CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 22512/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 033A4Y7 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA],GUIST3CURTO ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 20 maggio 2022, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen., con il riconoscimento della recidiva, specifica ed infraquinquennale, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della recidiva, reiterata ed infraquinquennale, per [OSCURATO:PERSONA] (fatti commessi a Prato il 18 agosto 2021); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo ed il secondo motivo, proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].HU, con i quali, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e del vizio di motivazione, si censura la dichiarazione di responsabilità del ricorrente, sono generici e non consentiti in questa sede, perché costituiti da mere doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), come tali aspecifiche e volte a suggerire una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove (nello specifico, degli indizi a carico del ricorrente) diversi da quelli correttamente adottati dai giudice di merito nelle loro conformi decisioni; - che il terzo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, secondo pacifico principio di diritto, «Non può riconoscersi l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità» (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Rv. 281312), come nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si è dato atto di come il ricorrente fosse stato trovato all'interno del palazzo e di come, nella segnalazione ricevuta dalle Forze dell'Ordine, si facesse riferimento all'ingresso di tre uomini sospetti all'interno dell'immobile; di come, in ogni caso, la partecipazione del ricorrente non si sarebbe potuta considerare non necessaria e di minima importanza); - che il solo motivo proposto nell'interesse di ([OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che muove censure in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è generico, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che ha dato conto degli elementi ostativi al riconoscimento del beneficio in parola (cfr. pag. 3, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità del fatto, dell'entità del danno causato, dei numerosi precedenti penali degli imputati e delle modalità di realizzazione del reato, che presupponevano una previa organizzazione), ed è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivamente valutabili, come avvenuto nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il consig