CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 1972
Cassazione n. 10172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Germania il 26/3/1972 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Latina in data 21/9/2021 -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Latina, accogliendo la concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 16 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reati di tentata rapina impropria e resistenza a P.u. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto e il vizio di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; Sez. 6, ord. n. 3108 del 8/1/2018, Rv. 272252). Nella specie, la deduzione difensiva, che fa leva sull'alternativa qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo A) e sull'insussistenza del delitto di resistenza ascritto sub B) muove da rilievi fattuali che non possono trovare ingresso in questa sede. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente