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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39607/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Torino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata estorsione continuata in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 450 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili in cui favore aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva;

2. la Corte di Appello di Torino ha in parte riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena inflitta all'imputato sino a quella di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 300 di multa di multa e confermando per il resto la sentenza impugnata;

3. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato: rileva che i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato dando atto delle riscontrate discrasie tra le dichiarazioni dei signori Piticucci e la ricostruzione operata dai CC intervenuti sul posto e che, tuttavia, non sono state giudicate tali da inficiare la credibilità del racconto delle persone offese; richiama le dichiarazioni del ricorrente quanto alla disponibilità della somma da cui avrebbe attinto per prestarne una parte al Piticucci, a lui legato da rapporti di risalente amicizia, segnalandone il travisamento da parte dei giudici di merito; argomenta sulla arbitrarietà del giudizio di inverosimiglianza del racconto dell'imputato come formulato nelle sentenze di merito in ordine alla origine del "debito" del Piticucci la cui versione non poteva essere ritenuta affidabile e coerente anche con riguardo alla valenza intimidatoria delle richieste del Sarr su cui hanno riferito esclusivamente i genitori del giovane il quale si era dichiarato soltanto "infastidito" dall'atteggiamento dell'imputato; sottolinea che nessun riscontro è stato acquisito in merito alle minacce asseritamente profferite dal Sarr persino all'interno della caserma dei Carabinieri.

4. Il ricorso è inammissibile.

Con il ricorso si contesta l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità del ricorrente quanto alla fattispecie delittuosa contestata ed a cui sarebbero pervenuti sulla scorta delle dichiarazioni dei testi della pubblica accusa, si risolvono in censure precluse in questa sede.

Si tratta, peraltro, di censure in fatto e reiterative di doglianze difensive già avanzate con l'atto di appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto; per altro verso, di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

E' allora appena il caso di ribadire che non è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile).

In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass.

SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo).

Per altro verso, non è nemmeno inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc.

Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.).

La Corte di Appello di Torino ha ripercorso la vicenda in termini che non sono suscettibili di censura in punto di fatto non essendo consentita una rivalutazione delle emergenze istruttorie peraltro conformemente apprezzate nei due gradi del giudizio di merito.

Vero che, tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. v'è anche il "travisamento della prova": ed è noto che il "travisamento" della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, e che è consentito dedurre in sede di legittimità, è integrato nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG Borriello).

È noto, d'altra parte, che, per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc.

Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio).

In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Ta la manca).Nel caso di specie, invece, la difesa ha dedotto - senza ritualmente allegare le relative deposizioni - la errata lettura delle deposizioni acquisite e che sarebbero state non correttamente valutate dai giudici di merito inducendoli a pervenire a conclusioni del pari errate; in tal modo, tuttavia, finendo per sollecitare una non consentita (in questa sede) rivalutazione della loro valenza ed efficacia dimostrativa.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Torino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata estorsione continuata in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 450 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili in cui favore aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva; 2. la Corte di Appello di Torino ha in parte riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena inflitta all'imputato sino a quella di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 300 di multa di multa e confermando per il resto la sentenza impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato: rileva che i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato dando atto delle riscontrate discrasie tra le dichiarazioni dei signori Piticucci e la ricostruzione operata dai CC intervenuti sul posto e che, tuttavia, non sono state giudicate tali da inficiare la credibilità del racconto delle persone offese; richiama le dichiarazioni del ricorrente quanto alla disponibilità della somma da cui avrebbe attinto per prestarne una parte al Piticucci, a lui legato da rapporti di risalente amicizia, segnalandone il travisamento da parte dei giudici di merito; argomenta sulla arbitrarietà del giudizio di inverosimiglianza del racconto dell'imputato come formulato nelle sentenze di merito in ordine alla origine del "debito" del Piticucci la cui versione non poteva essere ritenuta affidabile e coerente anche con riguardo alla valenza intimidatoria delle richieste del Sarr su cui hanno riferito esclusivamente i genitori del giovane il quale si era dichiarato soltanto "infastidito" dall'atteggiamento dell'imputato; sottolinea che nessun riscontro è stato acquisito in merito alle minacce asseritamente profferite dal Sarr persino all'interno della caserma dei Carabinieri. 4. Il ricorso è inammissibile. Con il ricorso si contesta l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità del ricorrente quanto alla fattispecie delittuosa contestata ed a cui sarebbero pervenuti sulla scorta delle dichiarazioni dei testi della pubblica accusa, si risolvono in censure precluse in questa sede. Si tratta, peraltro, di censure in fatto e reiterative di doglianze difensive già avanzate con l'atto di appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto; per altro verso, di doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. E' allora appena il caso di ribadire che non è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile). In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). Per altro verso, non è nemmeno inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). La Corte di Appello di Torino ha ripercorso la vicenda in termini che non sono suscettibili di censura in punto di fatto non essendo consentita una rivalutazione delle emergenze istruttorie peraltro conformemente apprezzate nei due gradi del giudizio di merito. Vero che, tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. v'è anche il "travisamento della prova": ed è noto che il "travisamento" della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, e che è consentito dedurre in sede di legittimità, è integrato nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG Borriello). È noto, d'altra parte, che, per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Ta la manca).Nel caso di specie, invece, la difesa ha dedotto - senza ritualmente allegare le relative deposizioni - la errata lettura delle deposizioni acquisite e che sarebbero state non correttamente valutate dai giudici di merito inducendoli a pervenire a conclusioni del pari errate; in tal modo, tuttavia, finendo per sollecitare una non consentita (in questa sede) rivalutazione della loro valenza ed efficacia dimostrativa. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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