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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025

Cassazione n. 40924/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre a risultare tardivamente depositato ( il 21 novembre 2024 a fronte di un termine perento il 16 ottobre immediatamente precedente) risulta risulta comunque interposto personalmente dall'imputato e non per il tramite di un difensore abilitato rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre a risultare tardivamente depositato ( il 21 novembre 2024 a fronte di un termine perento il 16 ottobre immediatamente precedente) risulta risulta comunque interposto personalmente dall'imputato e non per il tramite di un difensore abilitato rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 40924/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris