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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27686/2022

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eguente D 5 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli, dichiarando inammissibile, nel resto, il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 dicembre 2021. la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 23 settembre 2020 del Tribunale di Napoli, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 18.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo a); 83, 93 e 95 d.P.R. 380 del 2001 (capo b); 181, comma 1-bis lett. a d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo c).

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, richiamati gli obblighi di motivazione incombenti sul Giudice, ha lamentato il mancato esame delle proprie doglianze da parte della Corte territoriale, limitatasi a confermare la bontà della prima decisione.

Al contrario la condotta del ricorrente doveva rientrare tra i comportamenti- non punibili, data la precarietà della struttura e in ragione dei provvedimenti, autorizzativo e di conformità, rilasciati dal Comune di Napoli.

2.2. Col secondo motivo è stata censurata la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, benché fosse stata espressamente richiesta e ci fossero tutti i requisiti per concederla.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, e con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli; nonché per l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

4.1. In ordine al primo motivo di censura, il ricorrente ha dedicato ampio spazio all'illustrazione di principi in sé astrattamente condivisibili circa gli obblighi motivazionali del Giudice, ma del tutto disancorati rispetto al concreto articolarsi del giudizio nelle fasi di merito.

Al riguardo, infatti, l'odierno ricorrente si è limitato a segnalare la precarietà della struttura e l'esistenza di provvedimenti autorizzativi del Comune di Napoli.

In relazione a questi ultimi, essi non sono stati peraltro riprodotti nel ricorso e neppure allegati all'impugnazione, con la conseguente impossibilità di qualsivoglia verifica in proposito.

Quanto invece alla precarietà della struttura ("realizzata in alluminio e plastica, fissata stabilmente al suolo, mediante bulloni, probabilmente all'utilizzo come veranda, in aderenza al bar"), la Corte territoriale ne aveva ben altrimenti descritto la portata altresì escludendone l'uso precario, ed in proposito nulla è stato specificamente aggiunto o contrastato in sede di ricorso.

4.2. Fondato è invece il secondo motivo.

Al riguardo, infatti, vero è che - come evidenziato nella doglianza contenuta nel ricorso - la Corte territoriale non risulta avere esaminato la specifica richiesta, in particolare, di sospensione condizionale della pena.In propOsito, l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni' di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (da ult.

Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Catabbo, Rv. 282562).

Ne consegue pertanto l'annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame della questione concernente l'eventuale concessione al prevenuto del beneficio della sospensione condizionale della pena.

4.3. In ogni caso, peraltro, va ricordato che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatósi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce comunque la declaratoria di estinzione del reato per eventuale prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (principio invero ribadito in tema di annullamento parziale con rinvio, per questioni relative alla sospensione condizionale della pena)(cfr. Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828; cfr. altresì, ad es., Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015, Catanese, Rv. 264815).

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

Nel resto il rigetto va rigettato.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., peraltro, deve dichiararsi l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente D 5 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli, dichiarando inammissibile, nel resto, il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 dicembre 2021. la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 23 settembre 2020 del Tribunale di Napoli, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 18.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo a); 83, 93 e 95 d.P.R. 380 del 2001 (capo b); 181, comma 1-bis lett. a d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo c). 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, richiamati gli obblighi di motivazione incombenti sul Giudice, ha lamentato il mancato esame delle proprie doglianze da parte della Corte territoriale, limitatasi a confermare la bontà della prima decisione. Al contrario la condotta del ricorrente doveva rientrare tra i comportamenti- non punibili, data la precarietà della struttura e in ragione dei provvedimenti, autorizzativo e di conformità, rilasciati dal Comune di Napoli. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, benché fosse stata espressamente richiesta e ci fossero tutti i requisiti per concederla. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, e con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli; nonché per l'inammissibilità nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 4.1. In ordine al primo motivo di censura, il ricorrente ha dedicato ampio spazio all'illustrazione di principi in sé astrattamente condivisibili circa gli obblighi motivazionali del Giudice, ma del tutto disancorati rispetto al concreto articolarsi del giudizio nelle fasi di merito. Al riguardo, infatti, l'odierno ricorrente si è limitato a segnalare la precarietà della struttura e l'esistenza di provvedimenti autorizzativi del Comune di Napoli. In relazione a questi ultimi, essi non sono stati peraltro riprodotti nel ricorso e neppure allegati all'impugnazione, con la conseguente impossibilità di qualsivoglia verifica in proposito. Quanto invece alla precarietà della struttura ("realizzata in alluminio e plastica, fissata stabilmente al suolo, mediante bulloni, probabilmente all'utilizzo come veranda, in aderenza al bar"), la Corte territoriale ne aveva ben altrimenti descritto la portata altresì escludendone l'uso precario, ed in proposito nulla è stato specificamente aggiunto o contrastato in sede di ricorso. 4.2. Fondato è invece il secondo motivo. Al riguardo, infatti, vero è che - come evidenziato nella doglianza contenuta nel ricorso - la Corte territoriale non risulta avere esaminato la specifica richiesta, in particolare, di sospensione condizionale della pena.In propOsito, l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni' di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (da ult. Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Catabbo, Rv. 282562). Ne consegue pertanto l'annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame della questione concernente l'eventuale concessione al prevenuto del beneficio della sospensione condizionale della pena. 4.3. In ogni caso, peraltro, va ricordato che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatósi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce comunque la declaratoria di estinzione del reato per eventuale prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (principio invero ribadito in tema di annullamento parziale con rinvio, per questioni relative alla sospensione condizionale della pena)(cfr. Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828; cfr. altresì, ad es., Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015, Catanese, Rv. 264815). 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il rigetto va rigettato. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., peraltro, deve dichiararsi l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale r
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