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CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 luglio 2026

Cassazione n. 23054/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in persona deirispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati edifesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrenti -2026 contro2798 [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 138/2022 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 17/03/2023 R.G.N. 96/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8181/2023Numero sezionale 2798/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di ApNpuemlelroo ddi rai ccolta generale 23054/2026Data pubblicazione 11/07/2026Potenza rigettava il gravame proposto dal Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dall’UfficioScolastico Regionale per la Basilicata, e dall’IstitutoComprensivo [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. [OSCURATO:PERSONA], docente iscritta, per il triennio2017/2020, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fasciadella provincia di Matera, per varie classi di concorso, tra le qualila A07 – [OSCURATO:PERSONA], ad esito di un procedimento diverifica era stata esclusa per tale classe di concorso, per«l'assenza dell'indirizzo richiesto per il diploma di liceoartistico».

Proposto reclamo che il [OSCURATO:PERSONA] avevaaccolto revocando il decreto di depennamento, ottenutal’assegnazione di supplenze, il medesimo Dirigente l’avevanuovamente depennata per permanere «dubbi circa l’attinenzadel titolo conseguito (Diploma di II livello in [OSCURATO:PERSONA] – Grafica– rilasciato dall’Accademia di [OSCURATO:PERSONA] di Bari)».

Vano il nuovoreclamo presentato, aveva chiesto dichiararsi il suo dirittoall’inserimento.3.

Il Tribunale, rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizionee di difetto di integrità del contraddittorio, aveva accolto ladomanda.4.

A fondamento della reiezione del gravame, la Corte diAppello affermava (per quanto ancora rileva), che la ricorrentevantava: a) Diploma di [OSCURATO:PERSONA]; b) Diploma di I livelloin [OSCURATO:PERSONA] e Discipline dello Spettacolo presso l’[OSCURATO:PERSONA]; c) Diploma di II livello in [OSCURATO:PERSONA] – indirizzografica - conseguito presso la medesima Accademia; che ai finidella classe di concorso bastava, secondo la tabella, il terzotitolo, essendo il diploma di maturità artistica ([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 8181/2023Numero sezionale 2798/2026ad indirizzo multimediale prescritto espressamente soNulmoe rop dei rra ccolta generale 23054/2026Data pubblicazione 11/07/2026alcune lauree.

Quanto al giudizio sull’attinenza, si trattava digiudizio tecnico che non poteva che spettareall’Amministrazione.

Il depennamento era quindi statoillegittimo, tanto più in quanto formulato con motivazionedubbiosa e perplessa.

L’attinenza peraltro sussisteva, alla lucedei contenuti della classe di concorso.5.

Per la cassazione della sentenza ricorrono il Ministerodell’Istruzione e del Merito, l’[OSCURATO:PERSONA] per laBasilicata e l’I.C. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato adun motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art.1,comma 103, della legge n.228/2012 e della tabella A del DMn.259/2017.Premesso che la tabella, nell’elencare i titoli di accesso allaclasse di concorso A07 indicava, per quanto rilevante in causa,“Altri diplomi accademici di II livello attinenti al settoredisciplinare rilasciati dalle Accademie di [OSCURATO:PERSONA]”, si censura ilgiudizio di attinenza formulato dalle Corti di merito, perchéquesto andava svolto considerando che a norma del D.P.R. n.212/2005 le Accademie di [OSCURATO:PERSONA] si articolavano in treDipartimenti: i) [OSCURATO:PERSONA], comprensivo del diplomaaccademico in grafica posseduto dalla docente; ii) Progettazioneed arti applicate, nel quale rientravano i titoli previsti nella terzacolonna della tabella A (“Progettazione artistica per l’impresa” e“Nuove tecnologie dell’arte”); iii) Comunicazione e didatticadell’arte.

L’art.1, comma 103, lett. d) della legge n.228/2012equiparava il titolo posseduto dalla ricorrente solo al titolo “LM-Numero registro generale 8181/2023Numero sezionale 2798/202689 Storia dell’Arte”, che a sua volta era considerato validNoum teirtoo dli ora ccolta generale 23054/2026Data pubblicazione 11/07/2026di accesso solo per le classi di concorso A010 e A017.Diversamente, per la classe di concorso A07 valeva la lettera c)del citato comma 103, che equiparava alla classe LM-65(Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale) idiplomi rilasciati dalle Accademie di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dellescuole di “scenografia” e di “nuove tecnologie dell’arte”, che aloro volta afferivano al Dipartimento di “Progettazione ed artiapplicate”.

A riprova, la tabella richiamava espressamente iltitolo di studio in Grafica quanto alle classi di concorso A04(Design del libro) e A010 (Discipline grafico-pubblicitarie) per lequali la docente era stata ammessa; e quanto alla classe diconcorso A017 (Disegno e storia dell’arte negli istituti diistruzione secondaria di II grado), per la quale pure la docenteera stata ammessa, ammetteva “qualsiasi diploma accademicodi II livello rilasciato dalle Accademie di [OSCURATO:PERSONA]”.2.

Il motivo è infondato.3.

Preliminarmente, al D.M. n. 259/2017 ed alle relativetabelle va attribuita natura normativo-regolamentare, conconseguente possibilità/necessità di interpretazione diretta daparte di questa Corte secondo l’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c..4.

Le norme regolamentari si caratterizzano, sotto il profilodel contenuto, per la generalità e l’astrattezza del precetto.Sotto il profilo formale, per trarre la propria legittimazione adinnovare l’ordinamento giuridico da altra fonte, normalmenteprimaria, dello stesso.

Per i regolamenti ministeriali l’art. 17,comma 3, della legge n.400/88 prevede che «Con decretoministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materiedi competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro,quando la legge espressamente conferisca tale potere».Numero registro generale 8181/2023Numero sezionale 2798/2026L’art. 64, comma 4, del d.l. n. 112/2008, conv. in leNgumgeero dni r.a ccolta generale 23054/2026Data pubblicazione 11/07/2026133/2008 demandava in realtà ad un decreto ex art. 17, comma2, della legge n. 400/88 una revisione dell’attuale assettoordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico,in modo comprensivo del regolamento di razionalizzazione eaccorpamento delle classi di concorso, per una maggioreflessibilita' nell'impiego dei docenti.

Ai sensi di tale disposizionevenne emesso il D.P.R. n. 19/2016.Tuttavia l’intervento legislativo si sovrapponeva all’art. 405 deld.lgs. n.297/94, che prevedeva in via generale che il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ricerca provvedesse conproprio decreto alla revisione periodica della tipologia delleclassi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente,sicché il Ministero ritenne di procedere, col D.M. in questione,alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione delcitato D.P.R. n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddettoarticolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l’accessoai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto.Trattandosi di regole generali ed astratte demandate aregolamento ministeriale da fonte primaria, se ne devericonoscere la natura normativo - regolamentare.5.

Nel merito, il motivo è infondato.6.

Dall’esame complessivo della tabella si ricava l’attinenzadell’insegnamento anche alla grafica ed alle arti visive che,secondo il Ministero, sarebbero escluse.Quanto alle arti visive basta rilevare che la classe accorpa Artedel disegno animato, Arte del disegno di animazione, Arte dellaripresa e montaggio per il disegno animato, ed Arte dellafotografia e della cinematografia.Inoltre per la laurea in architettura si richiede il titolo congiuntoin (1) «a diploma della corrispondente specializzazione diNumero registro generale 8181/2023Numero sezionale 2798/2026tecnico della cinematografia e della televisione o diplNoumearo ddi rai ccolta generale 23054/2026Data pubblicazione 11/07/2026istituto professionale (settore industria e artigianato indirizzoproduzioni industriali e artigianali articolazione industria);oppure congiunti a diploma di maturità d’arte applicata, odiploma di magistero, o a diploma di maestro d’arte... conseguitinella sezione di arte della grafica pubblicitaria e della fotografiao di disegno animato o di arte della fotografia o di artepubblicitaria e della fotografia artistica o diploma di liceoartistico (indirizzo audiovisivo e multimediale)».indirizzo Grafica** - Laboratorio di grafica 2° biennio e 5° anno- Discipline grafiche - 2° biennio e 5° anno **solo per i docentidella ex 10/D, ad esaurimento; [OSCURATO:PERSONA], settoretecnologico, indirizzo Grafica e Comunicazione - Progettazionemultimediale 2° biennio e 5° anno.7.

Il ricorso va pertanto rigettato.8.

Non deve procedersi alla regolazione delle spese, essendoCammarota rimasta intimata.9.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, stanteil regime di esenzione delle Amministrazioni dello Stato perprenotazione a debito posto dagli artt. 8, comma 2, 11 e 158del DPR n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma nell’ adunanza camerale del 4 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 8181/2023Numero sezionale 2798/2026Numero di raccolta generale 23054/2026Dat a pubblicazione 11/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona deirispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati edifesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrenti -2026 contro2798 [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 138/2022 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 17/03/2023 R.G.N. 96/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8181/2023Numero sezionale 2798/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di ApNpuemlelroo ddi rai ccolta generale 23054/2026Data pubblicazione 11/07/2026Potenza rigettava il gravame proposto dal Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dall’UfficioScolastico Regionale per la Basilicata, e dall’IstitutoComprensivo [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. [OSCURATO:PERSONA], docente iscritta, per il triennio2017/2020, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fasciadella provincia di Matera, per varie classi di concorso, tra le qualila A07 – [OSCURATO:PERSONA], ad esito di un procedimento diverifica era stata esclusa per tale classe di concorso, per«l'assenza dell'indirizzo richiesto per il diploma di liceoartistico». Proposto reclamo che il [OSCURATO:PERSONA] avevaaccolto revocando il decreto di depennamento, ottenutal’assegnazione di supplenze, il medesimo Dirigente l’avevanuovamente depennata per permanere «dubbi circa l’attinenzadel titolo conseguito (Diploma di II livello in [OSCURATO:PERSONA] – Grafica– rilasciato dall’Accademia di [OSCURATO:PERSONA] di Bari)». Vano il nuovoreclamo presentato, aveva chiesto dichiararsi il suo dirittoall’inserimento.3. Il Tribunale, rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizionee di difetto di integrità del contraddittorio, aveva accolto ladomanda.4. A fondamento della reiezione del gravame, la Corte diAppello affermava (per quanto ancora rileva), che la ricorrentevantava: a) Diploma di [OSCURATO:PERSONA]; b) Diploma di I livelloin [OSCURATO:PERSONA] e Discipline dello Spettacolo presso l’[OSCURATO:PERSONA]; c) Diploma di II livello in [OSCURATO:PERSONA] – indirizzografica - conseguito presso la medesima Accademia; che ai finidella classe di concorso bastava, secondo la tabella, il terzotitolo, essendo il diploma di maturità artistica ([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 8181/2023Numero sezionale 2798/2026ad indirizzo multimediale prescritto espressamente soNulmoe rop dei rra ccolta generale 23054/2026Data pubblicazione 11/07/2026alcune lauree. Quanto al giudizio sull’attinenza, si trattava digiudizio tecnico che non poteva che spettareall’Amministrazione. Il depennamento era quindi statoillegittimo, tanto più in quanto formulato con motivazionedubbiosa e perplessa. L’attinenza peraltro sussisteva, alla lucedei contenuti della classe di concorso.5. Per la cassazione della sentenza ricorrono il Ministerodell’Istruzione e del Merito, l’[OSCURATO:PERSONA] per laBasilicata e l’I.C. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato adun motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art.1,comma 103, della legge n.228/2012 e della tabella A del DMn.259/2017.Premesso che la tabella, nell’elencare i titoli di accesso allaclasse di concorso A07 indicava, per quanto rilevante in causa,“Altri diplomi accademici di II livello attinenti al settoredisciplinare rilasciati dalle Accademie di [OSCURATO:PERSONA]”, si censura ilgiudizio di attinenza formulato dalle Corti di merito, perchéquesto andava svolto considerando che a norma del D.P.R. n.212/2005 le Accademie di [OSCURATO:PERSONA] si articolavano in treDipartimenti: i) [OSCURATO:PERSONA], comprensivo del diplomaaccademico in grafica posseduto dalla docente; ii) Progettazioneed arti applicate, nel quale rientravano i titoli previsti nella terzacolonna della tabella A (“Progettazione artistica per l’impresa” e“Nuove tecnologie dell’arte”); iii) Comunicazione e didatticadell’arte. L’art.1, comma 103, lett. d) della legge n.228/2012equiparava il titolo posseduto dalla ricorrente solo al titolo “LM-Numero registro generale 8181/2023Numero sezionale 2798/202689 Storia dell’Arte”, che a sua volta era considerato validNoum teirtoo dli ora ccolta generale 23054/2026Data pubblicazione 11/07/2026di accesso solo per le classi di concorso A010 e A017.Diversamente, per la classe di concorso A07 valeva la lettera c)del citato comma 103, che equiparava alla classe LM-65(Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale) idiplomi rilasciati dalle Accademie di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dellescuole di “scenografia” e di “nuove tecnologie dell’arte”, che aloro volta afferivano al Dipartimento di “Progettazione ed artiapplicate”. A riprova, la tabella richiamava espressamente iltitolo di studio in Grafica quanto alle classi di concorso A04(Design del libro) e A010 (Discipline grafico-pubblicitarie) per lequali la docente era stata ammessa; e quanto alla classe diconcorso A017 (Disegno e storia dell’arte negli istituti diistruzione secondaria di II grado), per la quale pure la docenteera stata ammessa, ammetteva “qualsiasi diploma accademicodi II livello rilasciato dalle Accademie di [OSCURATO:PERSONA]”.2. Il motivo è infondato.3. Preliminarmente, al D.M. n. 259/2017 ed alle relativetabelle va attribuita natura normativo-regolamentare, conconseguente possibilità/necessità di interpretazione diretta daparte di questa Corte secondo l’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c..4. Le norme regolamentari si caratterizzano, sotto il profilodel contenuto, per la generalità e l’astrattezza del precetto.Sotto il profilo formale, per trarre la propria legittimazione adinnovare l’ordinamento giuridico da altra fonte, normalmenteprimaria, dello stesso. Per i regolamenti ministeriali l’art. 17,comma 3, della legge n.400/88 prevede che «Con decretoministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materiedi competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro,quando la legge espressamente conferisca tale potere».Numero registro generale 8181/2023Numero sezionale 2798/2026L’art. 64, comma 4, del d.l. n. 112/2008, conv. in leNgumgeero dni r.a ccolta generale 23054/2026Data pubblicazione 11/07/2026133/2008 demandava in realtà ad un decreto ex art. 17, comma2, della legge n. 400/88 una revisione dell’attuale assettoordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico,in modo comprensivo del regolamento di razionalizzazione eaccorpamento delle classi di concorso, per una maggioreflessibilita' nell'impiego dei docenti. Ai sensi di tale disposizionevenne emesso il D.P.R. n. 19/2016.Tuttavia l’intervento legislativo si sovrapponeva all’art. 405 deld.lgs. n.297/94, che prevedeva in via generale che il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ricerca provvedesse conproprio decreto alla revisione periodica della tipologia delleclassi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente,sicché il Ministero ritenne di procedere, col D.M. in questione,alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione delcitato D.P.R. n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddettoarticolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l’accessoai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto.Trattandosi di regole generali ed astratte demandate aregolamento ministeriale da fonte primaria, se ne devericonoscere la natura normativo - regolamentare.5. Nel merito, il motivo è infondato.6. Dall’esame complessivo della tabella si ricava l’attinenzadell’insegnamento anche alla grafica ed alle arti visive che,secondo il Ministero, sarebbero escluse.Quanto alle arti visive basta rilevare che la classe accorpa Artedel disegno animato, Arte del disegno di animazione, Arte dellaripresa e montaggio per il disegno animato, ed Arte dellafotografia e della cinematografia.Inoltre per la laurea in architettura si richiede il titolo congiuntoin (1) «a diploma della corrispondente specializzazione diNumero registro generale 8181/2023Numero sezionale 2798/2026tecnico della cinematografia e della televisione o diplNoumearo ddi rai ccolta generale 23054/2026Data pubblicazione 11/07/2026istituto professionale (settore industria e artigianato indirizzoproduzioni industriali e artigianali articolazione industria);oppure congiunti a diploma di maturità d’arte applicata, odiploma di magistero, o a diploma di maestro d’arte... conseguitinella sezione di arte della grafica pubblicitaria e della fotografiao di disegno animato o di arte della fotografia o di artepubblicitaria e della fotografia artistica o diploma di liceoartistico (indirizzo audiovisivo e multimediale)».indirizzo Grafica** - Laboratorio di grafica 2° biennio e 5° anno- Discipline grafiche - 2° biennio e 5° anno **solo per i docentidella ex 10/D, ad esaurimento; [OSCURATO:PERSONA], settoretecnologico, indirizzo Grafica e Comunicazione - Progettazionemultimediale 2° biennio e 5° anno.7. Il ricorso va pertanto rigettato.8. Non deve procedersi alla regolazione delle spese, essendoCammarota rimasta intimata.9. Non sussistono i presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, stanteil regime di esenzione delle Amministrazioni dello Stato perprenotazione a debito posto dagli artt. 8, comma 2, 11 e 158del DPR n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma nell’ adunanza camerale del 4 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 8181/2023Numero sezionale 2798/2026Numero di raccolta generale 23054/2026Dat a pubblicazione 11/07/2026
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