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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32452/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 1.12.202071a Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, in data 14.1.2019, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. per essersi impossessato di un telefono cellulare dal vano oggetti del ciclomotore di tale [OSCURATO:PERSONA], in sosta presso un distributore Esso per un rifornimento e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro ed Euro 300,00 di multa.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.

Assume che non ricorre l'aggravante contestata stante la vigilanza e la custodia da parte della persona offesa.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in riferimento al bilanciamento delle circostanze laddove le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alla contestata aggravante.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di furto, ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (così Sez. 5, n. 5226 del 19/11/2013 dep. 2014, Maffei, Rv. 258716 che, in applicazione del principiò di cui in massima, ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nella sottrazione di monetine e punti di un distributore di benzina che è d'uso lasciare a bordo del veicolo nonché di un parasole quale accessorio dello stesso veicolo).

La nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede, in altri termini, non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (così Sez. 2, n. 33557 del 22/6/2016, Felleti, Rv. 267504 in relazione ad una fattispecie riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione medesima).

E' stato anche affermato che, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità (così Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277119 nella cui motivazione, la Corte ha chiarito che assumono rilievo, nella "ratio" dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana).

E' stato tuttavia precisato che il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la "res" furtiva (così Sez. 5, n. 15395 del 28/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279087 che ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante nella sottrazione di merce lasciata in stazionamento su un'area commerciale in attesa delle operazioni di registrazione e di scarico; conf.

Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020 dep. 2021, Hussein, Rv. 280492 nel caso del furto di un furgone con relativo carico, rimasto aperto ed in moto per il tempo strettamente necessario alle consegne che, per numero e protocolli di spedizione, richiedevano particolare celerità e speditezza). , Nella specie ricorre l'aggravante contestata essendo stato il IP:orta — sottratto dal vano porta oggetti del veicolo fermo nell'area di servizio per il rifornimento del carburante e quindi in un momento in cui il proprietario era intento ad effettuare tale operazione senza che possa considerarsi circostanza rilevante il fatto che non vi fosse una significativa distanza fisica tra il luogo ove è avvenuta la sottrazione e la persona offesa.

2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Ed invero, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Sez. 5, n. 33114 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Martinenghi, Rv. 279838).

Nella specie la Corte territoriale ha motivato adeguatamente, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.,, la mancata applicazione di un bilanciamento mitior.

In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 1.12.202071a Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, in data 14.1.2019, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. per essersi impossessato di un telefono cellulare dal vano oggetti del ciclomotore di tale [OSCURATO:PERSONA], in sosta presso un distributore Esso per un rifornimento e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro ed Euro 300,00 di multa. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. Assume che non ricorre l'aggravante contestata stante la vigilanza e la custodia da parte della persona offesa. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in riferimento al bilanciamento delle circostanze laddove le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alla contestata aggravante. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di furto, ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite (così Sez. 5, n. 5226 del 19/11/2013 dep. 2014, Maffei, Rv. 258716 che, in applicazione del principiò di cui in massima, ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nella sottrazione di monetine e punti di un distributore di benzina che è d'uso lasciare a bordo del veicolo nonché di un parasole quale accessorio dello stesso veicolo). La nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede, in altri termini, non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (così Sez. 2, n. 33557 del 22/6/2016, Felleti, Rv. 267504 in relazione ad una fattispecie riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione medesima). E' stato anche affermato che, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità (così Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277119 nella cui motivazione, la Corte ha chiarito che assumono rilievo, nella "ratio" dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana). E' stato tuttavia precisato che il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la "res" furtiva (così Sez. 5, n. 15395 del 28/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279087 che ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante nella sottrazione di merce lasciata in stazionamento su un'area commerciale in attesa delle operazioni di registrazione e di scarico; conf. Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020 dep. 2021, Hussein, Rv. 280492 nel caso del furto di un furgone con relativo carico, rimasto aperto ed in moto per il tempo strettamente necessario alle consegne che, per numero e protocolli di spedizione, richiedevano particolare celerità e speditezza). , Nella specie ricorre l'aggravante contestata essendo stato il IP:orta — sottratto dal vano porta oggetti del veicolo fermo nell'area di servizio per il rifornimento del carburante e quindi in un momento in cui il proprietario era intento ad effettuare tale operazione senza che possa considerarsi circostanza rilevante il fatto che non vi fosse una significativa distanza fisica tra il luogo ove è avvenuta la sottrazione e la persona offesa. 2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Ed invero, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Sez. 5, n. 33114 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Martinenghi, Rv. 279838). Nella specie la Corte territoriale ha motivato adeguatamente, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.,, la mancata applicazione di un bilanciamento mitior. In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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