CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17581/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 310 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].- già [OSCURATO:SOCIETA] - rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1314/11/20, depositata in data 27 maggio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].- già [OSCURATO:SOCIETA].- avverso la sentenza n. 26730/27/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva recuperato maggiore Irap, per l'anno 2011, contestando l'indebita deduzione dalla base imponibile Irap di costi contabilizzati a fronte dell'agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica riconosciuta, in base a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro succedutisi nel tempo, ai dipendenti e agli ex dipendenti (pensionati) della società; - [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].- già [OSCURATO:SOCIETA] - resiste con controricorso;- sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate- pur premettendo di avere già proposto istanza di correzione di errore materiale - denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'alt. 132 c.p.c. per avere la CTR "rigettato" l'appello dell'Ufficio incorrendo in un'insanabile contraddittorietà tra la motivazione - nella quale si riconosceva chiaramente la fondatezza del recupero a tassazione - e il dispositivo in termini di rigetto con condanna dell'Amministrazione alle spese processuali; -il motivo è infondato; -questa Suprema Corte già con la remota sentenza n. 1205 del 1984 (che peraltro richiama precedenti ancora più lontani, quali Cass.4188/79; 16/78 e 2784/68) ha sancito il principio che al contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (di rigetto della domanda) e pronunzia adottata in motivazione (di accoglimento) integra, non un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, come tale emendabile con la procedura ex art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile (in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5) con ricorso per Cassazione». In senso analogo si è successivamente espressa la giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato che "il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'error in iudicando deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art.395 c.p.c., n. 4 - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza" (Cass. 17392/04 e 10129/99). I principi sopra enunciati hanno trovato esplicita condivisione in numerose successive pronunce, anche recenti, tra cui Cass. n. 16488 del 2006, n. 22433 del 2017 e n. 5939 del 2018. Da ultimo, questa Corte ha ribadito che "Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale".(Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018; Cass. sez. 6-5, n. 33538/19; Cass. sez. 5, n. 24282/2020). Tali essendo i principi giurisprudenziali in materia, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la lettura della motivazione della sentenza impugnata consente di affermare con certezza quale sia stato il contenuto essenziale del decisum, posto che la CTR in motivazione afferma con argomentazioni chiare e univoche: 1) la illegittima deduzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. - già [OSCURATO:SOCIETA]. - dalla base imponibile Irap, per l'anno 2011, dei costi contabilizzati a fronte dell'agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica riconosciuta, in base a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro /// succedutisi nel tempo, ai dipendenti e agli ex dipendenti (pensionati) della società, in considerazione della natura retributiva di tali sconti tariffari; 2) la non incidenza sulla natura retributiva di tali benefici della circostanza che, nella specie, la distribuzione dell'energica fosse avvenuta da [OSCURATO:PERSONA] Energia che aveva poi fatturato il costo del servizio prestato ad [OSCURATO:PERSONA] Distribuzioni, di tal che quest'ultima non aveva fornito direttamente ai propri dipendenti ed ex dipendenti l'energia elettrica "scontata"; pertanto, nella specie, il contrasto tra motivazione e dispositivo non determina la nullità della sentenza in quanto non incide sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, risolvendosi tale difformità sostanzialmente in un mero errore materiale; peraltro la stessa Agenzia, nella formulazione del motivo di ricorso, riconosce espressamente che "il caso in questione rientrerebbe nella seconda ipotesi (errore materiale) tanto è vero che l'amministrazione finanziaria ha già proposto istanza di correzione di errore materiale e la stessa pende"; -in conclusione, il ricorso va rigettato; - le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificai:o per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714); PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in complessive euro 2.800,00, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese genera