CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2021
Cassazione n. 37743/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarata la prescrizione del reato sub b) e rideterminata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche la pena, ha confermato nel resto la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TIVOLI in data 12/1/2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. 1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione circa la mancata dichiarazione di estinzione del reato di riciclaggio in quanto gli stessi giudici di merito avrebbero comunque accertato che la condotta sarebbe stata posta in essere in data precedente e prossima alla fine dell'anno 2001. 1.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'indulto all'ipotesi di reato contestata, non espressamene esclusa dalla L. 241/2006. 2. In data 29 giugno 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, nel quale sono dedotti motivi a prima lettura non manifestamente infondati in quanto la questione circa l'effettiva data di commissione della condotta era emersa dagli atti e avrebbe dovuto essere valutata dalla Corte territoriale in relazione al decorso del tempo, è ammissibile e, pertanto, ha determinato la corretta istaurazione del rapporto processuale per la presente fase. Tale circostanza -preso atto che i fatti sono comunque avvenuti in data antecedente il 2 aprile 2004 e che il termine di prescrizione è comunque maturato in data 2 aprile 2019- esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, impone di dichiarare ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma 7/9/2021 [OSCURATO:PERSONA]