CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09670/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG I Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il trattenimento di una missiva datata 24 luglio 2017, proveniente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e diretta al detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo diretto al Tribunale di sorveglianza di Bologna, che lo rigettava con ordinanza del 20 ottobre 2022. Secondo il Tribunale, ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen., che individua le condizioni legittimanti l'attivazione dei meccanismi di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, il trattenimento della missiva era fondato, perché ad essa erano allegate talune relazioni tra autorità di pubblica sicurezza di rilevanza nazionale senza «timbri di deposito» e senza intestazioni che consentissero di comprendere la provenienza degli atti. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge in relazione all'art. 24 Cost. e all'art. 125 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Nel ricorso si afferma che il Tribunale di sorveglianza non ha rispettato i diritti difensivi che venivano esercitati mediante l'invio della missiva; ha omesso di considerare quanto era stato esposto nelle memorie che spiegavano dettagliatamente il contenuto degli allegati alla missiva; non ha tenuto conto che essi sono inerenti a un mandato difensivo e sono costituiti da copie di atti legittimamente estratti dal fascicolo all'epoca pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che la mancanza di «timbri di deposito» è aderente alla prassi seguita nelle cancellerie per il rilascio di copie di fascicoli, ove non si tratti di «copie conformi». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di «non inoltro» può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Sez. 1, Sentenza n. 51187 del 17/05/2018 Rv. 274479 - 01). 1.2. Nel caso ora in esame, dalla lettura dell'ordinanza impugnata non emerge che il Tribunale di sorveglianza abbia fatto corretta applicazione del suddetto principio, pienamente condivisibile. A fronte delle regole generali poste a garanzia della libertà del difensore e dello svolgimento delle sue comunicazioni con l'assistito (art. 103 cod. proc. pen.), in attuazione dei principi stabiliti nell'art. 24 Cost., le affermazioni contenute nell'ordinanza emessa il 20 dicembre 2022 dal Tribunale di sorveglianza risultano inidonee a spiegare le ragioni del provvedimento. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, non ha esposto congrue massime di esperienza, in base alle quali possa ritenersi, in concreto, che l'inoltro al detenuto di una missiva proveniente dal suo difensore e di allegati costituiti da copie di informative di polizia, pur carenti di «timbri di deposito», non siano pertinenti al mandato difensivo, e possa dubitarsi che il contenuto effettivo della missiva o degli allegati sia quello che appare dalla semplice lettura dei testi. 2. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, ma rendendo congrua motivazione sulle ragioni del trattenimento della missiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così d