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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 38954/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fr) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 27 giugno 2025, ha rigettato l’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha censurato il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale di Roma il 7 maggio 2025 chiedendo di revocare l’ordine di carcerazione e di emettere un ordine di esecuzione sospeso ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto e 12.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 con sentenza emessa il 4 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 24 settembre dello stesso anno.

Lo stesso, successivamente, è stato condannato per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 con sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 9 gennaio 2023, divenuta irrevocabile il 19 marzo 2024, e la pena, ritenuta la continuazione con il reato in precedenza indicato, è stata complessivamente quantificata in anni nove di reclusione.

In data 7 maggio 2025 la Procura generale ha emesso un provvedimento di cumulo comprendente quattro diverse condanne, tra le quali quella per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, per un totale di anni nove, mesi dieci e giorni venti di reclusione, sette dei quali relativi al reato associativo.

Il condannato ha presentato istanza chiedendo la revoca dell’ordine di carcerazione e, essendo in regime di arresti domiciliari, la sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. evidenziando che alla data del 7 maggio 2025, considerato che la detenzione era iniziata il 25 marzo 2019, la pena espiata era pari ad anni sette e mesi quattro e, perciò, la pena relativa al reato ostativo, pari ad anni sette, era da intendersi interamente eseguita.

Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che dal 25 marzo 2019 il condannato, ancorché detenuto, sino al 27 luglio 2021 ha espiato la pena relativa a condanne pregresse e che, pertanto, la pena per il reato ostativo, in esecuzione solo dal 28 luglio 2021, non può ritenersi a oggi interamente espiata.

3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato che, a seguito dell’emissione del cumulo, la pena in questo complessivamente quantificata è unica e la data di inizio si esecuzione, pertanto, è la medesima per cui la pena di sette anni applicata per il reato ostativo si deve considerare come espiata dalla data del 25 marzo 2019 e non dal successivo 28 luglio 2021.

4. In data 27 ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quanto a seguito dell’emissione del cumulo la pena in questo complessivamente quantificata è unica e, quindi, la data di inizio di espiazione della stessa è il 25 marzo 2019 a prescindere dal reato per il quale questa è stata inflitta.

La doglianza è fondata.

2.1. In virtù del principio dell’unitarietà dell’esecuzione di cui all’art. 73 cod. proc. pen. l’emissione di un unico provvedimento di cumulo comporta l’esecuzione contestuale e contemporanea di tutte le pene in questo inserite (Sez. 1, n. 2590 del 11/12/2020, dep. 2021, Bitri, Rv. 280650 - 01).

Una diversa data di decorrenza è possibile solo quando si siano succeduti dei cumuli parziali.

Questa situazione è riscontrabile nel caso in cui le pene concorrenti in esecuzione siano state inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l’espiazione di una pena o dopo la sua interruzione in cui, appunto, «è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall’altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell’esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall’applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell’ambito penale» (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, PG, Rv. 279182 - 01).

Nel caso in cui il condannato commetta un reato durante l’esecuzione della pena, infatti, si deve procedere con dei cumuli parziali che si riferiscono ognuno a un rapporto esecutivo, ciascuno dei quali inizia con l’esecuzione della pena in questo inserita e si interrompe con la successiva commissione di un reato.

Ciò in quanto qualora, durante l’espiazione di una determinata pena, o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo unico di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali nel senso, come sopra evidenziato, che si succedono due diversi cumuli in cui il primo contiene le pene irrogate per i reati commessi sino alla data del nuovo reato e, quindi, ha rilievo ai fini della individuazione della pena parzialmente espiata, e il secondo è comprensivo della pena residua e delle pene irrogate per i reati successivamente commessi, sino alla data della detenzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491 – 01; Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966 – 01).

Nella formazione del secondo e complessivo cumulo, d’altro canto, in applicazione del principio di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non può essere computata la pena espiata prima della commissione del reato che determina l’emissione del provvedimento da eseguire.

2.2. Nella formazione del cumulo complessivo si deve tenere conto della natura dei reati in quanto nel caso dei reati permanenti la data cui fare riferimento è quella della cessazione della permanenza e non a quella dell’inizio della consumazione (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272102 – 01 per cui, più in generale, «l’istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo») In tali ipotesi di reato, data la sua struttura unitaria, infatti, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, e, di conseguenza, non può computarsi la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione (in questo senso e specifica sul punto Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Pmt in proc.

Onorato, Rv. 257600 - 01).

2.3. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi per cui «nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso (Conf.

Corte cost. 27 luglio 1994 n. 361)» (così Sez. 1, n. 28141 del 18/06/2021, Festa, Rv. 281672 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 47113 del 23/06/2023, Santangelo, Rv. 285411 – 01; Sez. 1, n. 37848 del 04/03/2016, Trani, Rv. 267605 – 01;Sez. 1, n. 32419 del 31/03/2016, Baiamonte, Rv. 268219 – 01; Sez. 1, n. 26701 del 11/06/2013, Et, Rv. 256220 - 01).

2.4. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicati.

Dagli atti e dal provvedimento impugnato risulta che attualmente è in esecuzione un unico provvedimento di cumulo che indica come data di inizio di esecuzione della pena il 25 marzo 2019.

In tale situazione, pertanto, la motivazione, contenuta nella mera affermazione per cui l’espiazione della pena per il reato ostativo sarebbe iniziata dal 28 luglio 2021, è apparente.

La stessa, infatti, non rendendo conto delle ragioni sulle quali si fonda la conclusione per cui l’espiazione della pena inflitta per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 dovrebbe iniziare in una data diversa da quella indicata nel provvedimento di cumulo, non mostra di tenere in alcun conto il principio di carattere generale dell’unitarietà dell’esecuzione che, in tal modo, risulta violato.

2.5. I vizi riscontrati impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio affinché la Corte di appello di Roma, conformandosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fr) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 27 giugno 2025, ha rigettato l’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha censurato il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale di Roma il 7 maggio 2025 chiedendo di revocare l’ordine di carcerazione e di emettere un ordine di esecuzione sospeso ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto e 12.000,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 con sentenza emessa il 4 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 24 settembre dello stesso anno. Lo stesso, successivamente, è stato condannato per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 con sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 9 gennaio 2023, divenuta irrevocabile il 19 marzo 2024, e la pena, ritenuta la continuazione con il reato in precedenza indicato, è stata complessivamente quantificata in anni nove di reclusione. In data 7 maggio 2025 la Procura generale ha emesso un provvedimento di cumulo comprendente quattro diverse condanne, tra le quali quella per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, per un totale di anni nove, mesi dieci e giorni venti di reclusione, sette dei quali relativi al reato associativo. Il condannato ha presentato istanza chiedendo la revoca dell’ordine di carcerazione e, essendo in regime di arresti domiciliari, la sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. evidenziando che alla data del 7 maggio 2025, considerato che la detenzione era iniziata il 25 marzo 2019, la pena espiata era pari ad anni sette e mesi quattro e, perciò, la pena relativa al reato ostativo, pari ad anni sette, era da intendersi interamente eseguita. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che dal 25 marzo 2019 il condannato, ancorché detenuto, sino al 27 luglio 2021 ha espiato la pena relativa a condanne pregresse e che, pertanto, la pena per il reato ostativo, in esecuzione solo dal 28 luglio 2021, non può ritenersi a oggi interamente espiata. 3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato che, a seguito dell’emissione del cumulo, la pena in questo complessivamente quantificata è unica e la data di inizio si esecuzione, pertanto, è la medesima per cui la pena di sette anni applicata per il reato ostativo si deve considerare come espiata dalla data del 25 marzo 2019 e non dal successivo 28 luglio 2021. 4. In data 27 ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quanto a seguito dell’emissione del cumulo la pena in questo complessivamente quantificata è unica e, quindi, la data di inizio di espiazione della stessa è il 25 marzo 2019 a prescindere dal reato per il quale questa è stata inflitta. La doglianza è fondata. 2.1. In virtù del principio dell’unitarietà dell’esecuzione di cui all’art. 73 cod. proc. pen. l’emissione di un unico provvedimento di cumulo comporta l’esecuzione contestuale e contemporanea di tutte le pene in questo inserite (Sez. 1, n. 2590 del 11/12/2020, dep. 2021, Bitri, Rv. 280650 - 01). Una diversa data di decorrenza è possibile solo quando si siano succeduti dei cumuli parziali. Questa situazione è riscontrabile nel caso in cui le pene concorrenti in esecuzione siano state inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l’espiazione di una pena o dopo la sua interruzione in cui, appunto, «è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall’altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell’esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall’applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell’ambito penale» (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, PG, Rv. 279182 - 01). Nel caso in cui il condannato commetta un reato durante l’esecuzione della pena, infatti, si deve procedere con dei cumuli parziali che si riferiscono ognuno a un rapporto esecutivo, ciascuno dei quali inizia con l’esecuzione della pena in questo inserita e si interrompe con la successiva commissione di un reato. Ciò in quanto qualora, durante l’espiazione di una determinata pena, o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo unico di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali nel senso, come sopra evidenziato, che si succedono due diversi cumuli in cui il primo contiene le pene irrogate per i reati commessi sino alla data del nuovo reato e, quindi, ha rilievo ai fini della individuazione della pena parzialmente espiata, e il secondo è comprensivo della pena residua e delle pene irrogate per i reati successivamente commessi, sino alla data della detenzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491 – 01; Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966 – 01). Nella formazione del secondo e complessivo cumulo, d’altro canto, in applicazione del principio di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non può essere computata la pena espiata prima della commissione del reato che determina l’emissione del provvedimento da eseguire. 2.2. Nella formazione del cumulo complessivo si deve tenere conto della natura dei reati in quanto nel caso dei reati permanenti la data cui fare riferimento è quella della cessazione della permanenza e non a quella dell’inizio della consumazione (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272102 – 01 per cui, più in generale, «l’istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo») In tali ipotesi di reato, data la sua struttura unitaria, infatti, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, e, di conseguenza, non può computarsi la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione (in questo senso e specifica sul punto Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Pmt in proc. Onorato, Rv. 257600 - 01). 2.3. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi per cui «nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso (Conf. Corte cost. 27 luglio 1994 n. 361)» (così Sez. 1, n. 28141 del 18/06/2021, Festa, Rv. 281672 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 47113 del 23/06/2023, Santangelo, Rv. 285411 – 01; Sez. 1, n. 37848 del 04/03/2016, Trani, Rv. 267605 – 01;Sez. 1, n. 32419 del 31/03/2016, Baiamonte, Rv. 268219 – 01; Sez. 1, n. 26701 del 11/06/2013, Et, Rv. 256220 - 01). 2.4. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicati. Dagli atti e dal provvedimento impugnato risulta che attualmente è in esecuzione un unico provvedimento di cumulo che indica come data di inizio di esecuzione della pena il 25 marzo 2019. In tale situazione, pertanto, la motivazione, contenuta nella mera affermazione per cui l’espiazione della pena per il reato ostativo sarebbe iniziata dal 28 luglio 2021, è apparente. La stessa, infatti, non rendendo conto delle ragioni sulle quali si fonda la conclusione per cui l’espiazione della pena inflitta per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 dovrebbe iniziare in una data diversa da quella indicata nel provvedimento di cumulo, non mostra di tenere in alcun conto il principio di carattere generale dell’unitarietà dell’esecuzione che, in tal modo, risulta violato. 2.5. I vizi riscontrati impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio affinché la Corte di appello di Roma, conformandosi
Sentenza Cassazione n. 38954/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris