2 - bis cod. pen. in relazione all'art. 61 n . 5 cod. pen. (commesso in data 23/05/2020) e riconosciute le attenuanti generiche come equivalenti rispetto all’aggravante contestata, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione. Si addebita all'imputato di avereofferto in vendita su una piattaforma on lineuna consolle playstatione tramite trattative svoltisi a distanza mediante Messenger e Whatsapp, con artifizi e raggiri, indotto la persona offesa ad effettuare il pagamento di 150 euro, non consegnando l'oggetto promesso in vendita. 2. Avverso dett a pronunzia h a proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] , deducendo quanto segue. 2.1. Violazione d egli art t. 2, 25 e 640 cod. pen., 7 della C edu e 2 della Costituzione poichéla Corte di Appello ha applicato una disposizione di legge , il comma 2n. 2 - bis dell'art . 640 cod. pen. che , alla data della decisione , era stato abrogato dal legislatore.Ed infatti, nelle more del giudizio di appello , era intervenuto il decreto - legge n.48 del 2025 convertito con modificazioni da lla legge 9 giugno 2025 n . 80 che (art. 11, comma 2, lett. a)ha comportato l'abrogazione dell'art. 640 , secondo comma , n . 2 - biscod. pen. Ne consegue che la fattispecie addebitata all’imputato avrebbe dovuto essere ricondotta a quella di truffa semplice,perseguibile a querela della persona offesa. Rileva il difensore che alla data del 23 novembre 2022,nel corso del giudizio di primo grado,la persona offesa aveva espressamente rimesso la querela proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, stante la divenuta procedibilità a querela del delitto contestato,lo stesso deve essere ritenuto estinto per remissione di querela ai sensi dell'art.152 cod. pen. Né tantomeno può sostenersi che la condotta vada ricondotta alle nuove ipotesi aggravate previste dal comma 2-ter dell'art . 640 cod. pen. in quanto tale disposizione normativa prevede sanzioni più gravi e pertanto non p uò trovare applicazione retroattiva, ai fatti commessi in epoca precedente alla sua entrata in vigore. Si impone, pertanto , l'annullamento della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante,dichiarando il reato estinto per intervenuta remissione di querela. 2.2.Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto exart. 131 - bis cod. pen. poiché la Corte ha ritenuto che nel caso di specie non ricorressero i presupposti di detto istituto, sottolineando la non esiguità del danno patrimoniale pari a 160 euro, la portata insidiosa della condotta ascritta perché descritta come organizzata e professionale e la circostanza che l'imputato ha già usufruito in due precedenti occasioni dell'istituto in esame. Si tratta, secondo la difesa, di argomentazioni illogiche e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con i princìpi di proporzionalitàe finalità rieducativa della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilprimo motivo di ricorso è fondato, anche se il percorso argomentativo del ricorrente non è del tutto condivisibilee deve in parte essere corretto. 1.1. Deve premettersi che, i n forza di una consolidata elaborazione giurisprudenziale,le truffe consumate on line sono state riten ute aggravate ai sensi dell’art. 61 n. 5 cod.pen., in quanto la distanza tra le parti e l’impossibilità di verificare l’oggetto dell’acquisto esponeva il compratore ad un a condizione di maggiore vulnerabilità. 1.2. E’ stato infatti precisato che in tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (ex plurimisSez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01;Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452-01). La contestazione di questa aggravante comportava la perseguibilità d’ufficio di tutte le truffe on line,perché ritenute aggravate dall’art. 61 n. 5 cod. pen. 1.3. Va tuttavia osservato che, per effetto del decreto denominato “correttivo Cartabia” entrato in vigore con legge del 28 giugno 2024 n. 90, è stata prevista un'ulteriore aggravante speciale del delitto di frode- mediante l’inserimento del comma 2-terdell'art. 640 cod. pen. ad opera dell’art. 16, comma 1, lett. t, n. 1 - che riguarda in modo specifico il fatto “commesso a distanza attraverso strumenti informatici telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione”. L’intervento normativo del 2024 ha in sostanza recepito l’elaborazione giurisprudenziale che è effettivamente intervenuta sull’aggravante “comune” dell’art. 61 n. 5 cod. pen. ritenuta applicabile, per l’appunto, all’ipotesi delle truffe commesse “a distanza”; ma il legislatore ha “enucleato”, dalla fattispecie descritta al n. 5 dell’art. 61 cod. pen., una ipotesi specifica di “minorata difesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio. I n altri termini, ha “sottratto” dal 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesi della truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma. Questa novella legislativa impone di ritenere che dal 17 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge 28/06/2024, n. 90 in G.U. n. 153 del 02/07/2024)le cd. truffe on line,in precedenza contestate come aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen., vadano ricondotte senza soluzione di continuità ex art . 2 cod. pen. nel novero di questa nuova formulazione. Senonchè i l legislatore, intervenendo contestualmente anche sul quart o comma dell’art. 640 cod. pen.(art. 16, comma 1, lett. t, n. 2, l. 28/06/2024, n. 80) , mentre ha mantenuto il regime di procedibilità d’ufficio nel caso di truffa aggravata dalla minorata difesa “comune”, ha invece ripristinato la regola generale della necessaria iniziativa punitiva della persona offesa per il caso della truffa aggravata ai sensi del n. 2-terdell’art.640 cod. pen. ovvero, per l’appunto, per la truffa c.d. “telematica”. L'art.2 cod. pen. al comma 4 stabilisce che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. La nuovaaggravante speciale prevista dall’art. 640 , secondo c o mma , n. 2 - ter cod. pen. comporta, per espressa previsione normativa, che il delitto sia perseguibile a querela; ne consegue che dopo la riforma , pur risultando aggravate, le condotte fraudolente on line, risultano perseguibili a querela; trattandosi di norma processuale che prevede una condizione di procedibilità, la stessa si applica ai processi in corso,nel rispetto del favor rei. Deve pertanto concludersi che, per effetto della nuova disciplina e in considerazione delle caratteristiche della condotta ascritta all'imputato, l’eventuale remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio ha efficacia estintiva del reato. Anulla rileva che detta causa estintiva non sia stata dedotta dalla parte nel corso del giudizio di appello,né con il ricorso, poiché la causa estintiva ex art. 129 cod. proc. pen. deve essere rilevata anche d’ufficio. Nel caso in esame,dalla verifica degli atti è emerso che effettivamente nel corso della sua audizione dibattimentale dinanzi al Tribunale, la persona offesa ha espresso la volontà di rimettere la querela e tale volontà è stata riportata nel verbale, ma all’epoca non rivestiva alcuna efficacia stante la perseguibilità d’ufficio del reato. Anche in assenza della rituale accettazione da partedel querelato, potendosi la stessa presumere, la volontà di rimettere la querela espressamente manifestata dal querelante comporta l’annullamento senza rinvio del la sentenza impugnata perché il reato è estinto, con conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processualiin mancanza di un diverso accordo tra le parti. 2. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito in ragione dell'accoglimento del primo. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto in conseguenza della remissione di querela.Spese del procedimento a carico del querelato. Roma 3 marzo 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]