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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10755/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 dicembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 14 marzo 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. ritenuto che il ricorso, deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto proposto personalmente dall' imputato in data 30 aprile 2021, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 dicembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 14 marzo 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. ritenuto che il ricorso, deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto proposto personalmente dall' imputato in data 30 aprile 2021, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]