Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 45487/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 17 febbraio 2022 il Tribunale di Rovigo, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], respingendo la richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione della pena inflitta dalle sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Brescia in data 11 luglio 1991 e dal Tribunale di Roma in data 10 febbraio 1996.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. il ricorso proposto va qualificato come atto di opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Rovigo.

L'art. 676 cod. proc. pen. stabilisce che sulla estinzione della pena per prescrizione il giudice dell'esecuzione procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

E' dunque previsto che nella materia de qua il giudice dell'esecuzione provveda con ordinanza così detta de plano, e dunque senza fissazione di udienza in camera di consiglio; le parti possono proporre avverso l'ordinanza ctO atto di opposizione avanti allo stesso giudice dell'esecuzione, che provvede previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.

La giurisprudenza ha precisato che anche nel caso in cui il giudice provveda all'esito di udienza nel contraddittorio delle parti, e quindi con ordinanza non de plano, la parte possa proporre solo l'atto di opposizione, essendo l'impugnazione con ricorso per cassazione proponibile solo avverso l'ordinanza che decide la fase dell'opposizione (Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Spezzarli, Rv. 236903; Sez. 1, 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; Sez. 1, Ordinanza n. 11239 del 3/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278854).

E' stato spiegato che la particolare disciplina processuale è funzionale ad assicurare alla parte la piena cognizione, da parte del giudice del merito nelle particolari materie previste dagli artt. 672, 676 e 678 cod. proc. pen., di tutte le questioni proponibili, garanzia che il mancato svolgimento della fase di opposizione non assicura.

5. L'impugnazione va dunque qualificata come atto di opposizione e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Rovigo per lo svolgimento della fase di opposizione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 17 febbraio 2022 il Tribunale di Rovigo, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], respingendo la richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione della pena inflitta dalle sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Brescia in data 11 luglio 1991 e dal Tribunale di Roma in data 10 febbraio 1996. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. il ricorso proposto va qualificato come atto di opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Rovigo. L'art. 676 cod. proc. pen. stabilisce che sulla estinzione della pena per prescrizione il giudice dell'esecuzione procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. E' dunque previsto che nella materia de qua il giudice dell'esecuzione provveda con ordinanza così detta de plano, e dunque senza fissazione di udienza in camera di consiglio; le parti possono proporre avverso l'ordinanza ctO atto di opposizione avanti allo stesso giudice dell'esecuzione, che provvede previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. La giurisprudenza ha precisato che anche nel caso in cui il giudice provveda all'esito di udienza nel contraddittorio delle parti, e quindi con ordinanza non de plano, la parte possa proporre solo l'atto di opposizione, essendo l'impugnazione con ricorso per cassazione proponibile solo avverso l'ordinanza che decide la fase dell'opposizione (Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Spezzarli, Rv. 236903; Sez. 1, 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; Sez. 1, Ordinanza n. 11239 del 3/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278854). E' stato spiegato che la particolare disciplina processuale è funzionale ad assicurare alla parte la piena cognizione, da parte del giudice del merito nelle particolari materie previste dagli artt. 672, 676 e 678 cod. proc. pen., di tutte le questioni proponibili, garanzia che il mancato svolgimento della fase di opposizione non assicura. 5. L'impugnazione va dunque qualificata come atto di opposizione e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Rovigo per lo svolgimento della fase di opposizione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 45487/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris