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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 06944/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Mantova che, in qualità di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo dì ricorso, con cui il ricorrente censura la violazione di norme processuali lamentando l'omessa citazione in appello della parte civile è inammissibile per carenza di interesse (Sez 2, Sentenza n. 51556 del 04/12/2019, Rv. 277812 - 01 che ha affermato che la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione; e ciò non può che valere anche con riferimento alla mancata citazione in appello della parte civile (laddove peraltro nel caso di specie il giudice aveva adeguatamente motivato circa la stessa inammissibilità della impugnazione della parte civile poiché presentata da un avvocato privo di procura speciale, conformando la propria decisione al dato legislativo, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è ammissibile l'impugnazione proposta dal difensore della parte civile, sprovvisto di specifico mandato, considerato che la previsione di cui all'art. 100, comma terzo, cod. proc, pen., richiede - al fine di escludere che la delega defensionale si presuma conferita per un determinato grado del processo - che dall'atto risulti l'espressa volontà diversa, così istituendo una presunzione semplice della limitazione della procura ad un determinato grado del processo.

Ne consegue, ancorché per il rilascio della procura speciale non sia prevista l'adozione di formule sacramentali, che in assenza di qualsiasi indicazione in ordine alla sua estensione o in presenza di espressioni equivoche, essa conserva la sua efficacia limitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l'atto in ordine al quale è apposta (Sez. 5, n. 29437 del 06/07/2006, Mancini, Rv. 235218 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi di motivazione denunziando l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); A ciò si aggiunga che trattandosi di sentenza di appello pronunciata per reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per ì motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p., ex art. 606 comma 2-bis c,p.p.; laddove qui sono denunziati vizi dì motivazione; Rilevato che la memoria difensiva nulla aggiunge di concreto a quanto già annotato in ricorso e non consente di superare le ragioni di inammissibilità ravvisate; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cosi deciso il 19 novembre 2025.

Il conigli re esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Mantova che, in qualità di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo dì ricorso, con cui il ricorrente censura la violazione di norme processuali lamentando l'omessa citazione in appello della parte civile è inammissibile per carenza di interesse (Sez 2, Sentenza n. 51556 del 04/12/2019, Rv. 277812 - 01 che ha affermato che la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione; e ciò non può che valere anche con riferimento alla mancata citazione in appello della parte civile (laddove peraltro nel caso di specie il giudice aveva adeguatamente motivato circa la stessa inammissibilità della impugnazione della parte civile poiché presentata da un avvocato privo di procura speciale, conformando la propria decisione al dato legislativo, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è ammissibile l'impugnazione proposta dal difensore della parte civile, sprovvisto di specifico mandato, considerato che la previsione di cui all'art. 100, comma terzo, cod. proc, pen., richiede - al fine di escludere che la delega defensionale si presuma conferita per un determinato grado del processo - che dall'atto risulti l'espressa volontà diversa, così istituendo una presunzione semplice della limitazione della procura ad un determinato grado del processo. Ne consegue, ancorché per il rilascio della procura speciale non sia prevista l'adozione di formule sacramentali, che in assenza di qualsiasi indicazione in ordine alla sua estensione o in presenza di espressioni equivoche, essa conserva la sua efficacia limitatamente al grado del procedimento cui si riferisce l'atto in ordine al quale è apposta (Sez. 5, n. 29437 del 06/07/2006, Mancini, Rv. 235218 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi di motivazione denunziando l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituita parte civile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); A ciò si aggiunga che trattandosi di sentenza di appello pronunciata per reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per ì motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p., ex art. 606 comma 2-bis c,p.p.; laddove qui sono denunziati vizi dì motivazione; Rilevato che la memoria difensiva nulla aggiunge di concreto a quanto già annotato in ricorso e non consente di superare le ragioni di inammissibilità ravvisate; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il 19 novembre 2025. Il conigli re esten